Salve,
in una SCIA di acconciatore, ai fini della dimostrazione del requisito professionale è stato allegato l'attestato di un corso OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATORE -livello di qualificazione FORMAZIONE INIZIALE.
L'attestato in questione è di 3 anni (che non mi sembrano di specializzazione in quanto non menzionato).
La norma prevede un corso di due anni + uno di specializzazione o di aver lavorato ....
Deve comunque dimostrarmi il corso di specializzazione di un anno o di aver lavorato presso altra ditta?
GRAZIE
Salve,
in una SCIA di acconciatore, ai fini della dimostrazione del requisito professionale è stato allegato l'attestato di un corso OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATORE -livello di qualificazione FORMAZIONE INIZIALE.
L'attestato in questione è di 3 anni (che non mi sembrano di specializzazione in quanto non menzionato).
La norma prevede un corso di due anni + uno di specializzazione o di aver lavorato ....
Deve comunque dimostrarmi il corso di specializzazione di un anno o di aver lavorato presso altra ditta?
GRAZIE
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La scia non può contenere documentazione se non aggiuntiva all'AUTOCERTIFICAZIONE del possesso dei requisiti. Quindi devi dichiarare la scia irricevibile in quanto non viene autocertificato il requisito professionale.
Se autocertificato invece è valida ed a questo punto si pone il problema dell'eventuale verifica del requisito. Ricorda che parti dal presupposto che l'autocertificazione va bene fino a quando non dimostri che non possiedere il requisito prescritto quindi puoi:
1) chiedere chiarimenti all'interessato
2) chiedere conferma al soggetto che ha emesso l'attestato
3) chiedere eventuali pareri.
NEL MERITO la Legge 17 agosto 2005, n. 174 prescrive: superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
AL MOMENTO NON SEI IN GRADO DI VERIFICARE SE NON PREVIA ACQISIZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI INFORMATIVI.