Salve,
un utente ha lasciato scadere il patentino per l'abilitazione all'uso dei gas tossici da circa 4 mesi e ha presentato domanda di rinnovo. Secondo noi avrebbe dovuto invece ripresentare una nuova domanda di primo rilascio.
In questo caso è necessario che partecipi nuovamente al corso tenuto dalla Azienda Usl?
grazie mille, ciao
Salve,
un utente ha lasciato scadere il patentino per l'abilitazione all'uso dei gas tossici da circa 4 mesi e ha presentato domanda di rinnovo. Secondo noi avrebbe dovuto invece ripresentare una nuova domanda di primo rilascio.
In questo caso è necessario che partecipi nuovamente al corso tenuto dalla Azienda Usl?
grazie mille, ciao
[/quote]
Il patentino scaduto NON è rinnovabile e quindi devi considerare la richiesta come nuova domanda. Tuttavia NON SERVE il certificato abrogato nel 2009
Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
Legge di semplificazione e riordino normativo 2009.
(Bollettino Ufficiale n. 27,parte prima, del 29.07.2009 )
Art. 50 - Abolizione di certificati in materia igienicosanitaria
1. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui
all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abolito
l’obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora
siano richiesti nell’ambito di procedimenti amministrativi di
competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a),
c) ed e). (21)
a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
b) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico
impiego;
c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica
per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;
d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti
e altro personale di servizio nelle scuole;
e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di
istituti professionali e corsi di formazione professionale;
f) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori e
apprendisti impiegati nei settori non a rischio;
g) certificato di vaccinazione per l’ammissione alle scuole
pubbliche;
h) certificato per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i
minori, quali colonie marine e centri estivi;
i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
[color=red]j) certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici;
[/color]k) certificato per l’abilitazione alla conduzione di generatori
di vapore;
l) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di
risalita;
m) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;
n) certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di
autoriparazione;
o) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;
p) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici
****************
MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
DOCUMENTO FINALE DEL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO CON
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 13 OTTOBRE 2004
PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVAMENTE
ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED IDONEITA’ SANITARIE
http://www.epicentro.iss.it/discussioni/obsolete/pdf/Documento%20EBP%20finale.pdf
8. Certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici
Norma
Il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante: “Approvazione del regolamento speciale per
l’impiego dei gas tossici”, stabilisce, all’art. 27, che per ottenere il certificato di idoneità
all’esecuzione delle operazioni relative all’impiego di gas tossici è necessario corredare la relativa
istanza di in certificato medico dal quale risulti che il richiedente:
• non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di
qualsiasi specie che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative
all’impiego di gas tossici;
• non presenta segni di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
• ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;
• percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
• possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un
occhio non inferiore a 5/10.
Scopo
In origine per garantire che persone con caratteristiche adeguate manipolassero sostanze di grande
pericolosità.
Conflitto tra norme
Con il decreto legislativo n. 626/1994, che detta particolari disposizioni in tema di idoneità specifica
o generica al lavoro.
Commento
Questo accertamento sanitario fu concepito in un contesto socio-epidemiologico di natura
completamente differente da quello attuale. L’affidamento al medico competente di tutte le attività
sanitarie per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro ha di fatto superato l’impostazione di
carattere autorizzativo scelta per questo come per altri certificati. L’anacronismo di questa pratica è
anche testimoniato dal carattere farraginoso della procedura esistente: ogni anno lo Stato deve
emanare un apposito decreto nel quale vengono dichiarate decadute le autorizzazioni rilasciate
cinque anni prima e diviene quindi necessario per gli interessati avviare l’iter per il rinnovo che
peraltro è dappertutto demandato alle autorità locali, in genere quelle sanitarie. Quanto poi agli
esami previsti dalla normativa, si sconta l’obsolescenza della norma. Ai fini del rilascio del certificato, è previsto di rilevare alcuni parametri fisiologici, sopra richiamati, anacronistici, alla
luce delle moderne tecniche diagnostiche anche di primo livello. Sull’interpretazione da dare
all’esame del visus si verificarono polemiche intense alcuni anni fa, data la difficoltà per soggetti di
età matura di rispondere ai requisiti allora citati nella norma. Il problema era particolarmente grave
per i titolari di aziende galvaniche, addetti all’uso di sostanze tossiche a base di cianuri, i quali
avevano necessità di manipolare tali prodotti, peraltro da molti anni forniti in confezioni di piena
sicurezza. Una circolare dell’Istituto superiore di sanità corresse le interpretazioni più restrittive che
avevano creato un grave allarme sociale tra questi lavoratori. Il tutto senza che si sia mai verificato
alcun problema né prima, né dopo le modifiche introdotte ai requisiti di questo esame.
In realtà ciò che è importante per la salute di questi lavoratori e per la sicurezza sul lavoro e nei
confronti dell’ambiente esterno è l’addestramento teorico e pratico.
PROPOSTA CONCLUSIVA
ELIMINAZIONE DEL CERTIFICATO E SUA SOSTITUZIONE CON FORMAZIONE
ALL’USO SICURO PER GLI ADDETTI E L’AMBIENTE, IN ANALOGIA CON QUANTO
PROPOSTO PER IL LIBRETTO SANITARIO PER GLI ALIMENTARISTI.
Buongiorno,
stesso caso del Topic di apertura.
Abbiamo ricevuto domanda di rinnovo di un patentino scaduto da 5 mesi.
Come già puntualizzato il patentino scaduto non è rinnovabile.
1) La nuova domanda può essere presentata come SCIA o come ISTANZA (con marche da bollo)?
2) In entrambi i casi deve essere rilasciato patentino?
3) Fatto salvo che il certificato medico non è più necessario (L.R. 40/2009 art. 50 comma 1 lettera j)), il corso per ottenere l'abilitazione deve essere ripetuto o va bene quello svolto 10 anni or sono?
grazie in anticipo
1) La nuova domanda può essere presentata come SCIA o come ISTANZA (con marche da bollo)?
[color=red]Istanza con bollo[/color]
2) In entrambi i casi deve essere rilasciato patentino?
[color=red]Sì, va rilasciato[/color]
3) Fatto salvo che il certificato medico non è più necessario (L.R. 40/2009 art. 50 comma 1 lettera j)), il corso per ottenere l'abilitazione deve essere ripetuto o va bene quello svolto 10 anni or sono?
[color=red]Il corso è idoneo[/color]