Salve al tutti!
Il Sig. X presenta Scia per il Commercio in forma itinerante nel 2013. A seguito di verifica del Durc, l’ufficio Suap sospende la scia del sig. X nel 2015. Dopo due mesi dal provvedimento di sospensione, il Sig. X inoltra all’ufficio Suap comunicazione di cessazione dell’attività. Nel 2017, senza aver mai attestato la regolarità contributiva, il sig. X presenta nuova scia per il commercio itinerante a nome proprio, dichiarando che si iscriverà alla Camera di Commercio nei termini previsti dalla Legge. È regolare la presentazione dell’ultima scia, senza aver sanato la situazione pregressa?
Salve al tutti!
Il Sig. X presenta Scia per il Commercio in forma itinerante nel 2013. A seguito di verifica del Durc, l’ufficio Suap sospende la scia del sig. X nel 2015. Dopo due mesi dal provvedimento di sospensione, il Sig. X inoltra all’ufficio Suap comunicazione di cessazione dell’attività. Nel 2017, senza aver mai attestato la regolarità contributiva, il sig. X presenta nuova scia per il commercio itinerante a nome proprio, dichiarando che si iscriverà alla Camera di Commercio nei termini previsti dalla Legge. È regolare la presentazione dell’ultima scia, senza aver sanato la situazione pregressa?
[/quote]
Sì
La comunicazione di cessazione della scia del 2015 ha privato di effetti l'originario titolo abilitativo. A questo punto niente vieta al soggetto di avviare una nuova attività (anche con la medesima partita iva), anche identica a quella precedentemente svolta.
Ovviamente dovrai procedere alle verifiche sui requisiti, compreso durc e se l'irregolarità permane (perchè non è detto che sia estinta con la precedente azienda) sospendi, altrimenti ha trovato un modo per "sanare" di fatto la precedente irregolarità ...