Data: 2017-09-19 11:51:05

Dubbi su ordinanza-ingiunzione

Ciao Simone, ogni tanto ho bisogno di una rinfrescata sulla materia delle sanzioni, in particolare:
-se ci si accorge che in un verbale della P.M. è sbagliata l'applicazione alla trasgressione del comma dell'art.103 (da cui consegue anche una cifra errata, magari minore), si può emettere ugualmente l'ordinanza, o va per forza archiviata?
-se al momento dell'emissione dell'ordinanza sono cambiati rappresentante legale e denominazione, l'ordinanza va fatta con i dati del verbale o quelli attuali?
-le spese amministrative (5 euro) previste dalla L.R. n.81/2000 valgono solo per le ordinanze della Regione o le dobbiamo applicare anche noi?
Scusa, ma repetita iuvant!

riferimento id:41797

Data: 2017-09-19 12:39:37

Re:Dubbi su ordinanza-ingiunzione

-se ci si accorge che in un verbale della P.M. è sbagliata l'applicazione alla trasgressione del comma dell'art.103 (da cui consegue anche una cifra errata, magari minore), si può emettere ugualmente l'ordinanza, o va per forza archiviata?
[color=red]GIURISPRUDENZA ritiene che l'errore nella individuazione della norma non determini annullamento o archiviazione se è CHIARA la violazione descritta nel verbale (quindi se si descrive la condotta illecita).
TUTTAVIA se la norma indicata ha cifre diverse allora occorre ASSEGNARE un nuovo termine per scritti (30 giorni) e oblazione (60 giorni). Solo dopo si potrà se del caso procedere con ordinanza ingiunzione.
Quindi procedi pure a comunicare all'interessato
[/color]

-se al momento dell'emissione dell'ordinanza sono cambiati rappresentante legale e denominazione, l'ordinanza va fatta con i dati del verbale o quelli attuali?
[color=red]La sanzione è PERSONALE e quindi il trasgressore rimane la persona fisica anche se perde la carica.Ciò non vale per l'obbligato in solido-impresa. In questo caso l'obbligato è l'impresa e ne risponde il legale rappresentante al momento dell'ordinanza.[/color]

-le spese amministrative (5 euro) previste dalla L.R. n.81/2000 valgono solo per le ordinanze della Regione o le dobbiamo applicare anche noi?
[color=red]SOLO REGIONE, tu devi applicare quelle che hai stabilito con tuo atto ... altrimenti GRATIS[/color]

[b][size=18pt][color=red]APPROFONDIMENTI[/color]:
https://www.youtube.com/watch?v=jLCVAYo61bg&list=PLd3YY_ktw9Wm7KKsOYNP_rf3b5-cAJ_jD[/size][/b]

riferimento id:41797

Data: 2017-09-20 12:27:36

Re:Dubbi su ordinanza-ingiunzione

Scusa Simone se ritorno sul la questione del rappresentante legale che è cambiato al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione. La tua risposta significa che devo notificare 2 notifiche? cioè  sia al vecchio rappresentante (trasgressore) e quindi notifica con il messo, e sia alla ditta, e quindi notifica a mezzo pec? 

riferimento id:41797

Data: 2017-09-20 12:49:47

Re:Dubbi su ordinanza-ingiunzione


Scusa Simone se ritorno sul la questione del rappresentante legale che è cambiato al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione. La tua risposta significa che devo notificare 2 notifiche? cioè  sia al vecchio rappresentante (trasgressore) e quindi notifica con il messo, e sia alla ditta, e quindi notifica a mezzo pec?
[/quote]

ESEMPIO:
Tizio, in qualità di legale rappresentante dell PIPPO SRL commette un illecito il 1/1/2016. Vengono fatti 2 verbali:
1) a Tizio personal fisica quale trasgressore
2) a PIPPO SRL in persona del legale rappresentante Tizio

Si arriva all'ordinanza ingiunzione e nel frattempo il legale rappresentante diventa Caio.

A questo punto:
1) ordinanza ingiunzione a Tizio personal fisica quale trasgressore (RIMANE LUI anche se non più legale rappresentante)
2) ordinanza ingiunzione a PIPPO SRL in persona del legale rappresentante in carica, cioè a Caio

In entrambi i casi procederai con PEC sicuramente per la n. 2 (in quanto puoi notificare all'impresa) e a PEC se hai quella di Tizio o mediante notifica in altro modo (a mano, messo ecc...)

riferimento id:41797

Data: 2017-10-03 09:32:53

Re:Dubbi su ordinanza-ingiunzione

Aggiungo un altro quesito che mi sembra attinente al caso e che può servire:

Se l'impresa ha due legali rappresentanti la sanzione deve essere irrogata:
1) ad entrambi in concorso di causa e semmai per ciascuno di loro indicare come obbligato in solido l'altro (o la società);
oppure
2) dal momento che- seppure dalla visura risultano entrambi legali rappresentanti- solo Tizio che ha presentato SCIA (per sala giochi) si deve irrogare a Tizio e alla società  ( all'altro rappresentante) come obbligati in solido?

E nel caso 1) deve essere espressamente indicato il concorso?

riferimento id:41797

Data: 2017-10-03 15:33:39

Re:Dubbi su ordinanza-ingiunzione


Aggiungo un altro quesito che mi sembra attinente al caso e che può servire:

Se l'impresa ha due legali rappresentanti la sanzione deve essere irrogata:
1) ad entrambi in concorso di causa e semmai per ciascuno di loro indicare come obbligato in solido l'altro (o la società);
oppure
2) dal momento che- seppure dalla visura risultano entrambi legali rappresentanti- solo Tizio che ha presentato SCIA (per sala giochi) si deve irrogare a Tizio e alla società  ( all'altro rappresentante) come obbligati in solido?

E nel caso 1) deve essere espressamente indicato il concorso?
[/quote]

REGOLA GENERALE: le sanzioni si applicano a TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI in concorso per gli illeciti OMISSIVI (non ho presentato la scia, non ho fatto questo, non ho fatto quello) e per quelli COMMISSIVI (ho fatto questo, ho fatto quello) quando non risulti in modo evidente e provato che alcuno dei legali rappresentanti era IGNARO del comportamento degli altri.
ES: risulta che uno dei rappresentanti si occupasse del negozio A e l'altro del negozio B ... allora se vi sono sufficienti elementi indiziari ... quello che non si occupa di quel negozio non concorre nell'illecito (ma sono casi da motivare bene).

IN OGNI CASO la società è obbligata in SOLIDO nell'illecito, quindi comunque tutte e due i rappresentanti sono responsabili solidalmente con il trasgressore.

riferimento id:41797

Data: 2017-10-03 17:56:13

Re:Dubbi su ordinanza-ingiunzione

Spero di non venire denunciata per stalking, ma avrei ancora qualche dubbio  sull'argomento... e cioè:
-le ordinanze-ingiunzioni vanno pubblicate all'Albo?
-si può dire genericamente che "l'interessato può far ricorso all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del  D.Lgs. 150/2011ecc. " o va individuato precisamente il Tribunale/ Giudice di pace? (perché io a volte non sono così sicura di quale sia l'autorità competente).
Grazie!!

riferimento id:41797

Data: 2017-10-04 07:08:07

Re:Dubbi su ordinanza-ingiunzione

Spero di non venire denunciata per stalking, ma avrei ancora qualche dubbio  sull'argomento... e cioè:
[color=red]Troppo tardi ... abbiamo già inoltrato la denuncia  ;) ;) ;) ;) ;D ;D ;D ;D ;D[/color]

-le ordinanze-ingiunzioni vanno pubblicate all'Albo?
[color=red]NO, non è revisto obbligo di pubblicazione[/color]

-si può dire genericamente che "l'interessato può far ricorso all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del  D.Lgs. 150/2011ecc. " o va individuato precisamente il Tribunale/ Giudice di pace? (perché io a volte non sono così sicura di quale sia l'autorità competente).
[color=red]Puoi usare formula generica del tipo:
"Avverso il presente atto è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 22 della L. 689/1981 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150). Resta salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
[/color]

******************
[b]L. 24/11/1981, n. 689
Modifiche al sistema penale[/b]
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione) (43) (46) (47) (48) (49) (50)
In vigore dal 6 ottobre 2011
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (38) (51)
[Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. (39) ]
[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. (39) (44) ]
[ll ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. (41) (42) ]
[Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. (39) (42) (45) ]
[Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. (39) (45) ]
[L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. (40) ]
(38) Comma modificato dall'art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, così sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.
(39) Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.
(40) Comma modificato dall'art. 97, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.
(41) Comma modificato dall'art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.
(42) La Corte costituzionale, con sentenza 15-22 dicembre 2010, n. 365 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2010, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.
(43) La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. La stessa Corte, con sentenza 10-18 marzo 2004, n. 98 (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione.
(44) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.
(45) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 391 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, sollevata dal Giudice di pace di Ostia, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
(46) La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 199 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale) con ordinanza 2-18 luglio 2003, n. 259 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Con altra ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 20 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in relazione agli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 459 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale) e con ordinanza 7-18 marzo 2005, n. 114 (Gazz. Uff. 23 marzo 2005, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi su questione già decisa, con ordinanza 12-14 marzo 2003, n. 75 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi e diversi profili di incostituzionalità, con ordinanza 20-30 gennaio 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.
(47) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.
(48) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.
(49) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 74 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis, sollevata in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.
(50) Per le controversie in materia di lavoro, vedi gli artt. 16 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
(51) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 6, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

***************
[b]D.Lgs. 01/09/2011, n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.[/b]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2011, n. 220.
CAPO II
Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 6 Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
In vigore dal 6 ottobre 2011
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

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