Data: 2017-09-25 08:40:20

somministrazione agli esterni in casa per ferie

Un'attività di casa per ferie, che ad oggi effettua attività di somministrane ai soli alloggiati, può iniziare ad effettuare anche attività di somministrazione all'esterno, previa prtesentazione di SCIA amminisytativa ai sensi L.R. 28/2005 e modifica della notifica sanitaria già presentata a suo tempo ?
Oppure una casa per ferie non può fare somministrazione agli esterni ?     
Grazie per la risposta, saluti 

riferimento id:41854

Data: 2017-09-25 17:20:33

Re:somministrazione agli esterni in casa per ferie


Un'attività di casa per ferie, che ad oggi effettua attività di somministrane ai soli alloggiati, può iniziare ad effettuare anche attività di somministrazione all'esterno, previa prtesentazione di SCIA amminisytativa ai sensi L.R. 28/2005 e modifica della notifica sanitaria già presentata a suo tempo ?
Oppure una casa per ferie non può fare somministrazione agli esterni ?     
Grazie per la risposta, saluti
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la casa per ferie non può fare servizio di somministrazione all'esterno

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Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Art. 45
Case per ferie
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.
3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata:
a) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività associativa e relativi accompagnatori;
b) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi privi della finalità di lucro;
c) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso atto convenzionale.
4. Il titolare e il gestore delle case per ferie possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs.159/2011 .

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

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