AS1425 – REGIONE MARCHE - PROCEDURE DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1425 – REGIONE MARCHE - PROCEDURE DI SELEZIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE
Roma, 12 giugno 2017
Regione Marche
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 7 giugno 2017, ha
deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n.
287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto
del Decreto del Dirigente della P.F. Turismo Commercio e Tutela dei consumatori della Regione
Marche n. 334/2017, relativo alla “Approvazione dell’avviso delle procedure di selezione, del facsimile
dei Bandi pubblici e dei fac-simile di domanda per le assegnazioni delle concessioni ai fini
dell’esercizio di attività commercio su aree pubbliche” (di seguito anche D.D. n. 334/2017), e a
ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente1.
In particolare, con il D.D. n. 334/2017, la Regione Marche, vista la propria D.G.R. 3 ottobre 2016,
n. 1149 (di seguito anche D.G.R. n. 1149/2016), ha decretato di “integrare e modificare i facsimile
dei bandi e delle domande con riferimento alle peculiarità regionali di cui al Documento Unitario
del 3 agosto 2016, recepito dalla DGR n. 1149/2016”.
Il documento istruttorio che costituisce parte integrante del D.D. n. 334/2016 precisa che
l’adeguamento del bando e delle domande “alle esigenze del territorio e alle caratteristiche delle
attività esercitate sulle aree pubbliche” deve avvenire nel “rispetto delle leggi, delle intese e dei
documenti sopra richiamati”, ivi incluso il Documento Unitario delle Regioni del 3 agosto 2016,
che, a sua volta riprende i criteri di selezione definiti nel Documento Unitario delle Regioni e
Province Autonome del 2013.
In particolare, come emerge dagli allegati facenti parte integrante di tale decreto dirigenziale e
contenenti i facsimile dei bandi pubblici per le assegnazioni di concessioni di posteggio, i criteri di
assegnazione previsti attribuiscono i seguenti punteggi:
a) per la “maggiore professionalità acquisita nell’esercizio del commercio su area pubblica”,
derivante dalla data di iscrizione come impresa attiva nel Registro delle imprese, 40 punti per
un’anzianità di iscrizione fino a 5 anni; 50 punti per un’anzianità fino a 10 anni e 60 punti per
un’anzianità superiore ai 10 anni;
b) per la “anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione”, si attribuisce un
punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza;
c) infine, 7 punti per l’impegno a eseguire specifiche opere/adattamenti in particolari contesti
(ad esempio, in caso di posteggio ubicato in centri storici o in aree di particolare valore storico,
archeologico, artistico etc.) e altri 3 punti per la prova della regolarità contributiva dell’impresa
(punto 2).
In base a tali criteri, quindi, su un complesso di 110 punti che un soggetto può al massimo
conseguire, almeno 100 derivano dalla valorizzazione di requisiti di “anzianità”.
L’Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni.
Il D.D. n. 334/2017, compresi gli allegati che ne fanno parte integrante, conferma e integra i criteri
di selezione per l’assegnazione dei posteggi già definiti con D.G.R. n. 1149/2016, ricorrendo in
misura prevalente a requisiti di anzianità e/o esperienza, idonei a favorire gli operatori esistenti, in
occasione delle nuove procedure di assegnazione.
Si tratta di criteri già presenti in precedenti Documenti Unitari delle Regioni e Province Autonome,
in particolare, nel Documento Unitario 2013, che ha declinato per scaglioni di anzianità
l’attribuzione di una parte considerevole di punteggi (da 40 a 60), ha introdotto 40 punti specifici e
ulteriori per l’anzianità dell’attività svolta nel medesimo posteggio messo a gara e ha previsto
requisiti di anzianità e/o esperienza pregressa quali elementi idonei ad attribuire la misura
preponderante dei punteggi.
Come già evidenziato dall’Autorità nel parere AS1335 - Affidamento delle concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche2, simili criteri risultano idonei a costituire un
vantaggio per il prestatore uscente non replicabile dai concorrenti, neppure sommando tutti gli altri
punteggi previsti. Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, essi possono “favorire gli
operatori esistenti, a scapito di nuovi concorrenti. Pertanto, (…), tali criteri dovrebbero essere
considerati soltanto in maniera residuale”
3.
In conclusione, i criteri utilizzati dal D.D. n. 334/2017, nei bandi allegati che ne formano parte
integrante, e nella D.G.R. n. 1149/2016, quale atto presupposto, in quanto richiamati e confermati
dalla deliberazione in esame, appaiono idonei a integrare una preferenza in favore dell’operatore
uscente, tale da inficiare, nella sostanza, il ricorso a procedure di gara, e, pertanto, essi integrano
una violazione degli artt. 10 e 12 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi o Bolkestein) e
degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. di recepimento n. 59/2010, anche nell’interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia nel settore affine delle concessioni demaniali marittime, in base alla quale il
principio di selezione pubblica non può tradursi in un mero adempimento formale4.
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Marche dovrà
comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le
iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il
suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra
espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.
Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
__________________________________________________________________
Comunicato in merito al mancato adeguamento della Regione Marche al parere motivato
espresso dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in materia di criteri di assegnazione
delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche.
Nella propria riunione del 7 giugno 2017, l’Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai
sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente
comunicazione, in merito al contenuto del Decreto Dirigenziale 8 novembre 2016 n. 334,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Marche del 26 aprile 2017, n. 47 (di seguito anche
D.D. n. 334/2016), relativo alle “Procedure selettive di cui alla deliberazione di Giunta Regionale
n. 1552 del 2016, di recepimento del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CRo8, concernente ‘Linee applicative
dell’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche’. Disposizioni conseguenti alla conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. n. 244/2016 recante “Proroga e definizione dei termini”,
Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato - anno 2016”, e a
ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente.
A seguito del ricevimento di detto parere motivato, la Regione Marche, con comunicazione del 21
luglio 2017, si è limitata a eccepire l’asserita tardività dell’invio del parere motivato, senza
svolgere osservazioni di merito sui rilievi concorrenziali svolti dall’Autorità.
Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato ai sensi dell’art. 21-
bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria
riunione del 2 agosto 2017, ha quindi disposto l’impugnazione davanti al TAR Marche del
D.D. n. 334/2016, recante “Procedure selettive di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.
1552 del 2016, di recepimento del documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome del 3 agosto 2016, prot. n. 16/94CRo8, concernente ‘Linee applicative
dell’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche’. Disposizioni conseguenti alla conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. n. 244/2016 recante “Proroga e definizione dei termini”,
Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato - anno 2016”, e a
ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente.
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[i]1 Il D.D. n. 334/2017 è stato pubblicato nel BURM n. 47 del 26 aprile 2017.
2 Parere del 7 dicembre 2016, pubblicato in Boll. n. 46/2016.
3 Cfr., la segnalazione del 9 novembre 2016 – S2658, Comune di Venezia - Regolamento disciplina attività artistiche suolo
pubblico, in Boll. n. 45/2016.
4 In tale parere del 2016, l’Autorità ha anche richiamato la sentenza della Corte di Giustizia, in materia di concessioni
demaniali marittime, cfr. la sentenza del 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, secondo la quale, in base
all’articolo 12 della Direttiva Servizi, non è possibile consentire la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali
marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali
candidati.
Nel citato parere, l’Autorità aveva, quindi, precisato che “Si pongono, quindi, in contrasto con tale principio le previsioni
che attribuiscono ai criteri di anzianità quasi la totalità dei punteggi massimi conseguibili, declinati dal Documento 2013
tra i 40 e i 60 punti per la professionalità pregressa, attestata attraverso l’iscrizione dell’operatore nel registro delle
imprese e altri 40 punti per i concessionari uscenti” e aveva concluso il parere motivato sottolineando che “In definitiva, i
punti sopra richiamati, nel prevedere una durata eccessivamente lunga, predeterminata e rigida, oltre che nell’accordare
preferenza agli operatori già presenti valorizzando in maniera eccessiva e prioritaria i requisiti di anzianità, si pongono in
contrasto con l’articolo 12 della Direttiva Servizi e con l’articolo 16 del D.Lgs. n. 59/2010 (…)”.[/i]
in allegato la risposta della conferenza delle regioni
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