un esercizio di bar regolarmente autorizzato per la somministrazione con rivendita di tabacchi e lotto intende all'interno del locale fare gare di briscola con sottoscrizione per ogni giocatore di una quota di iscrizione interamente devoluta all'acquisto dei premi quali formaggio salumi da attribuire ai vincitori.
Servono autorizzazioni e o cosa per questo tipo di intrattenimento.
C'è una sentenza del tar Piemonte applicabile ai tornei di briscola e simili con vincite di premi (n. 1693/2009). Ne riporto un pezzetto:
[i]Per altro verso, come correttamente evidenziato dal Questore di Cuneo nella motivazione del provvedimento impugnato, il gioco in questione, quand’anche esercitato con modalità tali da connotarlo quale gioco “di abilità” (e quindi non “d’azzardo”) rimane pur sempre un gioco per la partecipazione al quale è previsto l’obbligo dei partecipanti di versare una “posta di ingresso” e per il quale si prevede la corresponsione ai vincitori di una “ricompensa”, non importa se in denaro o in natura; e quindi di un gioco la cui organizzazione ed il cui esercizio, per tutto quanto detto in precedenza, presuppongono necessariamente la titolarità, non solo della licenza di pubblica sicurezza (di cui il ricorrente sostiene di essere già in possesso), ma, prima ancora e soprattutto, della concessione ministeriale rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato all’esito di una pubblica gara: concessione di cui, tuttavia, il ricorrente è privo[/i].
Il tribunale si è espresso sul poker ma nelle cosiderazioni ha ricostruito la normativa in materia da un punto di vista generale fino ad affermare che qualsiasi gioco (anche di pura abilità) che presuppone ricompense deve essere esercitato da un concessionario statale.
La senteza ha fatto paura a molti. Non ho trovato documenti ufficiali ma so che AAMS accetta che i tornei possano prevedere premi in natura ma NON in denaro.
Diciamo che se il bar è già abilitato al gioco delle carte e ha già la tabella dei giochi proibiti può organizzare il torneo stilando un regolamento dove sono indicati anche i premi (in natura: prodotti alimentari, piccoli elettrodomestici, ecc.).
Se il bar far pagare per assistere allo spettacolo (anche con consumazione obbligatoria), appronta il locale in modo che ci sia un pubblico e fa pubblicità come spettacolo, allora si potrebbe anche configurare l'avvio di un esercizio temporaneo di pubblico trattenimento.
Molti comuni trattano la cosa propio come pubblico spettacolo a prescindere.
C'è un "però", il Monti Ter (dl 5/2012 - art. 13) ha disposto l'abrogazione dell'art. 124 del regolamento TULPS:
Art. 124
E’ richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della Legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.
[s]Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della Legge[/s]
Aspettando la legge di conversione, per adesso è saltato l'obbligo di SCIA per piccolib trattenimenti in pubblici esercizi.