Abbiamo vigenti nel nostro comune le due ordinanze allegate.
Al di là del palese contrasto tra loro (perchè un'estetista o acconciatore che esercita per conto proprio è soggetta al rispetto di un orario e la stessa estetista/acconciatore che opera in un centro benessere no?), in considerazione anche delle ulteriori liberalizzazioni avvenute dopo i decreti Monti, l'ordinanza che discplina gli orari delle attività di acconciatore-estetista-tatuaggio-piercing è da ritenersi tuttora valida o no?
Personalmente propenderi per il no, soprattutto per una questione di imparzialità e connessione con tutte le altre attività commerciali che non sono più soggette a vincoli di orario.
Nel caso fosse superata, è necessario procedere con apecifico atto abrogativo?
Abbiamo vigenti nel nostro comune le due ordinanze allegate.
Al di là del palese contrasto tra loro (perchè un'estetista o acconciatore che esercita per conto proprio è soggetta al rispetto di un orario e la stessa estetista/acconciatore che opera in un centro benessere no?), in considerazione anche delle ulteriori liberalizzazioni avvenute dopo i decreti Monti, l'ordinanza che discplina gli orari delle attività di acconciatore-estetista-tatuaggio-piercing è da ritenersi tuttora valida o no?
Personalmente propenderi per il no, soprattutto per una questione di imparzialità e connessione con tutte le altre attività commerciali che non sono più soggette a vincoli di orario.
Nel caso fosse superata, è necessario procedere con apecifico atto abrogativo?
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PREMESSA: la liberalizzazione degli orari di tutte le principali attività economiche al pubblico (commercio, somministrazione, attività ricettive, servizi all'infanzia, servizi del benessere non estetici e non di acconciatura ecc....) dovrebbe portare a considerare anacronistica una disciplina limitativa di attività a minor impatto come quelle del benessere (acconciatori ed estetisti).
FORMALMENTE tuttavia il Comune può ancora mantenere una disciplina sugli orari ed i giorni di apertura con il solo divieto di prevedere giorni di chiusura infrasettimanale (quindi sono ammessi gli obblighi di chiusura domenicale e festiva e orari ridotti durante la giornata).
Concordiamo nel ritenere irragionevole una differenziazione di orario fra le attività "isolate" e quelle in centri benessere (mentre può prevedersi una deroga per le attività nei centri commerciali), anche perchè NON ESISTE una definizione di centro benessere e qualunque attività, anche piccola, può qualificarsi come tale. La definizione di centro benessere della vostra ordinanza peraltro è stata mutuata dalla disciplina dell'EMILIA ROMAGNA e pertanto, a meno che non abbiate cambiato regione, appare impropria la sua trasposizione nel quadro normativo toscano.
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[b]Emilia-Romagna
L.R. 19/02/2008, n. 2[/b]
Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere.
Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 24.
Art. 7
Definizioni.
1. Per Centro benessere si intende una o più unità operative, anche fisicamente distinte, ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale, gestite da un unico soggetto giuridico ed in possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, in cui vengono effettuati trattamenti estetici, nonché almeno una delle seguenti tipologie di attività o trattamenti:
a) fitness e wellness;
b) [tecniche e pratiche bionaturali] (9).
2. Per "trattamenti estetici" si intendono le prestazioni ed i trattamenti disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), finalizzati in via esclusiva o prevalente a mantenere, migliorare e proteggere l'aspetto estetico della persona.
3. Per "trattamenti fitness e wellness" si intendono le prestazioni ed i trattamenti in cui si utilizzano combinazioni di tecniche di attività motoria per la buona forma fisica della persona, praticate in terra od in acqua, anche tramite appositi attrezzi, individualmente o collettivamente, con tecniche finalizzate al raggiungimento ed al mantenimento del benessere, dell'equilibrio e dell'armonia psicofisica della persona.
4. [Per "trattamenti con tecniche bionaturali" si intendono le prestazioni in cui si utilizzano tecniche naturali e bioenergetiche non eseguite con finalità sanitarie, di cura e riabilitazione di patologie, ma esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della persona, come previsto all'articolo 2 della presente legge] (10).
5. Nell'ambito del Centro benessere, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, possono essere autorizzate attività cliniche ambulatoriali, per trattamenti diagnostici e terapeutici orientati alla prevenzione ed al trattamento di danni secondari e patologie influenzanti lo stato psicofisico od estetico della persona, nonché prestazioni finalizzate al miglioramento dell'aspetto estetico ed alla eliminazione medico-chirurgica di eventuali inestetismi, operate obbligatoriamente e sotto la loro responsabilità, da personale sanitario regolarmente iscritto all'ordine professionale ed in possesso di adeguata specializzazione.
(9) La Corte costituzionale, con sentenza 4-8 maggio 2009, n. 138 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 4-8 maggio 2009, n. 138 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b) e del comma 2, unitamente all'art. 4, comma 1, all'art. 5 della presente legge e al presente comma 4, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel titolo I.
Riporto un apio di passaggi giurisprudenziali: una tar Brescia e un tar Milano del 2014
... La liberalizzazione degli orari non preclude all’Amministrazione comunale di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e/o della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica. Tuttavia, l’introduzione di limiti alla liberalizzazione è consentita dal Legislatore soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), i quali non possono, aprioristicamente e senza dimostrazione alcuna, ritenersi incisi. Allorquando il Comune ritenga di dover “combattere” determinate situazioni di potenziale turbamento di specifici interessi pubblici degni di tutela, ha il potere di emanare specifiche ordinanze, ad effetti spaziali e temporali limitati. Nella specie, anche la motivazione contenuta nella nota depositata dall’amministrazione comunale (pur non costituitasi in giudizio) il giorno 11 settembre 2011 appare insufficiente: la necessità di “contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi ad oggetto il gioco d’azzardo”, è affermazione del tutto generica e per nulla circostanziata.
...in generale per ogni attività economica, vale infatti il principio di deregolamentazione reso esplicito dall’art. 1 comma 1-b del DL 24 gennaio 2012 n. 1, il quale dispone l’abrogazione di tutte le norme che “impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”;
(d) nel nuovo quadro normativo la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è una libera scelta degli imprenditori. Di conseguenza, i comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale utilizzando la leva degli orari (risulta abrogato, per questo aspetto, l’art. 50 comma 7 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, come pure le norme regionali corrispondenti), ma devono individuare altri strumenti di regolazione, tutti strettamente proporzionati al fine perseguito;
(e) in particolare, i comuni possono certamente proporsi obiettivi quali la protezione dei vicini dal rumore causato dalle attività di intrattenimento e la repressione di situazioni che creano allarme sul piano dell’ordine pubblico. Il primo obiettivo si risolve tuttavia nel potere di imporre misure di insonorizzazione dei locali e nel potere di negare (motivatamente) la deroga al superamento dei limiti di immissione sonora ai sensi dell’art. 6 comma 1-h della legge 26 ottobre 1995 n. 447. Il secondo obiettivo parimenti non consente di intervenire in via generale sugli orari, ma ha due esiti possibili: (1) l’adozione per periodi limitati di ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 54 comma 4 del Dlgs. 267/2000; (2) la segnalazione al Questore ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 100 del RD 18 giugno 1931 n. 773;