Buongiorno.
Abbiamo provveduto ad inviare a dei nostri concessionari della fiera l'avvio del procedimento per il durc irregolare. Volevamo sapere se loro non si regolarizzano in tempo, in occasione della fiera la polizia municipale può non farli montare? Oppure se montano mi dicono possono fargli il verbale (per ogni giorno) facendoli stare chiusi?
Inoltre in caso lo sportello previdenziale non ci rilascio il durc ma sia ancora in attesa possiamo accettare una dichiarazione dell'interessato oppure accettare il pagamento effettuato?
Grazie.
Saluti
Abbiamo provveduto ad inviare a dei nostri concessionari della fiera l'avvio del procedimento per il durc irregolare. Volevamo sapere se loro non si regolarizzano in tempo, in occasione della fiera la polizia municipale può non farli montare? Oppure se montano mi dicono possono fargli il verbale (per ogni giorno) facendoli stare chiusi?
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LA MANCANZA DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPEDISCE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE. PERTANTO SE IL SOGGETTO E' RISULTATO IRREGOLARE SPETTA A LUI DIMOSTRARE LA REGOLARIZZAZIONE, PENA LA NON OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO CHE SARA' ASSEGNATO ALLA SPUNTA.
SE OCCUPANO LO STESSO, AI SENSI DEL 40 QUINQUIES ESERCITANO SENZA TITOLO E QUINDI SANZIONE PECUNIARIA, SEQUESTRO ECC....
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L.R. 28/2005
Art. 40 bis
- Obbligo di regolarità contributiva (133)
1. I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 31 e nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA, il comune, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti che partecipano alla concertazione locale ai sensi del regolamento previsto dall’articolo 22, verifica la regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.
3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.
4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 40 ter, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.
6. Le imprese abilitate all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenute, nell’esercizio di detta attività, a disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 40 ter, da esibire a richiesta agli organi di controllo. Tale obbligo deve essere assicurato anche dagli operatori spuntisti in mercati e fiere della Regione.
6 bis. Il comune effettua le verifiche di cui al presente articolo sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall’impresa ai sensi dell’articolo 43 del d.p.r. 445/2000. (171)
Art. 40 quinquies
- Sospensione e revoca(136)
1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono sospesi per centottanta giorni oppure sino al giorno della regolarizzazione se antecedente:
a) in caso di esito negativo della verifica annuale di cui all'articolo 40 bis, comma 2;
b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'articolo 77, commi 2 bis e 2 ter.
b bis) in caso di mancata presentazione delle informazioni di cui all'articolo 40 bis, comma 6 bis, e all’articolo 77, comma 2 quater, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal comune. (172)
2. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione non si computano ai fini della decadenza di cui all'articolo 108.
3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:
a) qualora l´interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1;
b) in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 40 bis, comma 3.
3 bis. Il comma 1 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma. (227)
3 ter. I provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio di cui al comma 1, adottati prima dell’entrata in vigore del presente comma, cessano i propri effetti qualora il periodo di sospensione da essi previsto sia in corso alla medesima data. (228)
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Inoltre in caso lo sportello previdenziale non ci rilascio il durc ma sia ancora in attesa possiamo accettare una dichiarazione dell'interessato oppure accettare il pagamento effettuato?
[color=red]L'INTERESSATO DEVE DIMOSTRARE L'AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE E POTRA' FARLO ANCHE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CHE IL VIGILE POTRA' ACCOGLIERE. SE LA VERIFICA E' POSITIVA OK ... ALTRIMENTI SI BECCANO SANZIONE PER ESERCIZIO SENZA TITOLO OLTRE ALLA SEGNALAZIONE ALLA PROCURA PER FALSE DICHIARAZIONI[/color]
Mi accodo allo Staff.
L’avvio del procedimento porta, se il privato non introduce elementi sufficienti all’annullamento, all’adozione del provvedimento di sospensione della validità della concessione e dell’autorizzazione per 180 gg o fino alla regolarizzazione. Se la fiera si svolge durante il periodo di sospensione il privato non monta. In questo caso non si applica la sanzione pecunaria.
Per approfondimenti vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26242.0
Sull’avvenuta regolarizzazione, posso aggiungere che all’interno di un procedimento partecipato (la sospensione porta alla decadenza se non interviene la regolarizzazione) il privato possa portare tutte le informazioni utili affinché sia dimostrata l’avvenuta regolarizzazione (pagamento degli arretrati). Resta fatta salva (doverosamente) la verifica da parte della PA con successiva verifica DURC