Egregio dottore buonasera. Un dubbio. Quando facciamo una multa lasciando il preavviso le persone possono pagare entrò 5 gg. con sconto. Sul preavviso c'è scritto che decorsi i 5gg il verbale sarà notificato con conseguenze di legge. Noi abbiamo poi 90 gg per la notifica. Ho detto all'ufficio verbali che se anche un trasgressore paga dopo 60 gg dal preavviso (con verbale non ancora notificato) non possiamo fare nulla perché il codice parla di 5 gg decorrenti dalla notifica. Secondo lei è giusto archiviare il preavviso anche se pagato notevolmente oltre i 5 gg?
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Egregio dottore buonasera. Un dubbio. Quando facciamo una multa lasciando il preavviso le persone possono pagare entrò 5 gg. con sconto. Sul preavviso c'è scritto che decorsi i 5gg il verbale sarà notificato con conseguenze di legge. Noi abbiamo poi 90 gg per la notifica. Ho detto all'ufficio verbali che se anche un trasgressore paga dopo 60 gg dal preavviso (con verbale non ancora notificato) non possiamo fare nulla perché il codice parla di 5 gg decorrenti dalla notifica. Secondo lei è giusto archiviare il preavviso anche se pagato notevolmente oltre i 5 gg?
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FORMALMENTE i 5 gg decorrono da due date:
1) PREAVVISO (istituto della prassi non previsto dal Codice)
2) NOTIFICA
Quindi se il soggetto paga dopo i 5 gg dal preavviso ma prima della notifica è in un "limbo" non regolamentato .... teoricamente dovrebbe chiedere il rimborso e pagare poi nei 5 giorni ... DI FATTO è opportuno ritenere valido il pagamento effettuato.
RICORDO:
*************
[b]Regole sul calcolo del tempo:
[/b]Per il calcolo corretto del periodo di 5 giorni, si ricorda che non si conta il giorno iniziale della contestazione/notificazione e che i giorni festivi vanno conteggiati ma se il termine scade in un giorno festivo la scadenza viene portata al primo giorno feriale utile (es.: violazione contestata sabato 20 dicembre: il giorno 20 non si calcola ed i 5 gg scadono il 25 dicembre che è festivo, il 26 dicembre idem pertanto il giorno ultimo utile per il pagamento ridotto del 30% sarà il 27 dicembre)
[b]Casi in cui non è applicabile la riduzione[/b]
- Tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo
- Tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
- Tutte le violazioni per le quali il pagamento viene determinato dal Prefetto
[b]TABELLA DELLE VIOLAZIONI:[/b]
http://www.comune.modena.it/poliziamunicipale/notizie-in-evidenza/importial30percento.pdf
[b]BONIFICO:
[/b]Il pagamento della multa tramite bonifico bancario effettuato entro i termini si considera tempestivo se l’accredito è avvenuto fino a due giorni dopo la scadenza. Così
per considerarsi eseguito nei primi 5 giorni dalla notifica della multa, l’accredito della somma a favore dell’amministrazione può arrivare anche il 7° giorno;
per considerarsi eseguito nei primi 60 giorni dalla notifica della multa, l’accredito della somma a favore dell’amministrazione può arrivare anche il 62° giorno.
*************
[b]Circolare 22 novembre 2013, n. 300/A/8799/13/101/20/21/1
[/b]Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia
stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.m
Legge di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada.
Si fa seguito alle indicazioni già fornite con la Circ. 12 agosto 2013, n. 300/A/6333/13/101/20/21/1
e seguenti, concernenti l'oggetto.
È stato segnalato che, in alcuni casi, il trasgressore o l'obbligato in solido, nell’effettuare il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria presso l'ufficio postale, ha versato, entro
cinque giorni dalla contestazione o notificazione, una somma pari al minimo edittale previsto dalle
singole norme, senza cioè la consentita riduzione del 30 per cento, cosi come previsto dall'art. 202,
comma 1, del C.d.S., in seguito alle modifiche apportate dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di
conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
Considerato che la sanzione amministrativa genera un'obbligazione pecuniaria che si estingue con
la corresponsione dell'importo dovuto, ne consegue che se l'interessato paga nei cinque giorni una
somma pari al minimo edittale (non ridotta del 30 per cento) estingue l'obbligazione e allo stesso
tempo fa sorgere una legittima pretesa alla restituzione di quanto indebitamente versato.
Il dato normativo, secondo cui "Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato
entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione", non sembrerebbe del resto lasciare
dubbi sul fatto che l'importo indebitamente versato debba essere restituito all'interessato.
La restituzione avverrà secondo le modalità in uso presso ciascun Ufficio.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della
presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Il Direttore centrale
Grazie infinitamente dottore
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