Devo prevedere il rilascio autorizzativo alla gestione di un impianto natatorio per il quale ho richiesto il parere igienico sanitario alla ASL competente.
Essendo in procinto di scadere il tempo utile dei 90 giorni consentiti dalla normativa per il rilascio, ed avendo sollecitato la ASL, che al momento non garantisce
il rispetto dei tempi consentiti, come devo comportarmi?
Grazie
Devo prevedere il rilascio autorizzativo alla gestione di un impianto natatorio per il quale ho richiesto il parere igienico sanitario alla ASL competente.
Essendo in procinto di scadere il tempo utile dei 90 giorni consentiti dalla normativa per il rilascio, ed avendo sollecitato la ASL, che al momento non garantisce
il rispetto dei tempi consentiti, come devo comportarmi?
Grazie
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Scrivi alla ASL: in relazione all'istanza del .... prot. .... per la quale si è provveduto a chiedere parere in data xxxxx prot .... con sollecito in data xxxx prot. .... si fa presente che ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 bis della L. 241/1990, visto l'approssimarsi della scadenza dei termini del procedimento, si provvederà al rilascio dell'atto entro 3 giorni dalla presente, considerando favorevole il silenzio serbato da codesta amministrazione.
Distinti saluti
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Legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
(articolo introdotto dall'art. 3 della legge n. 124 del 2015)
1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
[color=red][b]2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.[/b][/color]
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.