Data: 2017-09-17 13:47:33

Lombardia - Piano cessione beni a fini solidaristici

Stiamo predisponendo il Piano per la cessione di beni a fini solidaristici.
Nella scrittura dell'articolato e, nello specifico, nella individuazione degli spazi che, per nostra scelta,  rimangono definiti e specifici in più punti del territorio, distribuiti in zone prevalentemente centrali del territorio comunale (composto da un "capoluogo" e tree "frazioni"), in punti ben distanziati tra loro (eliminando così' il confinamento in aree marginali [cfr. par IV dgr 1561] non è stata fissata nessuna "distanza" da attività commerciali e/o mercatali così come invece sembrerebbe esser stato previsto nelle linee generali  di predisposizione delle "linee guida" contenute nell'articolo 29-bis comma 3 della L.R. 6/2010 e, nello specifico, alla lettera g).
Evidenziamo per altro che il criterio di "distanza" viene citato solo con un estremamente generico richiamo al paragrafo V della stessa d.g.r. . e non ci sembra vi siano riferimenti più precisi a distanze "minime" da rispettare. Appare quindi corretta la scelta che si sta effettuando di motivare le postazioni scelte (che sicuramente rispettano le condizioni del par. VI della d.g.r.) e non fissare distanze minime da altre attività commerciali o similari?
Inoltre, in riferimento al par. VII della d.g.r., sulla occasionalità delle attività, nel piano è stato fissato il numero massimo di "concessioni" che potranno esser rilasciate in un anno ad ogni soggetto ma, anche in considerazione della tipologia di territorio nonchè della scelta "a monte" di individuare già gli spazi (non più di due per frazione e qualcuna in più per il capoluogo) non sono stati fissati, in via generale, limiti al numero di iniziative che contemporaneamente, possono aver svolgimento sul territorio (forti anche - magari azzardando - di una pregressa scarsa appetibilità constatata sino ad oggi, che non è mai stato posto alcun limite a tali iniziative sul territorio).
Parimenti, sempre in tema di occasionalità delle attività, proprio per le caratteristiche "non professionali" dei soggetti che le propongono, nelle quali il più delle volte le merci esitate possono avere caratteristiche merceologiche molto diverse ed eterogenee tra loro, si è optato di non avvalersi di un rigido avvicendamento dei prodotti e, più in generale, della disposizione contenuta nel par. VII.3 della d.g.r. anche per una ovvia difficoltà nel discernere l'effettiva tipologia merceologica di una singola vendita.
Nel passaggio preventivo per l'espressione del parere delle associazioni di categoria, queste ultime hanno proprio evidenziato queste discrepanze con le disposizioni contenute nella d.g.r.
A Vostro giudizio, le nostre, sono scelte censurabili? 

riferimento id:41751

Data: 2017-09-18 08:23:06

Re:Lombardia - Piano cessione beni a fini solidaristici

Stiamo predisponendo il Piano per la cessione di beni a fini solidaristici.
[color=red]OK[/color]

Nella scrittura dell'articolato e, nello specifico, nella individuazione degli spazi che, per nostra scelta,  rimangono definiti e specifici in più punti del territorio, distribuiti in zone prevalentemente centrali del territorio comunale (composto da un "capoluogo" e tree "frazioni"), in punti ben distanziati tra loro (eliminando così' il confinamento in aree marginali [cfr. par IV dgr 1561] non è stata fissata nessuna "distanza" da attività commerciali e/o mercatali così come invece sembrerebbe esser stato previsto nelle linee generali  di predisposizione delle "linee guida" contenute nell'articolo 29-bis comma 3 della L.R. 6/2010 e, nello specifico, alla lettera g).
[color=red]CONCORDIAMO CON QUESTA VALUTAZIONE[/color]

Evidenziamo per altro che il criterio di "distanza" viene citato solo con un estremamente generico richiamo al paragrafo V della stessa d.g.r. . e non ci sembra vi siano riferimenti più precisi a distanze "minime" da rispettare. Appare quindi corretta la scelta che si sta effettuando di motivare le postazioni scelte (che sicuramente rispettano le condizioni del par. VI della d.g.r.) e non fissare distanze minime da altre attività commerciali o similari?
[color=red]La distanza da attività commerciali appare illocita ed irragionevole trattandosi in questo caso di attività di natura non commerciale (peraltro anche in caso di attività commerciale accessoria la distanza sarebbe incompatibile con le norme comunitarie). Quindi propendiamo anche noi per soluzioni che non introducano distanze specifiche[/color]

Inoltre, in riferimento al par. VII della d.g.r., sulla occasionalità delle attività, nel piano è stato fissato il numero massimo di "concessioni" che potranno esser rilasciate in un anno ad ogni soggetto ma, anche in considerazione della tipologia di territorio nonchè della scelta "a monte" di individuare già gli spazi (non più di due per frazione e qualcuna in più per il capoluogo) non sono stati fissati, in via generale, limiti al numero di iniziative che contemporaneamente, possono aver svolgimento sul territorio (forti anche - magari azzardando - di una pregressa scarsa appetibilità constatata sino ad oggi, che non è mai stato posto alcun limite a tali iniziative sul territorio).
[color=red]La scelta è coerente ed anche il "contingente individuale" poteva essere omesso rimettendo all'AGENZIA DELLE ENTRATE la verifica dell'eventuale superamento di tale caratteristica. Tuttavia la scelta introdotta appare comunque legittima in quanto il Comune ben può darsi dei limiti massimi di occupazione del suolo pubblico.[/color]

Parimenti, sempre in tema di occasionalità delle attività, proprio per le caratteristiche "non professionali" dei soggetti che le propongono, nelle quali il più delle volte le merci esitate possono avere caratteristiche merceologiche molto diverse ed eterogenee tra loro, si è optato di non avvalersi di un rigido avvicendamento dei prodotti e, più in generale, della disposizione contenuta nel par. VII.3 della d.g.r. anche per una ovvia difficoltà nel discernere l'effettiva tipologia merceologica di una singola vendita.
[color=red]Coerente[/color]

Nel passaggio preventivo per l'espressione del parere delle associazioni di categoria, queste ultime hanno proprio evidenziato queste discrepanze con le disposizioni contenute nella d.g.r.
[color=red]Ovviamente ... stiamo parlando di associazioni a tutela delle attività commerciali, quindi controinteressate. La loro valutazione (non vincolante) va tenuta in considerazione, ma dando a queste il dovuto peso anche in considerazione del fatto che si sta intervenendo su attività costituzionalmente garantite[/color]

A Vostro giudizio, le nostre, sono scelte censurabili? 
[color=red]A nostro giudizio, per quanto indicato in questo post, le scelte appaiono del tutto ragionevoli ed in linea con i principi in materia. Probabilmente la legge regionale e la DGR si sono spinte oltre e comunque occorre adottare su queste linee interpretative restrittive.[/color]

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