Nel 2013 è stata presentata una scia di somministrazione dal soggetto A che ha richiesto ed ottenuto il rilascio della tabella dei giochi proibiti.
Nel 2015 negli stessi locali è stata avviata l’attività di punto esclusivo di commercio stampa quotidiana dal soggetto B a seguito di trasferimento di sede
Successivamente il soggetto B ha richiesto ed ottenuto dalla Questura la licenza art 88 TULPS per le scommesse ed ha installato a suo nome gli apparecchi comma 6 art. 110 TULPS che prima erano gestiti dal soggetto A.
Il soggetto B a questo punto richiede il rilascio di una nuova tabella dei giochi proibiti e noi volevamo sapere se dobbiamo rilasciarne una nuova a suo nome oppure se è ancora valida quella rilasciata al soggetto A nel 2013 per l’attività svolta negli stessi locali.
grazie
Nel 2013 è stata presentata una scia di somministrazione dal soggetto A che ha richiesto ed ottenuto il rilascio della tabella dei giochi proibiti.
Nel 2015 negli stessi locali è stata avviata l’attività di punto esclusivo di commercio stampa quotidiana dal soggetto B a seguito di trasferimento di sede
Successivamente il soggetto B ha richiesto ed ottenuto dalla Questura la licenza art 88 TULPS per le scommesse ed ha installato a suo nome gli apparecchi comma 6 art. 110 TULPS che prima erano gestiti dal soggetto A.
Il soggetto B a questo punto richiede il rilascio di una nuova tabella dei giochi proibiti e noi volevamo sapere se dobbiamo rilasciarne una nuova a suo nome oppure se è ancora valida quella rilasciata al soggetto A nel 2013 per l’attività svolta negli stessi locali.
grazie
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La tabella dei giochi proibiti NON è una "licenza" e quindi non è intestata ad un particolare soggetto. Quindi il soggetto B ben può mantenere quella rilasciata ad A purchè sia sempre valida ed attuale.
Altrimenti potete rilasciargliene una nuova se nel frattempo è cambiata.
In questo caso se la nuova attività esercitata in via principale da B non é di somm.ne ex art.86 tulps è quindi quella questorile è una licenza per "corner" (punto di gioco), allora la tabella nuova a B, stando al 110 c.1, la deve rilasciare la Questura e non il Comune.
Consiglio di rilasciare sempre la tabella con vidimazione al soggetto che esercita e di notificarla o comunque consegnarla con data certa, in modo da evitare contestazioni future.