Data: 2012-03-21 14:28:08

Compatibilità paesaggistica e parere obbligatorio e vincolante Soprintendenza

Compatibilità paesaggistica e parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza
Regione Lombardia, D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio, Coordinamento Giuridico e Amministrativo, parere 16.03.2012

QUESITO
L'art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, prevede la facoltà per il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo di un immobile o di un'area interessati dagli interventi realizzati in assenza o difformità
dall'autorizzazione paesaggistica (meglio indicati  al comma 4 del medesimo articolo), di presentare
apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della
compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si deve pronunciare sulla
domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza
da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Ordunque, il problema che spesso molti enti si trovano ad affrontare, è l'assenza del parere vincolante
rilasciato da parte della soprintendenza all'autorità preposta alla gestione del vincolo. Tale autorità,
pertanto, oltre ad essere obbligata alla richiesta del parere, dovrebbe anche non dicostarsene. Pertanto, ai
fini dell'emanazione del provvedimento finale di accertamento della compatibilità paesaggistica, si ritiene
di assoluta necessità la presenza di tale parere, pena l'impossibilità ad emanare il provvedimento.
Orbene, molti enti, spirati i novanta giorni previsti dal comma 5, e comunque pur attendendo invano il
parere entro il centottantesimo giorno, provvedono  ad emanare il provvedimento di compatibilità,
appellandosi erroneamente al silenzio della soprintendenza da intendersi quale assenso, in ossequio all'art.
20, comma 1, della L. 241/1990, dimenticando però (più o meno consapevolmente) il comma 4 del
medesimo articolo, che espressamente dispone la non applicabilità della disciplina del silenzio-assenso agli
atti e procedimenti riguardanti - tra gli altri - il patrimonio paesaggistico.
Un'altra soluzione che potrebbe essere adottata riguarderebbe la diffida al rilascio del parere nei confronti
della soprintendenza, restando sempre aperta però la questione relativa al fatto che, qualora la
soprintendenza non dovesse emettere alcun parere vincolante pur essendo diffidata, l'ente si ritroverebbe
nella medesima condizione iniziale, impossibilitato a provvedere all'emanazione del provvedimento. 
L'ipotesi che si vorrebbe vagliare, e che si sottopone pertanto alla DG Sistemi Verdi e Paesaggio per una
valutazione anche con l'Avvocatura regionale, in merito al possibile perdurare del silenzio della
soprintendenza nel procedimento di accertamento di  compatibilità previsto dall'art. 167 del D.Lgs.
42/2004, riguarda la possibilità di ricorrere all'istituto della conferenza di servizi, disciplinato dall'art. 14 e
seguenti della L. 241/1990.
L'art. 14, comma 1, della L. 241/1990, disciplina infatti che, qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione
procedente può indire una conferenza di servizi. Nel caso di specie si potrebbe ritenere che vi sia una
molteplicità di interessi pubblici coinvolti, sia perchè già a partire dal preambolo alla Convenzione europea
per il paesaggio si dichiara che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano
culturale, ecologico, ambientale e sociale, sia perchè l'ente preposto al rilascio del provvedimento finale di
compatibilità ha l'interesse affinchè il procedimento sia concluso entro il termine di centottanta giorni
previsto dal comma 5, al fine di non consentire al soggetto destinatario del provvedimento la proposizione
del ricorso giurisdizionale nei confronti dell'inadempimento dell'ente.
Valutata preliminarmente, ad avviso dello scrivente, la possibilità di applicare al silenzio della
soprintendenza - decorsi i novanta e comunque entro i centottanta giorni - l'istituto della conferenza di
servizi, si ritiene possa venire in aiuto una delle modifiche introdotte dalla L. 122/2010, che con la modifica
all'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990, ha disciplinato che è da considerarsi acquisito l'assensodell'amministrazione, ivi comprese - tra le altre - quelle preposte alla tutela  paessaggistico-territoriale, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà
dell'amministrazione rappresentata.
Si potrebbe ritenere pertanto che, una volta convocata la conferenza di servizi con le modalità previste
dall'art. 14-ter della L. 241/1990, qualora il silenzio della soprintendenza al rilascio del parere vincolante
dovesse perdurare, l'ente preposto alla gestione del vincolo potrebbe emanare legittimamente il
provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, citando all'interno del provvedimento sia le
risultanze della conferenza di servizi, sia quanto disposto dall'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990.
Ringraziando per la collaborazione, e chiedendo cortesemente di restare informato relativamente al parere
della vostra DG e dell'Avvocatura regionale sulla questione sottoposta, colgo l'occasione per porgere
cordiali saluti.
RISPOSTA
Facendo seguito alla e-mail di codesto Comune (Area Tecnica – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata),
sotto allegata, sentita anche l’Unità Organizzativa “Giuridico” di questa Regione, si fornisce riscontro ai
quesiti posti, con i quali, in sostanza, si chiede:
1. se possa ritenersi legittimo emettere un provvedimento senza ottenere il parere dell’autorità
preposta al vincolo
2. ovvero se possa ritenersi legittimo il provvedimento di compatibilità paesaggistica  emesso
dall’ente compente a seguito della convocazione della  conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14
comma 7 della l.n. 241/90  (in  particolare,  è stato chiesto di verificare se una volta convocata 
regolarmente  la  conferenza  di  servizi, con le modalità previste  dall’art.  14 ter, della L.n.
241/1990, qualora il silenzio della Soprintendenza al rilascio del parere dovesse perdurare, l’ente
competente    possa  emette  il  provvedimento  di  compatibilità paesaggistica, dando per
acquisito il parere della soprintendenza).
Con riguardo  al  punto 1
In  materia  di  tutela  del  paesaggio, l’ente competente detiene  un mero potere  di  proposta e nessun
potere decisorio (né di taglio positivo né di taglio  negativo).  Solo  all’organo  statale  può  essere
riconosciuto l’insindacabile  potere di tutela del paesaggio/ambiente e quest’organo non può  che  essere 
la Soprintendenza, articolazione periferica del Ministero per  i  Beni  e  le Attività Culturali.  In  questa
cornice, all’Ente locale residua  soltanto  la  potestà  di  verifica  della  conformità edilizia dell’intervento  e 
solo  se tale valutazione assume un profilo negativo, è possibile  denegare  il  rilascio  del  titolo  a 
sanatoria, previo parere dell’organo  preposto  alla  gestione  del  vincolo,  per  quanto concerne l’aspetto
paesaggistico. Il  parere  della Soprintendenza, Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico,  ha 
natura  obbligatoria e vincolante e, quindi, assume una connotazione  non  solamente  consultiva,  ma tale
da possedere un’autonoma capacità  lesiva  della  sfera  giuridica  del  destinatario,  lesività non superabile 
e perciò attuale quando l’interessato non abbia prodotto alcuna osservazione.    L’indicato    parere, 
pertanto,  è  autonomamente ed immediatamente  lesivo  e  di  conseguenza  ex  se  impugnabile  in sede
giurisdizionale  (…)”.(Ta.r..  Puglia Lecce, Sezione I, 3 dicembre 2010, n. 2784;  T.a.r. Campania, Salerno,
Sezione I, sentenza n. 1955 del 7 dicembre 2011  ,cfr.  T.A.R.  Puglia  Bari,  sez. III, 12 gennaio 2010 n. 17;
T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 21 luglio 2009 , n. 2062). Quanto  argomentato induce a ritenere che un eventuale diniego del permesso di  costruire  in  sanatoria,  che  non  dia  conto del parere  dall’organo
preposto alla gestione del vincolo, è manifestamente illegittimo. Infatti,  la  mancata  trasmissione  della 
documentazione  alla locale Soprintendenza,  seguita  dalla  autonoma  valutazione  di conformità
paesaggistica  delle  opere da sanarsi ad opera dell’Ente locale, determina un’indebita  sostituzione
dell’autorità  competente al rilascio del titolo edilizio  rispetto  a  quella  preposta  alla  gestione  del 
vincolo, con conseguente  violazione  delle  prerogative  istituzionali  che  la stessa Costituzione riconosce
allo Stato (e solo allo Stato) in materia di “tutela dell’ambiente”.
Con riguardo al punto 2
Nel caso di specie, si esclude anche la possibilità di applicare il comma 7 dell’art.  14  ter  della  ln.  241/90 
nella  parte  in  cui  prevede la possibilità,  nell’ambito  della  conferenza  di  servizi,  di considerarsi
acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela  ambientale,  il  cui 
rappresentante  all’esito  dei  lavori della conferenza    non    abbia    espresso    definitivamente    la
volontà dell’amministrazione rappresentata. L’esclusione  è  determinata  dal  fatto  che  il  legislatore 
non ha espressamente  previsto che questa deroga si applica anche ai provvedimenti di  compatibilità 
paesaggistica  di  cui  all’art. 167 del codice dei beni culturali. Infatti  l’art.  183  del codice  dei beni culturali
dispone che le leggi non  possono introdurre deroghe ai principi del decreto legislativo, se non mediante 
espressa modificazione delle sue disposizioni. Ne consegue che la possibilità  di  prevedere  il  superamento
del parere della soprintendenza attraverso  il  richiamo  dell’art.  14 ter comma 7 L.n.241/1990 per essere
applicabile avrebbe dovuto essere espressamente indicato.
In conclusione:
Il  parere  della Soprintendenza, Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ha natura
obbligatoria e vincolante. Un  eventuale  diniego  del permesso di costruire in sanatoria, che non dia conto 
del  parere  dall’organo  preposto  alla  gestione  del  vincolo, è manifestamente illegittimo.
La  mancata  trasmissione  della documentazione alla locale Soprintendenza, seguita  dalla autonoma
valutazione di conformità paesaggistica delle opere da  sanarsi  ad  opera dell’Ente locale, determina
un’indebita sostituzione dell’autorità  competente  al rilascio del titolo edilizio rispetto a quella preposta 
alla  gestione  del  vincolo,  con  conseguente  violazione delle prerogative  istituzionali  che la stessa
Costituzione riconosce allo Stato (e solo allo Stato) in materia di “tutela dell’ambiente.
La  conferenza  dei  servizi,  per  quanto possa essere utile, richiede la necessaria  partecipazione  della 
Soprintendenza  che  deve  esprimere il proprio parere. Si  esclude  anche la possibilità di applicare al caso
di specie il comma 7 dell’art.  14 ter della ln. 241/90. L’esclusione è determinata dal fatto che il  legislatore
non ha espressamente previsto, a differenza di quanto fatto per  l’autorizzazione  paesaggistica di cui
all’art. 146 comma 9 del codice dei beni culturali,  che questa deroga si applica anche ai provvedimenti di
compatibilità  paesaggistica. Infatti  l’art.  183  del codice  dei beni culturali  dispone che le  leggi non
possono introdurre deroghe ai principi del  decreto  legislativo, se non mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni.
*** In  relazione  all'argomento  trattato,  si  informa  che  questa Direzione Generale  si è già attivata,
unitamente alle altre Regioni, per proporre al MIBAC  l’opportuna  modifica  dell’art. 167 del Codice Urbani,
che consenta espressamente la superabilità dell’inerzia della Soprintendenza.
Cordiali saluti,
Carmen Liberti
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D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio
Coordinamento Giuridico e Amministrativo
Palazzo Lombardia, P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

http://www.ptpl.altervista.org/quesiti/2012/regione_lombardia_16032012_compatibilita_paesaggistica.pdf

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