Data: 2017-09-21 08:48:55

ANAC deve garantire partecipazione su ANNOTAZIONE CASELLARIO INFORMATICO

ANAC deve garantire partecipazione su ANNOTAZIONE CASELLARIO INFORMATICO

[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I – sentenza 20 settembre 2017 n. 9864[/b][/color]

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DIRITTO

In relazione all’osservazione dell’ANAC secondo la quale sarebbe intervenuta la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in virtù della richiesta di produzione di ulteriori elementi probatori dopo la sospensione dell’esecuzione dell’impugnata delibera a seguito della pronuncia cautelare di questa Sezione, il Collegio rileva di non concordare con questa conclusione, in quanto risulta adottata una mera sospensione – e non un annullamento d’ufficio – del provvedimento impugnato e solo in seguito (e in relazione) all’ordinanza cautelare sopra richiamata, per sua natura non definitiva e da confermare o revocare implicitamente con la decisione di merito, che dunque si presenta necessaria nella fattispecie.

Passando all’esame del gravame, quindi, e anche al non più sommario esame proprio della fase di merito, il Collegio conferma l’orientamento già espresso in cautelare, ritenendo fondato in misura assorbente quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, con riguardo all’omesso esame, nel corso del procedimento, della memoria difensiva di parte ricorrente, nella quale era chiesta anche la convocazione per l’audizione personale dinanzi all’Autorità resistente.

Nel caso di specie, è chiaro che l’ANAC – nell’affermare nel provvedimento impugnato che CITE non avrebbe “…ritenuto di inviare memorie e documenti a sua difesa nel corso del procedimento istruttorio” (pag. 2 provv. impugnato) – non ha preso in considerazione in alcun modo le osservazioni scritte prodotte, in data 5 agosto 2016, tramite memoria inviata via PEC sia alla stessa Autorità che alla Gisec S.p.a., anche al fine di essere convocata all’audizione dinanzi al Consiglio.

[color=red][b]La predetta carenza istruttoria da parte dell’Autorità integra, quindi, un’evidente violazione della garanzia di partecipazione procedimentale che la stessa deve assicurare, anche nei procedimenti di “annotazione”, in virtù di quanto espressamente dispone l’art. 8, comma 12, d.P.R. n. 207/2010, in relazione anche alla norma di ordine generale di cui all’art. 10, lett. b), della l. n. 241 del 1990, a mente del quale gli interessati hanno diritto “(…) b) di presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”.[/b][/color]

L’ANAC, pertanto, era senza dubbio tenuta a valutare in fase istruttoria le deduzioni di CITE ai fini del legittimo esercizio del proprio potere di inserimento nel casellario ex art. 8 cit., potere che è connotato da margini, seppur limitati, di discrezionalità e che, ove esercitato, deve tenere comunque conto degli elementi di valutazione introdotti dall’interessato.

Non è escluso infatti che, in astratto, valorizzando gli argomenti e le circostanze dedotte dalla società consortile ricorrente, si sarebbe potuto pervenire a diversa conclusione del procedimento.

[b]L’adozione del provvedimento finale senza l’esame delle osservazioni difensive e dei documenti allegati dall’odierno ricorrente – pur inviati – integra, altresì, il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’attività espletata si appalesa come incompleta e lacunosa, svolta senza assumere gli elementi giuridici e valutare appieno le circostanze fattuali introdotti nel procedimento, tra cui la richiesta di convocazione di audizione personale.[/b]

Né può valere, come anticipato in sede cautelare, quanto indicato nelle sue difese dall’ANAC in ordine al contenuto di tale memoria, secondo cui “…da essa non è stato possibile rinvenire elementi tali da consentire una rivalutazione in senso positivo all’impresa dell’istruttoria fino ad allora posta in essere…” (pag. 11 memoria per la fase di merito), in quanto ciò costituisce un’inammissibile integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale e collide con lo stesso contenuto del provvedimento impugnato che – come visto – non fa alcun cenno al contenuto di tale memoria ma, anzi, afferma che CITE non avrebbe “…ritenuto di inviare memorie…”.

Quanto al primo ed al terzo motivo di impugnazione, come detto, se ne può dichiarare l’assorbimento in dipendenza dell’accoglimento della seconda doglianza in ordine alla violazione delle garanzie procedimentali, che impone all’ANAC di rinnovare il procedimento con le dovute garanzie procedimentali, come peraltro risulta già effettuato.

Non può invece accogliersi la domanda risarcitoria, genericamente proposta nel ricorso e non supportata da alcun elemento, tenendo anche conto degli immediati effetti della pronuncia cautelare e della sospensione del provvedimento impugnato comunque disposta dall’ANAC in relativa ottemperanza.

Per tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento nei termini ora precisati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento dell’ANAC n. 986 del 14.09.2016. Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna l’ANAC alla refusione dei diritti e degli onorari di lite in favore della società consortile ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato già versato.

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