Data: 2017-10-04 13:08:23

Sopralluogo Ats - mancato rispetto Reg. Ce 852/04 AllII Cap I punto 9 - D.lvo 8

Buongiorno,
l'Ats ha comunicato che a seguito di un sopralluogo presso un pubblico esercizio ( bar) è risultato il mancato rispetto del Reg. Ce 852/04 All. II Cap I punto  9 e de l D.L.vo 81/08 art. 1/12. 
Sto predisponendo la diffida a conformarsi a quanto sopra.
In caso di inerzia, cosa prevede la Legge?
Grazie

riferimento id:41999

Data: 2017-10-04 13:25:06

Re:Sopralluogo Ats - mancato rispetto Reg. Ce 852/04 AllII Cap I punto 9 - D.lvo 8


Buongiorno,
l'Ats ha comunicato che a seguito di un sopralluogo presso un pubblico esercizio ( bar) è risultato il mancato rispetto del Reg. Ce 852/04 All. II Cap I punto  9 e de l D.L.vo 81/08 art. 1/12. 
Sto predisponendo la diffida a conformarsi a quanto sopra.
In caso di inerzia, cosa prevede la Legge?
Grazie
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La diffida è di competenza della ATS .... la diffida del Comune non ha un valore giuridico proprio e non è autonomamente sanzionabile.
I regolamenti 852 e 882 del 2004 attribuiscono all'autorità sanitaria il potere di diffida e prescrizione ... vi consiglio di chiarirlo con la ASL

Il Comune ha un POTERE RESIDUALE quando la questione assume rilievo esterno al locale tale da influenzare l'igiene e la sanità pubblica per cui si interviene con ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco.
Anche se dubbio, si ritiene comunque competente la Polizia Locale per l'applicazione delle sanzioni (vedi http://www.plinforma.com/index_htm_files/Pezzullo07042014.pdf) per cui consiglio di inviare la nota di ATS alla polizia locale

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Data: 2017-10-04 13:46:36

Re:Sopralluogo Ats - mancato rispetto Reg. Ce 852/04 AllII Cap I punto 9 - D.lvo 8

Ecco le disposizioni in materia

[b]DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007 , n. 193 Attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti comunitari nel medesimo settore.[/b]
.............
Art. 2. Autorita' competenti 
1. Ai  fini  dell'applicazione  dei  regolamenti  (CE)  852/2004, 853/2004,  854/2004  e  882/2004,  e successive modificazioni, per le materie  disciplinate  dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorita'  competenti  sono il Ministero della salute, le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  le  [b]Aziende unita' sanitarie locali[/b], nell'ambito delle rispettive competenze.

e

[b]REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[/b]

..................

Articolo 54
Azioni in caso di non conformità alla normativa
1. L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della
natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatoreper quanto riguarda la non conformità.
2. Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:
a) l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi
e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
b) la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, dell’importazione o dell’esportazione di mangimi, alimenti o animali;
c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;
d) l'autorizzazione dell’uso di mangimi o di alimenti per fini diversi daquelli originariamente previsti;
e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;
[b]f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;[/b]
g) le misure di cui all’articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi;
h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.
3. L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo
rappresentante:
a) notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere
a norma del paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni;
b) informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.
4. Se del caso, l'autorità competente notifica la sua decisione anche all'autorità competente dello Stato membro d'invio.
5. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile.

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