Buongiorno,
il caso mio riguarda una cartoleria che, al momento dell'inizio attività risalente al 2013, era stata presentata
la scia per installazione di videogiochi (5 in 45 mq di tipo 6A ed uno meccanico) allegando i nulla osta della
messa in esercizio di ogni macchina.
il titolare di tale cartoleria con una frequenza anche mensile riceve la sostituzione di tali apparecchi ed ogni volta è costretto a dover comunicare al Comune (Pistoia) avvenuta sostituizione ed a corrispondere inoltre i diritti di istruttoria.
la mia domanda: é obbligatorio dover comunicare e pagare tutte le volte? Che soluzione potrebbe esserci per questo caso?
Da quello che ho capito è obbligato a questo in quanto è in possesso della licenza ex art 86 a differenza di quelli che hanno quella ex 88 e quindi non necessitano di altra licenza.
Grazie
Buongiorno,
il caso mio riguarda una cartoleria che, al momento dell'inizio attività risalente al 2013, era stata presentata
la scia per installazione di videogiochi (5 in 45 mq di tipo 6A ed uno meccanico) allegando i nulla osta della
messa in esercizio di ogni macchina.
il titolare di tale cartoleria con una frequenza anche mensile riceve la sostituzione di tali apparecchi ed ogni volta è costretto a dover comunicare al Comune (Pistoia) avvenuta sostituizione ed a corrispondere inoltre i diritti di istruttoria.
la mia domanda: é obbligatorio dover comunicare e pagare tutte le volte? Che soluzione potrebbe esserci per questo caso?
Da quello che ho capito è obbligato a questo in quanto è in possesso della licenza ex art 86 a differenza di quelli che hanno quella ex 88 e quindi non necessitano di altra licenza.
Grazie
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In realtà i titolari di "licenza" artt. 86 e 88 (non solo gli 88) non devono comunicare niente in merito all'installazioned ei giochi nell'esercizio.
Nel vostro caso invece, essendo una cartoleria, è una ATTIVITA' che non ricade nell'art. 86 e quindi deve avere "UNA LICENZA" specifica per l'installazione dei giochi.
Ciò detto nostro avviso tale licenza/scia è dovuta solo per la determinazione dei giochi (es. indicando che se ne installano 5) ma la SOSTITUZIONE DEL SINGOLO GIOCO (se rimane nella stessa tipologia) non soggiace ad ulteriori adempimenti verso il Comune
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R.D. 18/06/1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
Capo II
DEGLI ESERCIZI PUBBLICI (167)
Art. 86 (art. 84 T.U. 1926) (176)
Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi (172), compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche (173), né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni (174), ovvero locali di stallaggio e simili. (168)
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma. (171)
[La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. (170) (175) ]
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. (169)
(167) Vedi, anche, gli artt. 152-196, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché, sugli esercizi pubblici e sulle agenzie di affari non autorizzate o vietate, l'art. 665 e sulla pubblicazione o commercio abusivo di liquori o altre bevande alcooliche l'art. 686 c.p. del 1930.
(168) Comma modificato dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.
(169) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
(170) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(171) Comma inserito dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 131.
(172) Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, gli artt. 231 e 232, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie; vedi, poi, sulle migliorie igieniche negli alberghi il R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, la L. 21 marzo 1958, n. 326 e il D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869 e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, l'art. 15, R.D. 16 giugno 1938, n. 1298.
(173) Vedi, anche, l'art. 63, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
(174) Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo l'art. 194, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie.
(175) Vedi, anche, il D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78 e l'art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478, nonché gli artt. 3, 9 e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche. Vedi, inoltre, il D.Lgs.Lgt. 4 settembre 1944, n. 184 e il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.
(176) Per l'attribuzione ai comuni della funzione prevista dal presente articolo, vedi l'art. 19, primo comma, n. 8), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Vedi, anche, l'art. 16, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Grazie mille per la risposta ma ho bisogno meglio di chiarirmi le idee.
Quindi se non erro la persona è titolare di una licenza per cartoleria che non è quella ex art 86, ma quindi quella che ha avviato nel 2013 di che tipo è?
Ed in ogni caso questa persona riceve, ad ogni aggiornamento di queste macchine, un kit dalla sisal che poi deve depositare al Comune e pagare ovviamente i diritti.
Questa persona sta trovando una soluzione per evitare di fare questo adempimento così frequentemente.
Cosa posso consigliargli di fare? Io ho pensato che potrebbe chiedere la scia ex 86
Grazie
Grazie mille per la risposta ma ho bisogno meglio di chiarirmi le idee.
Quindi se non erro la persona è titolare di una licenza per cartoleria che non è quella ex art 86, ma quindi quella che ha avviato nel 2013 di che tipo è?
Ed in ogni caso questa persona riceve, ad ogni aggiornamento di queste macchine, un kit dalla sisal che poi deve depositare al Comune e pagare ovviamente i diritti.
Questa persona sta trovando una soluzione per evitare di fare questo adempimento così frequentemente.
Cosa posso consigliargli di fare? Io ho pensato che potrebbe chiedere la scia ex 86
Grazie
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la questione è questa:
1) cartoleria NON è un esercizio art. 86 nè lo può diventare (a meno che non apra un bar/ristorante)
2) quindi rimane esercizio commerciale che DEVE fare scia per installare i giochi
3) la scia l'ha già fatta per 5 giochi quindi è a posto
4) se non modifica la TIPOLOGIA DI GIOCHI (cioè rimangono gli stessi anche se cambia le schede all'imnterno e lo specifico gioco), cioè rimangono comunque 5 giochi del comma 6A allora NON DEVE DEPOSITARE NIENTE il Comune
5) quindi i documenti SISAL li tiene con se senza dover far pratiche in Comune, quindi senza pagare i diritti
SUGGERIMENTO: consultare il Comune (magari facendo leggere questa risposta) e se concordano potrete anche stabilire che voi COMUNICATE volontariamente al Comune le modifiche ma senza che sia una pratica SUAP, quindi con una PEC senza pagare diritti!!
È una licenza/scia art.86 c.3 lett c). Non deve fare altro ( a parte la tabella giochi art.110 c.1 che dovrebbe avere già).
Non deve comunicare nessuna variazione sul numero e tipologia giochi, l'importante è che sia iscritto ogni anno al Ries tenuto dai Monopoli e che rispetti i limiti del contingentamento