BURL Supplemento n. 40 - Martedì 03 ottobre 2017
Regolamento regionale 29 settembre 2017 - n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività
motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna
- Maestri di sci
- Guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine
- Accompagnatori di media montagna
- Scuole di sci, di alpinismo e di sci-alpinismo
- Aree sciabili, aree sciabili attrezzate e piste
In particolare segnalo:
Art. 22 (Requisiti funzionali delle scuole di sci e relative verifiche) comma 5.
Il comune verifica annualmente, per le scuole di sci aventi sede nel suo territorio, la persistenza dei requisiti funzionali di cui
al comma 1 e comunica l’esito della verifica alla Regione entro il 15 novembre di ogni anno. Entro il successivo 15 dicembre, il dirigente regionale competente approva con decreto le eventuali variazioni all’elenco regionale delle scuole
Art. 23 (Requisiti funzionali delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e relative verifiche) comma 3.
Il comune verifica annualmente, per le scuole di alpinismo e di sci alpinismo, aventi sede nel suo territorio, la persistenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1 e comunica l’esito della verifica alla Regione entro il 15 novembre di ogni anno. Entro il successivo 15 dicembre, il dirigente regionale competente approva con decreto le eventuali variazioni all’elenco regionale delle scuole, costituito dall’insieme delle scuole aventi i requisiti prescritti.