Una farmacia che opera nel Comune vicino vende al dettaglio e su internet parafarmaci e integratori alimentari.
Ha preso in locazione un locale nella zona industriale-commerciale del nostro Comune dove vuole aprire il deposito delle merci vendute in internet.
Da qui partiranno i corrieri per la consegna a domicilio dei clienti che hanno effettuato l'ordine on-line.
Per questa attività che tipo di documentazione devono presentare al Comune, trattandosi di deposito di parafarmaci e integratori alimentari?
Sulla piattaforma STAR della Regione Toscana dovrà attivare l'intervento: 47.91.1R - Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, radio e televisione /internet. Settore alimentare (se vende anche prodotti dietetici ecc..) - Altri adempimenti amministrativi, con l'endoprocedimento ASL?
Grazie per l'aiuto
SUAP Montecatini Val di Cecina (Pisa)
Una farmacia che opera nel Comune vicino vende al dettaglio e su internet parafarmaci e integratori alimentari.
Ha preso in locazione un locale nella zona industriale-commerciale del nostro Comune dove vuole aprire il deposito delle merci vendute in internet.
Da qui partiranno i corrieri per la consegna a domicilio dei clienti che hanno effettuato l'ordine on-line.
Per questa attività che tipo di documentazione devono presentare al Comune, trattandosi di deposito di parafarmaci e integratori alimentari?
Sulla piattaforma STAR della Regione Toscana dovrà attivare l'intervento: 47.91.1R - Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, radio e televisione /internet. Settore alimentare (se vende anche prodotti dietetici ecc..) - Altri adempimenti amministrativi, con l'endoprocedimento ASL?
Grazie per l'aiuto
SUAP Montecatini Val di Cecina (Pisa)
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L'autorizzazione per il DEPOSITO è prevista espressamente per i GROSSISTI (quindi quelli che acquistano da terzi e vendono a soggetti diversi dal consumatore finale):
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3624&area=farmaci&menu=dfarm
In questo caso invece si tratta di deposito di prodotti propri. Quindi soggiace solo alla notifica sanitaria (essendo deposito alimentare)
Ciò detto potresti consigliare all'interessato di presentare notifica e chiedere comunque autorizzazione che lo COPRE in modo più ampio anche in ipotesi di cessione a farmacia dei prodotti depositati.
In questo caso usa il modello allegato
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D.Lgs. 24/04/2006, n. 219
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142, S.O.
Art. 100. Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali
In vigore dal 8 marzo 2014
1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida. (88)
1-bis. I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali. (86)
1-ter. E' fatto divieto al produttore e al distributore all'ingrosso di praticare, senza giustificazione, nei confronti dei dettaglianti condizioni diverse da quelle preventivamente indicate nelle condizioni generali di contratto. (86)
[2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili. (90) (85) ]
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta se l'interessato è in possesso dell'autorizzazione alla produzione prevista dall'articolo 50 a condizione che la distribuzione all'ingrosso è limitata ai medicinali, comprese le sostanze attive, oggetto di tale autorizzazione. (89)
4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di grossista di medicinali non dispensa dall'obbligo di possedere l'autorizzazione alla produzione ottenuta in conformità al titolo IV, e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, anche quando l'attività di produzione o di importazione è esercitata a titolo di attività collaterale.
4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. (87)
5. E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente titolo l'attività di intermediazione del commercio all'ingrosso che non comporta acquisto o cessione di medicinali all'ingrosso.
6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con decreto del Ministro della salute, possono essere forniti direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali.
(85) Comma abrogato dall'art. 5, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
(86) Comma inserito dall'art. 2, comma 16, D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274.
(87) Comma inserito dall'art. 20, comma 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.
(88) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, n. 17), D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17, a decorrere dall'8 marzo 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 17/2014.
(89) L'art. 1, comma 1, n. 2), lett. c), D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17, ha disposto che, nel presente provvedimento, ovunque ricorrano le parole «materie prime farmacologicamente attive» siano sostituite dalle parole «sostanze attive», a decorrere dall'8 marzo 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 17/2014.
(90) Comma sostituito dall'art. 5, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.