Data: 2017-09-29 07:23:07

Il potere di attribuire mansioni superiori spetta solo al datore di lavoro

Il potere di attribuire mansioni superiori spetta solo al datore di lavoro

[color=red][b]In presenza di tutti i requisiti richiesti dall’art.52 del D.Lgs.n.165/2001 e dall’art.8 del CCNL del14.9.2000, è necessario, comunque, anche il consenso del lavoratore stesso?[/b][/color]

[b]RAL_1945_Orientamenti Applicativi[/b]

In ordine a tale problematica, si ritiene utile precisare quanto segue.

Sulla base della disciplina dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, l’assegnazione del lavoratore a
mansioni superiori sembra configurarsi come manifestazione di un potere esercitabile in via
unilaterale del datore di lavoro pubblico.

Infatti, sulla base della sua formulazione testuale, il comma 2 del suddetto art.52 del
D.Lgs.n.165/2001 si presta ad essere interpretato nel senso di riconoscere a ciascun datore di
lavoro pubblico un vero e proprio diritto potestativo in materia di attribuzione di mansioni
superiori.

Si tratta di un potere che il legislatore assoggetta solo alla sussistenza delle specifiche
condizioni espressamente previste dalla richiamata norma e cioè: a) le obiettive esigenze di
servizio; b)  l’esigenza di copertura di una vacanza di posto in organico (per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti) oppure quella di provvedere alla sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto.

In coerenza e nel rispetto di tale indicazione legislativa, l’art.3, comma 3, del CCNL del
31.3.1999, concernente il sistema di classificazione del personale del Comparto
Regioni-Autonomie Locali, ha disposto che: “L’assegnazione temporanea di mansioni proprie
della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere
modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell’art. 56
del D.Lgs.n.29 del 1993 come modificato dal D.Lgs.n.80 del 1998 (il riferimento deve essere
inteso all’attuale art.52 del D.lgs.n.165/2001).

L’art.8 del CCNL del 14.9.2000, poi, disciplina in modo specifico e dettagliato la materia delle
mansioni superiori, dando attuazione diretta alle previsioni sia dell’art.52 del D.lgs.n.165/2001
che dell’art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 e senza disporre, rispetto a quelli legali, alcun
ulteriore limite o vincolo in materia al potere modificativo del datore di lavoro pubblico.

Ad ulteriore conferma dell’unilateralità del potere modificativo di cui si tratta, infine, si può
evidenziare che la complessiva regolamentazione dell’assegnazione a mansioni superiori del
dipendente, di fonte sia legislativa che contrattuale, pure essendo articolata e particolareggiata,
non richiede mai formalmente ed espressamente il preventivo consenso del dipendente stesso.

Per completezza, informativa, comunque, si deve anche evidenziare che, con riferimento al
mondo del lavoro privato, la Corte di Cassazione, in presenza di particolari fattispecie, si è
pronunciata nel senso della ammissibilità del rifiuto del lavoratore di espletare mansioni
superiori a quelle della qualifica di inquadramento (ad es. Cass. 12 febbraio 2008, n. 3304;
Cass. 19 luglio 2013, n. 17713; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20222).

http://www.segretaricomunalivighenzi.it/orientamento-aran-ral-1945.pdf

riferimento id:41930

Data: 2017-09-30 06:35:36

Re:Il potere di attribuire mansioni superiori spetta solo al datore di lavoro

Ma le obiettive esigenze di servizio sono definibili in qualche modo che non sia l'arbitrio?
E pure l'organico si può ridefinire.
Sottointeso che poi le mansioni superiori vengono massicciamente usate nelle riqualificazioni.
Il consenso  non è fondamentale, perché la flessibilità selvaggia di ipermercati e simili Renato Curcio ha scritto che si basa soprattutto su patti individuali accanto al contratto ufficiale, come prestiti da pagare in lavoro tipo Paperino a Paperone.
Piuttosto, se nell'esercizio di mansioni superiori si rende poco non vedo fino a che punto si possa essere sanzionabili

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