Data: 2017-09-21 07:16:34

Astensione

Quando una sigla sindacale proclama lo stato di agitazione con blocco degli straordinari, lo straordinario e' effettuabile, su base volontaria, da chi non ritiene di aderire allo stato di agitazione o diventa condotta anti sindacale?

riferimento id:41816

Data: 2017-09-21 07:29:41

Re:Astensione


Quando una sigla sindacale proclama lo stato di agitazione con blocco degli straordinari, lo straordinario e' effettuabile, su base volontaria, da chi non ritiene di aderire allo stato di agitazione o diventa condotta anti sindacale?
[/quote]


Ci mancherebbe altro! Mica si è obbligati ad aderire ad uno sciopero di una sigla sindacale, nemmeno se se ne fa parte!
Il singolo non commette mai "condotta antisindacale" se decide volontariamente di aderire alla richiesta di straordinario del datore di lavoro. La condotta antisindacale è solo del datore di lavoro.
La condotta antisindacale consiste in quei comportamenti posti in essere dal datore di lavoro volti ad impedire o a limitare l'esercizio della libertà sindacale, dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero.

Da valutare l'uso dei "cosiddetti crumiri" in sostituzione del personale aderente allo sciopero:
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/lavoro/primiPiani/2013/12/sciopero-la-sostituzione-dei-lavoratori-e-possibile-nei-limiti-della-legge-e-della-contrattazione-collettiva.php?uuid=ABQsNlC

Spunti:
https://books.google.it/books?id=zVspjWEUanAC&pg=PA258&lpg=PA258&dq=lavoratore+crumiro+condotta+antisindacale&source=bl&ots=5xXK325qjk&sig=IkJXiVc-mOWnNt-yFYsOg_UbwjQ&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiX89XH4LXWAhWBuBQKHUiEBUUQ6AEIPTAE#v=onepage&q=lavoratore%20crumiro%20condotta%20antisindacale&f=false

**********************
L. 20/05/1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131.
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale) (56) (58)
In vigore dal 26 aprile 2000
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore (59) del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore (59) in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo (51) (55).
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore (59) in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degliarticoli 413 e seguenti del Codice di procedura civile (52) . (60)
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
[Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore (61) competente per territorio. (54) (53) ]
[Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. (54) (53) (57) ]
(51) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 8 novembre 1977, n. 847.
(52) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 8 novembre 1977, n. 847.
(53) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, L. 11 aprile 2000, n. 83.
(54) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 12 giugno 1990, n. 146.
(55) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della Costituzione.
(56) La Corte costituzionale, con sentenza 6 marzo 1974, n. 54, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 24, 39 e 40 della Costituzione; con sentenza 24 marzo 1988, n. 334, la stessa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, della Costituzione; con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 89 (Gazz. Uff. 22 marzo 1995, n. 12, Serie Speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, comma 1, della Costituzione.
(57) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 356 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(58) A norma dell' art. 1, L. 8 novembre 1977, n. 847, nelle controversie previste dal presente articolo, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della L. 11 agosto 1973, n. 533. Successivamente l' art. 68, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall' art. 29, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha disposto la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni.
(59) Ora Tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.
(60) A norma dell' art. 4, L. 8 novembre 1977, n. 847, l'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione, si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla L.11 agosto 1973, n. 533.
(61) Ora Tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.

riferimento id:41816
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it