Accesso agli atti: legittimo il “non accesso cartaceo” se la scuola è digitalizzata
[color=red][b]Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19 settembre 2017, n. 4386 [/b][/color]
[b]COMMENTO[/b]: http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/09/28/accesso-agli-atti-legittimo-il-non-accesso-cartaceo-se-la-scuola-e-digitalizzata
[b]SENTENZA[/b]:
Pubblicato il 19/09/2017
N. 04386/2017REG.PROV.COLL.
N. 04218/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4218 del 2017, proposto da:
Istituto Comprensivo “Principe Amedeo” di Gaeta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Elvira xxxx, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bortone C.F. BRTGPP58L20A512Y, domiciliato ex art. 25 cpa presso Consiglio di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00259/2017, resa tra le parti, concernente per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio - Sez. Staccata di Latina: Sezione I n. 259/2017, del 20/04/2017, che ha accolto il ricorso per l’asserito silenzio diniego opposto dalla Amministrazione scolastica avverso l’istanza di accesso dalla ricorrente presentata in data 12.12.2016, con la quale erano richiesto, ai sensi dell’art 22 e ss. l. n. 241/90, di prendere visione e di estrarre copia dei seguenti documenti:
• Delibera Consiglio di Istituto in materia di criteri generali/linee di indirizzo per l’assegnazione degli insegnanti alle classi per l’a.s. 2016/17;
• Delibera Collegio dei docenti in materia di proposte per la composizione delle classi e per la relativa assegnazione degli insegnanti per l’a.s. 2016/17;
• Decreto Dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2016/17 – mcp;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Elvira xxxx;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Paola De Nuntis dell'Avvocatura Generale dello Stato e Giuseppe Bortone;
1. La prof.ssa Elvira xxxx, docente titolare di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, ha impugnato il silenzio diniego opposto dalla Amministrazione scolastica avverso l’istanza di accesso presentata in data 12.12.2016.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, ha accolto il ricorso sul rilievo che, avendo la deducente documentato di aver presentato l’istanza, l’Ufficio scolastico non abbia “risposto in maniera compiuta ed esauriente alla istanza”.
3. Appella la sentenza l’Istituto Comprensivo “Principe Amedeo” di Gaeta. Si è costituita in giudizio la prof.ssa Elvira xxxx.
4. Alla camera di consiglio del 20.07.207 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è fondato.
[b]5.1 Il Dirigente scolastico, con nota 258/17, ha dichiarato di non avere negato “la visione di alcun documento, poiché è in atto pubblico e trasparente, alla portata di qualsiasi cittadino”. Nella nota di risconto all’istanza d’accesso, si chiarisce che la scuola è “digitalizzata e trasparente: l’istante potrà consultare il sito web della scuola ed il portale ministeriale ed accedere all’ostensione degli atti richiesti”.[/b]
5.2 La delibera del Consiglio di Istituto in materia di criteri generali/linee di indirizzo per l’assegnazione degli insegnanti alle classi per l’a.s. 2016/17, quella del Collegio dei docenti in materia di proposte per la composizione delle classi e per la relativa assegnazione degli insegnanti per l’a.s. 2016/17ed il Decreto dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2016/17 erano conoscibili ex ante in via telematica.
[b]5.3 Sicché non sussiste il presupposto di fatto del silenzio-diniego serbato dall’amministrazione scolastica sulla domanda d’accesso ad atti, conoscibili sul sito web.[/b]
6. Conclusivamente l’appello deve essere accolto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinto il ricorso di prime cure.
7. Sussistono giustificati motivi, ravvisabili nel rilievo delle questioni di fatto dedotte in causa, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie , e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinto il ricorso di prime cure.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Bernhard Lageder, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
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