Buongiorno.
Al Suap è arrivata una pratica di avvio di agenzia di viaggi che come previsto dal testo unico deve essere trasmessa entro 5 giorni al comune capoluogo nel nostro caso; a tal fine ci chiediamo noi come ufficio commercio dobbiamo fare un'istruttoria della pratica sebbene non sia di nostra competenza ovvero la trasmettiamo così come arrivata al comune capoluogo?
grazie.
Saluti
Buongiorno.
Al Suap è arrivata una pratica di avvio di agenzia di viaggi che come previsto dal testo unico deve essere trasmessa entro 5 giorni al comune capoluogo nel nostro caso; a tal fine ci chiediamo noi come ufficio commercio dobbiamo fare un'istruttoria della pratica sebbene non sia di nostra competenza ovvero la trasmettiamo così come arrivata al comune capoluogo?
grazie.
Saluti
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La normativa regionale è tutt'altro che chiara in quanto prevede la competenza del UAP (quindi del Comune ricevente) tenuto però a mandare "copia" della documentazione al Comune capoluogo (non si precisa a che fine) ... e quindi non sono chiari i ruoli e le reciproche competenze.
Guardando all'art. 100 la competenza sui provvedimenti repressivi è però del Comune capoluogo, quindi sembrerebbe dedursene anche una competenza quantomeno concorrente nell'accertamento dei requisiti.
PRATO ad esempio ritiene di essere competente alle verifiche istruttorie:
http://www2.comune.prato.it/comefareper/economia/attivita-per-il-turismo/archivio7_105_582_229_8.html
IL PROBLEMA si potrebbe porre in caso di divergenze. Es. Il SUAP ritiene che manchino i requisiti ed il Comune capoluogo no ... o viceversa ...
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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Art. 89
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 88.
3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 6.
4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o alla ragione sociale della società, alla sede, è comunicata allo SUAP entro trenta giorni dalla variazione intervenuta.
5. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 87, comma 1, è soggetta a SCIA.
6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.
7. Le agenzie che svolgono attività stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie medesime.
8. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo o alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA di inizio attività e le relative variazioni.
Art. 100
Sospensione e cessazione dell'attività
1. Qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all’articolo 88, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.
2. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la chiusura dell'attività nei seguenti casi:
a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato a quanto previsto nella diffida;
b) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività.
3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il mancato adempimento dell'obbligo della copertura assicurativa di cui rispettivamente all'articolo 91, commi 1 e 2, e all'articolo 97, comma 2, l'agenzia o l'associazione non provveda all'adempimento entro il termine stabilito nella diffida.
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la cessazione dell'attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 qualora non si sia provveduto alla costituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.
5. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana, previa diffida, provvedono all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
l'art. 9 della LR 86/2016 indica le competenze:
[i]Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di:
a) agenzie di viaggio e turismo;
b) classificazione delle strutture ricettive;
c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;
d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.
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[omissis]
Le funzioni di amministrazione attiva sono esercitate, quindi, dal C. Capoluogo. Meglio se il SUAP guarda alla ricevibilità della SCIA e ai controlli meramente formali demandando i controlli di merito alla Città metropolitana o al C. Capoluogo.