La LR 86/2016 all’articolo 33 prevede che:
[i]“….omissis…”
4. L’esercizio dell’attività degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:
a) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
b) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l’aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
c) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico edilizi comunali."[/i]
Il regolamento di attuazione del vecchio T.U. (ancora ad oggi vigente in assenza del nuovo) all’articolo 15 prevede invece che:
[i]“…omissis…”
4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all’interno delle quali viene realizzato servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della camera, è consentito il mantenimento delle seguenti superfici:
a) …
b) …
c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 4 stelle;
d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto.[/i]
Quale dei due testi normativi va considerato per la verifica del requisito?
Si può intendere che, essendo la RTA già autorizzata alla data del 22 dicembre 1994, sia applicabile il requisito indicato nel vecchio regolamento?
Quale dei due testi normativi va considerato per la verifica del requisito?
Si può intendere che, essendo la RTA già autorizzata alla data del 22 dicembre 1994, sia applicabile il requisito indicato nel vecchio regolamento?
[color=red]La legge regionale sopravvenuta prevale sul vecchio regolamento e quindi in caso di contrasto si applicano le nuove norme.
Poichè, tuttavia, la legge regionale fa salvo il regolamento pregresso e non disciplina le attività in essere, a nostro avviso RIMANE FERMA la deroga per le attività esistenti al 22 dicembre 1994 per le quali continuano ad applicarsi i vecchio criteri[/color]
Riporto risposta pervenuta da Regione Toscana, appositamente interpellata in merito, che potrebbe essere utile anche ad altri colleghi.
"... omissis ...
[i]Con riferimento alle dimensioni delle camere, occorre una precisazione:
l'art. 33 del nuovo TU dispone che la superficie minima delle camere doppie è di 14 mq; è comunque ancora in vigore la disposizione dell'art.15 del Reg.18/R/2011, che prevede la deroga per gli alberghi già autorizzati alla data del 22.12.1994, disposizione non incompatibile con la norma di legge sopravvenuta e la cui efficacia perdura per quei soggetti che ricadevano nelle fattispecie individuate dalla norma; il che significa che per costoro è consentito "il mantenimento" delle superfici in deroga; nel momento in cui l'albergo affronta una ristrutturazione, per di più per ottenere una classificazione superiore, non può che ricadere sotto l'egida della norma sopravvenuta, ovvero deve rispettare le superfici imposte dall'art.33 del nuovo TU.[/i]"