Data: 2017-09-19 06:39:53

B&B in Sardegna: critiche dell'Antitrust sui limiti alla concorrenza

AS1424 - REGIONE SARDEGNA - DISCIPLINA BED & BREAKFAST

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AS1424 - REGIONE SARDEGNA - DISCIPLINA BED & BREAKFAST
Roma, 17 agosto 2017
Regione Autonoma della Sardegna
In base ad informazioni acquisite dall’Autorità nell’ambito della propria attività istituzionale, è
emerso che la disciplina dell’attività di Bed & Breakfast della Regione Sardegna, definita dall’art.
6 della L.R. n. 27/1998 e dalla successiva Delibera della Giunta Regionale n. 10/43 del 2013,
presenta criticità concorrenziali, già oggetto di alcuni pareri che l’Autorità ha espresso nel corso
degli ultimi mesi con riferimento ad altre normative regionali in materia di attività ricettizia
extralberghiera1. In particolare, la normativa in esame qualifica l’attività di B&B unicamente
come non imprenditoriale e saltuaria, impone dei periodi di chiusura obbligatoria nel corso
dell’anno e dei limiti alla portata ricettiva in relazione al numero di stanze e a quello di posti letto.
Nella sua adunanza del 2 agosto 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha
ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, in relazione al contenuto della Legge Regionale della Regione Autonoma della
Sardegna n. 27 del 12/08/1998, art. 6 - Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e della
Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 10/43 del 21/02/2013 -
Linee guida per l’esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast
(B&B).
In particolare, l’art. 6 della L. R. n. 27/1998, il legislatore regionale ha limitato la portata ricettiva
dei B&B a “non più di tre camere con un massimo di sei posti letto”, specificando inoltre che
l’attività deve avere “carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali”.
L’art. 1, comma 2, della Delibera della Giunta Regionale n. 10/43 del 2013, ribadendo che
l’attività di B&B ha una natura non imprenditoriale, prescrive che l’accoglienza debba “essere
esercitata in maniera saltuaria o per periodi stagionali: l’attività di B&B si pone infatti come
attività economica secondaria e temporanea per un nucleo familiare e non primaria e
continuativa”. Inoltre, nel medesimo comma, viene indicato che “Dato il carattere della
occasionalità è prevista la chiusura dell’attività per un periodo di almeno 60 giorni anche non
continuativi”.
Ancora in merito alla natura non imprenditoriale dell’attività di B&B, l’art. 1, comma 5, prevede
che non siano offerti servizi aggiuntivi e che “i servizi accessori eventualmente erogati devono
essere forniti secondo modalità tali da non modificare, in nessun caso, il carattere di familiarità
insito in tale forma di ricettività e non snaturare l’ambiente domestico”
2. Il comma 5 contiene,
inoltre, specifiche previsioni in materia, prevedendo, ad esempio, che “la fornitura e la pulizia
della biancheria deve essere gestita a livello domestico e non deve essere affidata a ditte o società
professionali esterne” e che “non sono ammessi servizi di organizzazione di transfer o di vendita
di escursioni che per loro natura si configurano come attività non tipicamente familiari ma
caratteristiche di una attività professionale e di tipo imprenditoriale…”. Altri vincoli funzionali
sono poi previsti al comma 3 del richiamato articolo 1.
Si ritiene che la disciplina che regola l’attività di B&B della Regione Autonoma Sardegna presenti
diversi profili di criticità, già oggetto di precedenti pareri espressi dall’Autorità, che si traducono
in una ingiustificata limitazione dell’accesso e dell’esercizio dell’attività ricettiva extralberghiera,
in quanto idonei a limitare l’operatività delle strutture e a subordinare l’accesso al mercato al
rispetto di vincoli di natura operativa e funzionale.
Con riguardo ai vincoli di natura operativa (art. 1, comma 2, della Delib. della Giunta Regionale n.
10/43 del 2013), si ritiene che la previsione di un periodo di inattività di sessanta giorni limiti
l’autonoma definizione dell’offerta da parte delle strutture, comportando un’ingiustificata
restrizione dell’offerta a danno delle dinamiche concorrenziali del settore e dei consumatori. Il
carattere non necessario di tale limitazione si può inoltre desumere dal fatto che non è presente
nelle discipline analoghe adottate da regioni ad alta vocazione turistica, quali ad esempio Veneto,
Toscana3 e Lazio4.
La scelta del legislatore regionale di attribuire ai B&B una natura esclusivamente non
imprenditoriale (art. 6 della L. R. n. 27/1998, nonché art. 1, commi 1, 2, 3 e 5 della Delib. della
Giunta Regionale n. 10/43 del 2013) pone dei limiti ingiustificati all'esercizio dell'attività ricettiva
dei titolari. Infatti, tali previsioni privano detti operatori della libertà di organizzare la propria
attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, potendo essi, allo stato,
svolgere l'attività di B&B solo in forma non imprenditoriale e in via saltuaria e occasionalestagionale.

L’imposizione del requisito dell’occasionalità, poi, costituisce un limite ingiustificato, in quanto
viene così precluso a tali strutture di offrire l’attività ricettiva in via principale o esclusiva,
privando anche in tal caso l’operatore della libertà di definire autonomamente come e in che
misura organizzare la propria attività economica.
Per le medesime ragioni, si ritiene parimenti ingiustificato il divieto di offrire servizi accessori (art.
1, commi 3 e 5 della Delibera in oggetto)5. Ci si riferisce, ad esempio, alle modalità previste per i
servizi di pulizia e cambio biancheria e, più in generale, al divieto di offrire servizi aggiuntivi a
pagamento, quali quelli di transfer. Si tratta all’evidenza di elementi che contribuiscono a
differenziare l’offerta e a orientare la scelta dei fruitori di tali servizi e, pertanto, dovrebbero essere
liberamente determinati dall’operatore.
Con riferimento all’imposizione della portata ricettiva massima prevista dall’art. 6 della L. R. n.
27/1998, riguardante il numero massimo consentito di camere (3) e posti letto (6), si osserva che
essa potrebbe comportare un’ingiustificata restrizione della concorrenza, in particolare della
riduzione dell’offerta dei servizi. L’idea sottesa che i B&B siano necessariamente piccole strutture
appare forzata, se si pensa che, ad esempio, alcune leggi regionali sono state modificate
recentemente proprio per aumentarne la capacità ricettiva.
In conclusione, l’Autorità auspica che la Regione Autonoma Sardegna si adegui ai principi sopra
esposti e operi una revisione della disciplina in esame in ottica proconcorrenziale, al fine di
garantire – e non ostacolare indebitamente – una maggiore offerta dei servizi in questione a
beneficio dell’utenza.
L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della
presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali sopra
evidenziate.
La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

****************
[i]1 Si considerino, ad esempio, le segnalazioni AS1239 e AS1351sul Regolamento regionale n. 8/2015 della Regione Lazio;
AS1380 sulla proposta di Regolamento regionale n. 3074/2017; A1367 sulla L.R. 1 febbraio 2017, n. 4 della Regione
Calabria; AS1366 sulla L.R. 1 febbraio 2017, n. 3 della Regione Calabria.
2 Il carattere di non imprenditorialità è inoltre richiamato ai commi 2, 3 e 5 dell’art. 1 della Delibera in oggetto.
3 Per il Veneto, si vedano la L.R. n. 11/2013, recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e la Delib. G.R. 31
marzo 2015, n. 419, “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle
strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed &
breakfast. Deliberazione n. 1/CR del 20 gennaio 2015”; per la regione Toscana, si veda la L.R. n. 42/2002, recante “Testo
unico delle legge regionali in materia di turismo”, modificata con L.R. n. 14/2005
4 Con riferimento alla Regione Lazio, si consideri, per altro, che l’imposizione di specifici periodi di chiusura - unitamente
ad altri profili di criticità concorrenziali, è stata oggetto della richiamata segnalazione AS1239 e della successiva sentenza
n. 6755/2016 del TAR Lazio, passata in giudicato, che ne ha previsto l’annullamento per la violazione degli artt. 49 e 56
TFUE, dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, nonché degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n.
59/2010, dell’art. 3, comma 7, del D.L. n. 138/2011, dell’art. 34 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 1, commi 2 e 4, del D.L. n.
1/2012.
5 Sul punto, si veda la già citata segnalazione AS1380.

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