Salve,
è stata presentata una scia di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato per la vendita dei generi alimentari, tuttavia un verbale di ispezione emesso dal Comando dei Vigili ha comprovato che l'attività non è ancora in esercizio trascorsi 180 gg. dalla presentazione della scia. Pertanto, ai sensi dell’art. 107 c. 2 del Codice del Commercio, è stato emesso un provvedimento di divieto di apertura per la cessazione degli effetti giuridici della scia.
In considerazione del fatto che sui titolari della ditta sussistono delle segnalazioni da parte degli organi di controllo che però non sono rilevanti per l'istruttoria del SUAP, come si pronuncia la legge in questo senso? L'articolo 107 esaurisce i suoi effetti semplicemente con la presentazione di una nuova scia? Oppure esistono altre norme che il SUAP deve prendere in considerazione che possono essere ostative all'avvio dell'attività?
Grazie
Salve,
è stata presentata una scia di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato per la vendita dei generi alimentari, tuttavia un verbale di ispezione emesso dal Comando dei Vigili ha comprovato che l'attività non è ancora in esercizio trascorsi 180 gg. dalla presentazione della scia. Pertanto, ai sensi dell’art. 107 c. 2 del Codice del Commercio, è stato emesso un provvedimento di divieto di apertura per la cessazione degli effetti giuridici della scia.
In considerazione del fatto che sui titolari della ditta sussistono delle segnalazioni da parte degli organi di controllo che però non sono rilevanti per l'istruttoria del SUAP, come si pronuncia la legge in questo senso? L'articolo 107 esaurisce i suoi effetti semplicemente con la presentazione di una nuova scia? Oppure esistono altre norme che il SUAP deve prendere in considerazione che possono essere ostative all'avvio dell'attività?
Grazie
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AVETE CORRETTAMENTE COMUNICATO LA PERDITA DI EFFICACIA ABILITATIVA DELLA SCIA. A QUESTO PUNTO L'INTERESSATO PER APRIRE DOVRA' PRESENTARE NUOVA SCIA DI AVVIO (SE HA I REQUISITI).
SE, COME DITE, VI SONO INFORMATIVE NON RILEVANTI ... NON E' POSSIBILE INIBIRE L'ATTIVITA' ...
[color=red]Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Art. 107
- Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione(69)
1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 70;
c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
2. Salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (139), la segnalazione certificata di inizio attività (139) cessa di produrre effetti giuridici.[/color]