Salve volevo un vostro parere a riguardo del cambio destinazione d'uso di un immobile per la trasformazione e conservazione prodotti agricoli cerco di spiegarmi meglio , mia figlia titolare di azienda agricola ha ottenuto il permesso alla costruzione in verde agricolo secondo la legge 71 78 di un immobile per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli immobile che è stato realizzato ma che per mancanza di fondi non può essere dotato di tutti i macchinari necessari a questa attività di conseguenza questo è rimasto inutilizzato per limitare il danno economico per l'azienda si era pensato di adeguare il sudetto immobile per adibirlo a turismo rurale rimanendo sempre catastalmente un D 10 secondo voi è possibile tale cambio di destinazione d'uso ? se si qualè la prassi da seguire ? grazie
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Salve volevo un vostro parere a riguardo del cambio destinazione d'uso di un immobile per la trasformazione e conservazione prodotti agricoli cerco di spiegarmi meglio , mia figlia titolare di azienda agricola ha ottenuto il permesso alla costruzione in verde agricolo secondo la legge 71 78 di un immobile per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli immobile che è stato realizzato ma che per mancanza di fondi non può essere dotato di tutti i macchinari necessari a questa attività di conseguenza questo è rimasto inutilizzato per limitare il danno economico per l'azienda si era pensato di adeguare il sudetto immobile per adibirlo a turismo rurale rimanendo sempre catastalmente un D 10 secondo voi è possibile tale cambio di destinazione d'uso ? se si qualè la prassi da seguire ? grazie
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Non è possibile dare una risposta in generale.
A prescindere dalle motivazioni occorre verificare se vi era un atto d'obbligo a realizzare l'attività agricola il che comporta una impossibilità di cambio di destinazione per svolgere altra attività, anche se astrattamente compatibile (come nel caso del turismo rurale).
Se non vi sono questi vincoli una soluzione è possibile.
grazie per la risposta e se non ci fossero vincoli quale sarebbe la soluzione ?
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grazie per la risposta e se non ci fossero vincoli quale sarebbe la soluzione ?
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Se non erro scrivi dalla Scilia, quindi occore fare riferimento alla disciplina regionale.
Potrai optare o per un AGRITURISMO o per il TURISMO RURALE in senso proprio.
La differenza tra turismo rurale ed agriturismo consiste nel fatto che l'agriturismo rappresenta una forma di turismo extraurbano riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli.
Il turismo rurale va inteso come un particolare settore del movimento turistico o della politica di sviluppo turistico identificato attraverso il luogo prevalente di destinazione, o la ragione principale di chi lo pratica, secondo quanto disposto dall'«Unione europea» che intende porre particolare attenzione alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse turistiche peculiari dello spazio rurale:
· agricoltura eno-gastronomia tipica, ambiente naturale, paesaggio agrario e
· piccoli centri storici, artigianato tradizionale, cultura e folclore.
In Sicilia il turismo rurale è normato dall'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_6584964.046479105/LEX_2003.PDF) e dal D.A. 6 giugno 2002 (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Strutturericettive/PIR_ClassificazionealberghieraNorme/PIR_Turismorurale/DA_6_giugno_2002%20in%20GURS%20n_41-2002.pdf)
Art.30 L.R.n.21 del 10/12/2001- Turismo rurale (22).
1. L'attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui
all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta
ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che
comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero,
finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del
territorio rurale.
3. Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la
qualifica di imprenditore agricolo.
4. L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi connessi a tali
attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati nel
catasto terreni come edifici rurali. Tale requisito è accertato con un
certificato catastale storico (23);
b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui
l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime
provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;
c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in
particolare, alla cultura della zona (24).
5. Con decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana si provvederà
alla determinazione dei requisiti per la classificazione delle attività di
turismo rurale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
6. Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle
strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 27 avvalendosi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento
turistico territorialmente competente.
7. È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile
1967, n. 46.
(22) Vedi il Dec.Ass. 6 giugno 2002 che ha approvato i requisiti per la
classificazione e per lo svolgimento dell'attività del turismo rurale.
(23) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 7, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13.
Il testo originario era così formulato: "a) offerta di ospitalità e/o di
ristorazione esercitata in immobili già esistenti e catastati come edifici
rurali.".
(24) Per l'applicazione del presente comma vedi quanto dispone l'art. 1, comma
8, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13.
La ringrazio per le risposte senza dubbio adesso ho più chiaro il quadro della situazione
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