DEHORS: legittimo il diniego di suolo a chi non esercita la somministrazione
[color=red][b]TAR PUGLIA – BARI, SEZIONI UNITE – sentenza 20 settembre 2017 n. 967 [/b][/color]
Pubblicato il 20/09/2017
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FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra xxxxx premette di aver presentato in data 10.2.2017 richiesta di rinnovo dell’autorizzazione per occupazione temporanea del suolo pubblico, prospiciente piazza Vittorio Emanuele n. 50, per una superficie di 13 mq, ai fini dell’allestimento di dehor ed arredi vari, a servizio dell’attività di cui è titolare, denominata “La Panzerotteria di xxxxx Angelica”.
2. Impugna la nota prot. n. 17715/2017, notificata il 12.5.2017, con cui la Polizia locale della Città di Monopoli – Nucleo operativo Annonario e Commerciale ha espresso parere negativo al rilascio della suddetta autorizzazione ed ha, al contempo, ordinato l’immediata rimozione della struttura e il ripristino dello stato dei luoghi.
3. A supporto del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
3.1. violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, dei principi costituzionali di buona amministrazione, buona fede e del legittimo affidamento; eccesso di potere sotto vari profili.
Lamenta, in particolare, l’omessa motivazione del mancato rinnovo dell’autorizzazione stagionale che in precedenza era, invece, stata concessa (provv. prot. 31307 del 4.6.2016);
3.2. violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, per omesso avviso dell’avvio del procedimento.
Censura l’iter procedimentale per il mancato preavviso di rigetto che le avrebbe precluso la possibilità di esprimere le proprie osservazioni utili per una decisione favorevole al rilascio dell’autorizzazione in questione.
3.3. Ha, altresì, formulato domanda di risarcimento del danno derivante dalla condotta illecita dell’Amministrazione, quantificato in euro trentamila/00.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Monopoli, depositando memoria con cui ha replicato ai motivi di ricorso, sostenendo l’infondatezza nel merito del gravame. Quanto all’autorizzazione stagionale del 2016, ha riferito che è stata rilasciata alla ricorrente per mero errore e che alcuna pretesa può essere legittimamente ad essa ricondotta. Ha aggiunto che, nonostante la scadenza di tale concessione, il I.1.2017, la ricorrente ha continuato ad occupare abusivamente l’area, tanto da essere destinataria del verbale di contestazione nr. 20153/G/2017 del 16.1.2017.
5. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
[color=red][b]Il diniego oggetto di impugnazione si fonda sulla legge n. 287/1991 e sulla L. R. Puglia n. 24/2015. Più specificamente, il Comune di Monopoli, nel negare l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, esclude che l’attività della ricorrente rientri tra quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con consumo sul posto e servizio assistito.[/b][/color]
[b]Tale dato è confermato dalla visura camerale, depositata in atti dalla civica Amministrazione, in quanto la ditta della ricorrente è iscritta presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari come “impresa artigiana”, esercente attività di “ristorazione senza somministrazione e panzerotteria, da asporto”.[/b]
Emerge in tutta evidenza che le censure della ricorrente non possano trovare favorevole apprezzamento, non residuando dubbi sull’attività svolta.
[b]Trattandosi di impresa artigiana che si occupa di ristorazione “senza somministrazione e panzerotteria da asporto”, infatti, non può ritenersi in alcun modo giustificata la pretesa avanzata circa il posizionamento delle attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, rispetto al quale è strumentale l’autorizzazione alla concessione di uno spazio pubblico dove collocare le medesime.[/b]
Tale dato trova conferma anche nel regolamento comunale della Città di Monopoli sui dehors, più specificamente, all’art. 2 che li definisce come l’insieme di elementi mobili annessi “ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” e all’art. 4 relativo alla loro localizzazione, nel quale si specifica che sono “a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio”.
5.1. Ne consegue che alcun difetto di motivazione è ravvisabile nel provvedimento gravato, non sussistendo i presupposti di legge per il rilascio dell’autorizzazione richiesta.
5.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, in quanto la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 risulta irrilevante, poiché, ai sensi dell’art. 21 ocities, comma 2, della legge n. 241/1990, l’Amministrazione resistente ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
6. Quanto all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi è aggiungere rilevare come esso costituisca atto dovuto e rigorosamente vincolato, in ordine al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario.
7. L’esito del ricorso, nella sua parte demolitoria, comporta il rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente che presupporrebbe l’illegittimità degli atti impugnati, concretizzante il fatto ingiusto.
8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e quindi anche la consequenziale domanda risarcitoria.
7.1. Le spese di giudizio, in ragione della peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.