Chi fa shiatsu e massaggi olistici devono avere qualifica artigiana per forza?
Il SUAP deve controllare l'iscrizione alla CCIAA dopo aver ricevuto la pratica con comunicastarweb?
quali altre discipline bio-naturali devono avere qualifica artigiana?
se è un'associazione ASD/APS potrà avere questa qualifica?
qual è l'elenco ufficiale e giusto delle discipline bio-naturali?
negli allegati della SCIA serve l'impatto acustico e prevenzione incendi?
grazie mille
[quote]Chi fa shiatsu e massaggi olistici devono avere qualifica artigiana per forza?
Il SUAP deve controllare l'iscrizione alla CCIAA dopo aver ricevuto la pratica con comunicastarweb?
quali altre discipline bio-naturali devono avere qualifica artigiana?
se è un'associazione ASD/APS potrà avere questa qualifica?
qual è l'elenco ufficiale e giusto delle discipline bio-naturali?
negli allegati della SCIA serve l'impatto acustico e prevenzione incendi?[/quote]
1. NO, è una facoltà essere impresa artigiana o meno, se si posseggono i requisti (soci lavoratori,...)
2. NO, se la pratica è contestuale la verifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo imprese artigiane spetta alla CCIAA. Al SUAP spetta solo la verifica che ci sia congruenza tra la SCIA e quanto dichiarato al R.I. Peraltro la l.r. 2/2005 non prevede la SCIA...
3. A pagina 1 di questo documento trovi un elenco delle discipline: [url=http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/f169b45f-1793-4655-b8ba-03241291af76/Registro+Operatori+aggiornato+02.08.2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f169b45f-1793-4655-b8ba-03241291af76]http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/f169b45f-1793-4655-b8ba-03241291af76/Registro+Operatori+aggiornato+02.08.2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f169b45f-1793-4655-b8ba-03241291af76[/url]
Ma per la qualifica artigiana vale quanto scritto al punto 1
4. Le APS/ADS per loro natura hanno natura di associazione, non di impresa...
5. NO (vedi anche punto 2)
Qui trovi alcuni spunti: [url=http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/ser-registri-discipline-bio-naturali-IFL/60-registri-discipline-bio-naturali]http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/ser-registri-discipline-bio-naturali-IFL/60-registri-discipline-bio-naturali[/url]
ma la circolare della CCIAA di BS n. 7/2013 nella quale vi sono le discipline che devono avere la qualifica di impr. artigiana VALE??
e val anche quanto scritto su:
- requisito professionale
- attività assimilata a estetista
- iscriz. tecnico al REA
grazie
Premesso che non conosco la circolare, NON MI RISULTA UN'OBBLIGO ESPLICITO che chi vuole avviare l'attività debba essere necessariamente iscritto all'albo artigiani.
Per il resto le discipline bio-naturali sono normate unicamente dalla l.r. 2/2005 che NON PREVEDE nè la SCIA, nè i requisiti.
Infine ritengo arbitrario equiparare l'attività a quella estetica: se così fosse non sarebbe stata necessaria la l.r. 2/2005 ma si applicava direttamente la l. 1/1990.
ma la circolare della CCIAA di BS n. 7/2013 nella quale vi sono le discipline che devono avere la qualifica di impr. artigiana VALE??
e val anche quanto scritto su:
- requisito professionale
- attività assimilata a estetista
- iscriz. tecnico al REA
grazie
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la nota della CCIAA non prevede necessariamente la qualifica artigiana:
https://www.indicenormativa.it/sites/default/files/nota%20operativa%20N%207-2013%20-%20discipline%20bio%20naturali.pdf
e comunque non potrebbe prevederlo!
certo che lo prevede all'ultima pagina!!!
e quando dice:
requisito professionale
- attività assimilata a estetista
- iscriz. tecnico al REA ?
ultima domanda. Ma la R.L. com'è messa con la 2° trance della modulistica uniformata (scadenza 30.09??) e con quella per le licenze di polizia?
grazie
certo che lo prevede all'ultima pagina!!!
e quando dice:
requisito professionale
- attività assimilata a estetista
- iscriz. tecnico al REA ?
ultima domanda. Ma la R.L. com'è messa con la 2° trance della modulistica uniformata (scadenza 30.09??) e con quella per le licenze di polizia?
grazie
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Scusa se insistiamo:
Devono chiedere il riconoscimento della qualifica “artigiana”, [color=red][b]se rientrano nei parametri previsti dalle leggi[/b][/color], le
attività bio naturali di:
• biodanza • qi gong
• craniosacrale biodinamico • reiki
• kinesiologia specilizzata • riflessologia
• massaggio olistico • shiatsu
• training del benessere (bio – naturopatia) • jin shin do
• ortho-bionomy • tuina
• pranopratica • watsu
TANTO E' VERO CHE SI INDICANO LE MODALITA' DI ISCRIZIONE SIA PER GLI ARTIGIANI CHE PER I NON ARTIGIANI.
*****************
QUANTO ALL'ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA UNIFICATA DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA .... NON CI SONO NOTIZIE
sIAMO FERMI QUI: http://www.ptpl.altervista.org/pagine/modulistica.htm
scusate..
e per quanto scritto:
- requisito professionale
- attività assimilata a estetista
- iscriz. tecnico al REA ?
non ci deve essere nulla di tutto questo . giusto?
scusate..
e per quanto scritto:
- requisito professionale
- attività assimilata a estetista
- iscriz. tecnico al REA ?
non ci deve essere nulla di tutto questo . giusto?
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Il requisito professionale NON OCCORRE per le attività del benessere. L'attività SOLO SE ASSIMILATA all'estetista (quindi al di là del nome se svolge attivtà estetica) soggiace a requisiti e scia dell'estetica. IDEM per il tecnico (dirtettore o responsabile) che non occorre nelle attività del benessere.
scusate ancora, ma anche per massaggi bio-naturali ci vuole requisito di lingua italiana come per i massaggi benessere?
di nuovo grazie
scusate ancora, ma anche per massaggi bio-naturali ci vuole requisito di lingua italiana come per i massaggi benessere?
di nuovo grazie
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NO, la legge regionale non prevede alcun requisito e il registro è facoltativo. Quindi niente verifica sulla lingua italiana
***************
L.R. 1 febbraio 2005, n. 2 (1)
Norme in materia di discipline bio-naturali (2).
(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 4 febbraio 2005, I S.O. al B.U. 31 gennaio 2005, n. 5.
(2) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 31 gennaio 2013, n. 646, Adozione dei criteri per l'avvio delle attività in discipline bionaturali.
Art. 1
Finalità e principi.
1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l'attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.
2. Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.
Art. 2
Registro degli operatori in discipline bionaturali (3).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4.
3. L'iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori.
4. L'istituzione presso la Giunta regionale dei registri di cui al presente e successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
(3) Per l'stituzione del registro di cui al presente articolo vedi il D. Dirig. reg. 29 maggio 2012, n. 4669.
Art. 3
Registro degli enti di formazione (4).
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali.
2. L'iscrizione nel registro costituisce condizione per l'accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.
(4) Per l'stituzione del registro di cui al presente articolo vedi il D. Dirig. reg. 29 maggio 2012, n. 4669.
Art. 4
Organismi consultivi.
1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale della consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali istituita con legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) nonché di un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:
a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bio-naturali, operante da almeno un anno sul territorio regionale;
b) un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline bio-naturali, pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno.
2. La composizione del comitato può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di:
a) esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria;
b) rappresentanti dell'ordine dei medici;
c) rappresentanti di associazioni dei consumatori.
3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:
a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;
b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;
c) partecipa alla definizione dei requisiti per l'iscrizione nei registri di cui agli articoli 2 e 3;
d) valuta le domande di iscrizione.
4. La consulta concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative regionali volte a qualifi-care gli operatori in discipline bio-naturali, e in particolare:
a) propone iniziative tese a valorizzare l'attività degli operatori anche nell'ambito extra regionale;
b) promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore;
c) formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a salvaguardare la tutela del rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e utenti.
Art. 5
Intese interregionali.
1. La Regione promuove la conclusione di apposite intese con le altre Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle discipline bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.
Art. 6
Norma di salvaguardia.
1. Gli operatori che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e che abbiano documentato l'esercizio dell'attività, possono richiedere l'iscrizione nella competente sezione del registro regionale, acquisito il parere favorevole del comitato.
Art. 7
Forme di intervento regionale.
1. La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline bio-naturali anche attraverso la valorizzazione degli aspetti peculiari di ciascuna disciplina.
2. La previsione negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni di operatori in discipline bio-naturali, di norme che dispongano forme di controllo, regole comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia del corretto svolgimento dell'attività da parte dei propri associati è considerata requisito per l'accesso preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.
Art. 8
Norma finanziaria.
1. Per le spese relative al funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, comma 1 si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».
2. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con legge successiva.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.