Data: 2017-09-26 13:25:22

VUOTO A RENDERE: al via la sperimentazione in alberghi, bar e simili

VUOTO A RENDERE: al via la sperimentazione in alberghi, bar e simili

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[b]MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 3 luglio 2017, n. 142
Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di  restituzione
di specifiche tipologie di imballaggi destinati  all'uso  alimentare,
ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. (17G00154)
(GU n.224 del 25-9-2017)
  Vigente al: 10-10-2017  [/b]

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                            E DEL MARE

                          di concerto con

                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 20 dicembre 1994 recante la disciplina normativa sugli imballaggi
e rifiuti di imballaggio;
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, che individua  la
gerarchia dei rifiuti quale ordine di  priorita'  della  normativa  e
della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti;
  Visto l'articolo 195, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152  che  attribuisce  allo  Stato  la  competenza  a
individuare le iniziative e le misure per prevenire e limitare, anche
mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui  beni  immessi
al consumo,  la  produzione  dei  rifiuti,  nonche'  per  ridurne  la
pericolosita';
  Visto l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152 che prevede, che «al fine di prevenire la produzione  di  rifiuti
di imballaggio e di favorire il riutilizzo  degli  imballaggi  usati,
entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e' introdotto, in via sperimentale e su base  volontaria
del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per
gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al  pubblico
da alberghi e residenze di villeggiatura,  ristoranti,  bar  e  altri
punti di consumo. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una  durata
di dodici mesi.  Ai  fini  del  comma  1,  al  momento  dell'acquisto
dell'imballaggio pieno l'utente versa una  cauzione  con  diritto  di
ripetizione  della  stessa  al    momento    della    restituzione
dell'imballaggio  usato.  Con  regolamento  adottato,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono disciplinate le modalita' della sperimentazione di
cui  al  presente  articolo.  Con  il  medesimo  regolamento  sono
determinate le  forme  di  incentivazione  e  le  loro  modalita'  di
applicazione nonche' i valori cauzionali per ogni  singola  tipologia
di imballaggi di cui al presente  articolo.  Al  termine  della  fase
sperimentale  si  valutera',  sulla  base  degli  esiti  della
sperimentazione  stessa  e  sentite  le  categorie  interessate,  se
confermare e se estendere il sistema del vuoto  a  rendere  ad  altri
tipi di prodotto nonche' ad altre tipologie di consumo»;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del
territorio e del mare del 2 maggio 2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006,  recante  «Aggiornamento  degli
studi europei fissati dal Comitato europeo di  normazione  (CEN),  in
conformita' ai requisiti essenziali stabiliti  all'articolo  9  della
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;
  Acquisito il concerto del Ministro dello  sviluppo  economico  reso
con nota del 14 marzo 2017;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 3 novembre  2016
e del 12 gennaio 2017;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 22 marzo 2017;

                            A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

            Finalita', oggetto e ambito di applicazione

  1. Al fine di prevenire la produzione di  rifiuti  di  imballaggio,
favorendo  il  riutilizzo  degli  imballaggi  usati,  il  presente
regolamento  disciplina  le  modalita'  di    attuazione    della
sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su
cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti
al pubblico da[color=red][b] alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar
e altri punti di consumo[/b][/color], di cui  all'articolo  219-bis  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le  forme  di
incentivazione,  le  loro  modalita'  di  applicazione  e  i  valori
cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.
  2. La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere  su  cauzione
si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:
    a) di tipo primario, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    b) riutilizzabili, ai sensi dell'articolo 218, comma  1,  lettera
e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    c) conformi ai  requisiti  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  del  2  maggio  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  108  dell'  11  maggio  2006,
recante «Aggiornamento  degli  studi  europei  fissati  dal  Comitato
europeo di normazione (CEN), in conformita' ai  requisiti  essenziali
stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi  e
rifiuti di imballaggio»;
    d) destinati all'uso alimentare e  al  contenimento  di  birra  o
acqua minerale;
    e) serviti al pubblico nei punti di consumo;
    f) di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui alla Parte IV del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
nonche' le seguenti:
    a) punto di consumo: luogo in cui avviene la  somministrazione  e
il consumo di birra o acqua minerale, quali alberghi e  residenze  di
villeggiatura, ristoranti, bar e altri similari;
    b) esercente: soggetto che  nell'esercizio  della  sua  attivita'
professionale somministra al pubblico  birra  o  acqua  minerale  nel
punto di consumo;
    c) distributore: soggetto che nell'esercizio della sua  attivita'
professionale trasporta e distribuisce birra  o  acqua  minerale  dal
produttore di bevande al punto di consumo;
    d) produttore di bevande: soggetto che nell'esercizio  della  sua
attivita' professionale produce, importa, imbottiglia e vende bevande
di birra e acqua minerale;
    e) filiera del vuoto a rendere,  di  seguito  filiera:  l'insieme
degli  operatori  che  a  titolo  professionale  sono  coinvolti
nell'attuazione del sistema del vuoto a rendere.  La  filiera  e'  di
tipo  lungo  se  la  consegna  avviene  indirettamente,  tramite  il
distributore, viceversa e' di tipo corto se  la  consegna  e'  svolta
direttamente dal produttore di bevande, in assenza del distributore;
    f) operatori: i produttori di imballaggi riutilizzabili ai  sensi
dell'articolo 218, comma 1, lettera  r)  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, i produttori di bevande, i  distributori  e  gli
esercenti aderenti alla filiera.
                              Art. 3

    Funzionamento della filiera del sistema del vuoto a rendere

  1. Gli esercenti aderiscono, su base  volontaria,  al  sistema  del
vuoto a rendere, e compilano il modulo di  cui  all'allegato  1,  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  al  momento
dell'acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili,
trasmettendo con le modalita' di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  o
consegnando il modulo al distributore nel caso  di  filiera  di  tipo
lungo o al produttore di bevande nel caso di filiera di tipo corto al
momento della consegna  da  parte  di  quest'ultimo  dell'imballaggio
pieno.
  2. L'adesione dell'esercente al sistema  del  vuoto  a  rendere  e'
ammessa anche in caso di  somministrazione,  nello  stesso  punto  di
consumo, di birra o acqua minerale in imballaggi non riutilizzabili.
  3. I distributori nel caso di filiera di tipo lungo, o i produttori
di bevande nel caso di filiera di tipo corto, informano gli esercenti
sulle  birre  o  acque  minerali  commercializzate  in  imballaggi
riutilizzabili  e  garantiscono  la  restituzione  dell'imballaggio
medesimo.
  4. Le modalita' operative per la gestione degli imballaggi vuoti  e
i tempi di ritiro e di restituzione degli stessi sono concordati  tra
l'esercente e gli altri operatori al fine di  incentivare  l'adesione
alla filiera.
                              Art. 4

                        Deposito cauzionale

  1.  Gli  esercenti  aderenti  alla  filiera  versano  una  cauzione
contestualmente all'acquisto  dell'imballaggio  riutilizzabile  pieno
con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione
dell'imballaggio vuoto.
  2. Il valore unitario della cauzione  e'  proporzionale  al  volume
dell'imballaggio e ricompreso tra 0,05 e 0,3  euro,  sulla  base  dei
parametri  indicati  nella  tabella  riportata  all'allegato  2,  che
costituisce parte integrante del presente  decreto.  L'importo  della
cauzione in nessun caso comporta un aumento del  prezzo  di  acquisto
per  il  consumatore  e  rimane  invariato  in  tutte  le  fasi  di
commercializzazione della filiera.
  3. Le modalita' di applicazione e di pagamento della cauzione  sono
definite tra le parti senza oneri o aggravi per l'esercente.
                              Art. 5

          Incentivazione del sistema del vuoto a rendere

  1. A sostegno della diffusione del sistema del vuoto a  rendere  di
cui al presente regolamento il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare (di seguito Ministero)  puo'  concedere  il
patrocinio e l'utilizzo del  logo  ministeriale  su  richiesta  degli
operatori che realizzano una o piu' campagne di comunicazione o altra
forma di comunicazione sul sistema del vuoto a rendere.
  2. Il  Ministero  predispone  un  registro  degli  operatori  della
filiera aderenti alla sperimentazione e  lo  pubblica  sul  sito  web
istituzionale aggiornandolo con cadenza mensile.
  3. Il Ministero concede  agli  operatori  di  cui  al  comma  2  un
attestato di benemerenza, mettendolo a disposizione sul proprio  sito
web. I predetti operatori possono affiggere tale attestato nei  punti
di consumo.
                              Art. 6

                      Sistema di monitoraggio

  1. Il Ministero predispone un sistema di monitoraggio  del  sistema
del vuoto a rendere finalizzato alla  raccolta,  all'analisi  e  alla
valutazione dei dati della sperimentazione.
  2. Per i fini di cui al comma 1, i distributori nel caso di filiera
di tipo lungo, o i produttori di bevande nel caso di filiera di  tipo
corto,  direttamente  o  tramite  le  associazioni  di  categoria,
trasmettono, anche in forma aggregata, al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare:
    a) il modulo di cui all'allegato 1 per ciascun esercente entro 30
giorni dalla sua adesione;
    b) la  scheda  secondo  il  modulo  di  cui  all'allegato  3  che
costituisce parte integrante del  presente  decreto,  ogni  trimestre
dall'avvio della sperimentazione del sistema del vuoto a rendere;
    c) la scheda secondo il modulo di cui  all'allegato  3,  entro 30
giorni dalla conclusione del sistema del vuoto  a  rendere,  relativa
all'intero  periodo  riepilogativo  della  sperimentazione  ed  una
relazione illustrativa dello stesso.
  3.  I  dati  sono  inviati  per  via  telematica  all'indirizzo
vuotoarendere@minambiente.it o attraverso  altre  modalita'  indicate
sul sito web del Ministero.
  4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento
i produttori di bevande,  comunicano  al  Ministero  l'adesione  alla
filiera indicando il marchio e la linea di birra o di acqua  minerale
e le caratteristiche del  relativo  imballaggio  (materiale,  volume,
peso e numero di turnazioni), nelle modalita' di cui al comma 3.
  5. Gli operatori trasmettono eventuali suggerimenti  o  valutazioni
inerenti l'avvio e l'implementazione del sistema del vuoto a  rendere
al Ministero nelle modalita' di cui al comma 3.
                              Art. 7

                            Norme finali

  1. La sperimentazione ha una durata di dodici mesi  a  partire  dal
centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore  del  presente
regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 3 luglio 2017

                                          Il Ministro dell'ambiente 
                                        e della tutela del territorio
                                                e del mare         
                                                  Galletti           

Il Ministro dello sviluppo economico
              Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3778
                            ALLEGATO 1
                            (Articolo 3)
                  MODULO DI ADESIONE ALLA FILIERA

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico[/b]

                            ALLEGATO 2
                            (Articolo 4)
  IMPORTI DELLA CAUZIONE RIFERITI AI DIVERSI VOLUMI DI IMBALLAGGIO

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico[/b]

                            ALLEGATO 3
                            (Articolo 6)
                      SCHEDA RILEVAMENTO DATI

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico[/b]

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