Buongiorno
Per mero errore, ad una SCIA di commercio ingrosso che non era stata firmata autografa dal segnalante è stata inviata al delegato la ricevuta art 5 DPR 160/2010.
Abbiamo proceduto lo stesso a dichiarare irricevibile la SCIA per tale irregolarità.
Oggi la Camera di commercio, a cui abbiamo inoltrato la comunicazione di irricevibilità, ci ha comunicato non procederà alla cancellazione dell’attività indicata in oggetto, se non per false
dichiarazioni, in quanto era stata rilasciata la ricevuta di regolarità formale ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. 160/2010.
La CCIAA può entrare in merito al procedimento del Suap?
che ci consiglia?
Grazie mille.
Buongiorno
Per mero errore, ad una SCIA di commercio ingrosso che non era stata firmata autografa dal segnalante è stata inviata al delegato la ricevuta art 5 DPR 160/2010.
Abbiamo proceduto lo stesso a dichiarare irricevibile la SCIA per tale irregolarità.
Oggi la Camera di commercio, a cui abbiamo inoltrato la comunicazione di irricevibilità, ci ha comunicato non procederà alla cancellazione dell’attività indicata in oggetto, se non per false
dichiarazioni, in quanto era stata rilasciata la ricevuta di regolarità formale ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. 160/2010.
La CCIAA può entrare in merito al procedimento del Suap?
che ci consiglia?
Grazie mille.
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La CCIAA sbaglia. La ricevuta, ammesso e non concesso che abbia valore abilitativo, cessa di averlo a seguito del riscontro di irregolarità formali o sostanziali.
Se avete dichiarato l'irricevibilità questa ha effetto retroattivo e non è sindacabile dalla CCIAA (solo l'interessato potrebbe obiettare il legittimo affidamento se è passato troppo tempo).
Ciò detto ... non andrei oltre visto che si tratta di mera formalità che potete far sanare con sottoscrizione .... sul periodo di svolgimento con scia "irricevibile" sorvolerei, anche perchè le sanzioni sono di competenza della CCIAA ... e se non vogliono intervenire ... problemi loro!