Torniamo sulla questione dei mercatini dell'arte e dell'ingegno. A questi soggetti, continua a non applicarsi la legge regionale n. 28/05 (art. 11, comma 2, lett. i),
Secondo l'ANVA invece si pone un problema diverso ovvero, loro ritengono che quando si opera su area pubblica e quindi si usa il termine mercato questa tipologia di attività possa essere svolta , proprio xchè su area pubblica, solo da chi è regolarmente autorizzato ai sensi della LR 28/05. Pertanto chi vende o espone opere del proprio ingegno lo può fare ma non in luoghi pubblici.Il fatto che questa tipologia di prestazioni non rientri nella lr non significa, sempre secondo il loro parere, che non sia attività commerciale con tutti gli oneri che ne derivano. Sinceramente, fino all'introduzione del DURC non si era mai posto il problema che questa fosse o non fosse attività commerciale e venivano regolarmente organizzati su area pubblica quindi se il problema c'è ora, doveva esserci anche prima. Come ci dobbiamo comportare, li consideriamo attività commerciali e verifchiamo la regolarità contributiva? Grazie per l'aiuto.
Non posso che confermare quanto detto più volte, guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4044.0
Le disposizioni sul DURC tanto meno non si possono applicare a soggetti che non stanno svolgendo attività di impresa e non sono iscritti né in camera di commercio né presso INPS né presso INAIL