Data: 2017-10-05 10:13:08

esclusione degli esercizi pubblici della denuncia degli alcolici

Buongiorno, con l'entrata in vigore della Legge n. 124 del 04/08/2017 -  il 29/08/2017 - che modifica l'art. 29 comma 2 del D.Lgs n. 504/1995 n. 504, sono escluse dall'obbligo della denuncia, e della correlata licenza fiscale "gli esercizi pubblici, gli esercizi d'intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini (art. 1 comma 178 della L.124/2017".
In base a questa norma dal 29/08/2017 deve ancora essere presentata la comunicazione all'Agenzia della dogane ai sensi del D.Lg. 504/1995 prevista dalla tabella A della Legge Madia (D.Lgs 222/2016) per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le altre attività di somministrazione?
Rimane invece obbligatorio l'adempimento per i circoli privati?
Oltre alla comunicazione al questore per la somministrazione di bevande alcoliche ai sensi dell'art. 86 comma 2 Regio Decreto 773/1931?
grazie

riferimento id:42012

Data: 2017-10-06 08:54:26

Re:esclusione degli esercizi pubblici della denuncia degli alcolici

Sulla c.d. licenza fiscale" non possiamo, per il momento, che prendere per buono il significato letterale della norma che citi in attesa di circolari o altre precisazioni normative: [i]esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.[/i]

Restano sottoposti all'obbligo comunicativo gli esercizi di commercio al dettaglio, i circoli privati e tutto ciò che non è compreso nell'elenco di cui alla modifica normativa. Trattandosi di elenco redatto in modo da individuare varie casistiche, occorre interpretare in modo tassativo. Poteva essere scritto meglio (come al solito) dato che nei "pubblici esercizi" erano già compresi gli esercizi ricettivi. In ogni caso, nel linguaggio giuridico statale, per "pubblico esercizio" si interpreta l'esercizio riconducibile all'art. 86 TULPS.

Quindi, tutto ciò che è "pubblico esercizio" di cui all'art. 86, comma 1 TULPS non deve fare la comunicazione all'Agenzia delle Dogane (ex licenza prima dell'intervento Madia). Magari tra un po' di tempo verrà fuori che per ragioni di equità anche gli esercizi di commercio sono da intendersi compresi negli "pubblici esercizi" rammentati dalla legge 124/2017. Per adesso non mi avventurerei in interpretazioni troppo estensive. Puoi vedere sul sito dell'Ag. delle Dogane come sia stata sospesa la modulistica:
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/modulistica1

Dal lato TULPS - comunicazione al Questore di cui al comma 2 dell'art. 86 - nulla cambia. Sul punto puoi tenere sempre in conto della circolare Min.Int. del 14/12/2012: il SUAP trasmette al Questore la SCIA ex DPR 235/2001

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