Buongiorno,
ci potete aiutare su questo caso:
E’ stata presentata da parte di una Società una scia per piscina privata ad uso pubblico ai sensi dell’art. 3 della L. 09.03.2006, n. 8, utilizzata da un complesso di strutture ricettive extralberghiere.
La documentazione è stata trasmessa – per le verifiche di rispettiva competenza – all’Asl ed al Servizio Area Tecnica del Comune di riferimento.
L’Area Tecnica del Comune, ha inviato una comunicazione dove si evidenzia che:
1 . la piscina risulta assentita nell’anno 2009 come piscina privata a servizio del complesso condominiale “….”;
2. per la piscina non risulta depositata la comunicazione di fine lavori e agibilità né tantomento risulta essere stata avanzata richiesta di autorizzazione allo scarico.
Alla luce di quanto sopra, è opportuno procedere con il divieto o sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 comma 3 e quindi vietare l’utilizzo da parte degli ospiti della struttura della piscina? Oppure procedere alla sospensione con richiesta di conformazione?
Il termine finale per la conformazione è sempre obbligatorio e considerato che dovrebbero ottenere l’Aua (tempi lunghi) quanto tempo dare? Si può legare all’ottenimento dell’Aua? Oppure, procedere all’annullamento degli effetti della scia e chiusura procedimento?
I provvedimenti conseguenti all'accertamento dell'Area Tecnica del Comune sono di competenza SUAP essendo titolare del procedimento oppure considerato che riguardano gli aspetti edilizia sono di competenza del Comune Area Tecnica?
Si ringranzia per la collaborazione
il discorso è complesso e si può dividere in due: il problema sulla SCIA di piscina e i rimedi da un punto di vista edilizio. Per quest'ultimi giudicherà l'ufficio edilizia
Se sei nei 60 gg dalla presentazione della SCIA puoi procedere ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 che ti riassumo in breve.
Di fronte ad una SCIA [i]ricevibile[/i] puoi avere le seguenti ipotesi:
[i]1. accertare la presenza dei requisiti e presupposti di legge (in questo caso non hai adempimenti);
2. accertare la carenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività dichiarata:
2.a - provvedimento istantaneo di divieto prosecuzione entro 60gg quando non sia possibile la conformazione.
2.b- provvedimento di divieto prosecuzione attività con condizione sospensiva dell’efficacia dello stesso. Il provvedimento riporta le prescrizioni da soddisfare entro un termine di 30 o più gg – alla scadenza del termine l’attività è vietata di per sé
(i requisiti non c’erano fin dall’inizio – l’eventuale ottemperamento elimina il divieto).
2.c - come 2.b, al quale si aggiunge la sospensione dell’attività intrapresa all’emissione del provvedimento.
La sospensione solo se: dichiarazioni non veritiere (a prescindere se in futuro “giudicate” false) – pericolo per ambiente – paesaggio/beni culturali – salute – sicurezza pubblica.[/i]
Per come comprendo, puoi procedere con il caso 2.b e nei termini dei 30 o + giorni il privato può presentare la fine lavori e la correttezza impiantistica. L'AUA può essere omessa se non scarica fuori fognatura: può trattare l'acqua come rifiuto e chiamare un'autobotte. Se in pubblica fognatura lo scarico è assimilabile alle condizioni del regolamento regionale
Ti allego una sentenza dove puoi evincere che un conto è l'agibilità sostanziale e un conto è quella formale. Se si tratta solo di formalismi puoi non sospendere l'attività e restare sul punto 2.b