ASSOCIAZIONI possono localizzarsi a prescindere dalla destinazione d'uso
[color=red][b]TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 13 settembre 2017 n. 1447 [/b][/color]
FATTO e DIRITTO
[color=red][b]L’Associazione ricorrente, associazione di promozione sociale iscritta nel registro regionale ai sensi della L.383/2000, nonché della L.R.39/2007, impugna l’epigrafata ordinanza con la quale il Comune di Lecce, dopo aver contestato il “cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare censita in catasto al fg213 part.142 sub2,p.t., da abitazione a ufficio privato, in assenza di titoli abilitativi legittimanti”, le ha intimato di ripristinare l’originaria destinazione d’uso abitativa.[/b][/color]
Questi i motivi a sostegno del ricorso:
-Violazione dell’art.3 L.241/1990 in relazione all’art.31 e ss. DPR n.380/2001 – eccesso di potere –illogicità manifesta – difetto di motivazione e indeterminatezza del provvedimento impugnato –violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. (ex art.97Cost.)
-Eccesso di potere – difetto di istruttoria –violazione dell’art.3 II comma L.241/1990 – omessa valutazione delle memorie ex art.7 L. 241/1990 –violazione del principio del giusto procedimento e completezza dell’istruttoria –violazione dell’art.6 I comma lett.a) e b) e 10 I comma lett.b) L.241/1990 – illogicità manifesta e travisamento dei fatti.
-Eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti –errata e non corretta lettura e applicazione degli artt.31,36 e 37 del DPR n.38072001 – carenza assoluta degli elementi costituivi degli abusi edilizi – omessa applicazione degli artt. 1 e 32 I° comma della L. 7.12.2000 n.383- violazione della L.R.18/12/2007 n.39.
In data 22.12.2016 si è costituito in giudizio il Comune intimato.
Nella pubblica udienza del 5 luglio 2017 la causa è stata introita per la decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
[b]Il Collegio ritiene di condividere quanto già espresso da questo tribunale con ordinanza n.6/2017, con la quale si è rilevato il deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato, atteso che lo stesso non risulta aver tenuto in debita considerazione che, in base al combinato disposto degli artt.2 e 32 della L.383/2000, le associazioni di promozione sociale possono localizzare la loro sede in tutte le parti del territorio urbano, essendo la stessa compatibile con ogni destinazione d’uso urbanistico, a prescindere dalla destinazione d’uso edilizio impressa funzionalmente e specificamente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire (in tal senso C.d.S. 181/2013).[/b]
Il provvedimento impugnato infatti omette di considerare le caratteristiche dell’attività in concreto esercitata nei locali predetti, nonché la compatibilità della stessa con la destinazione d’uso ivi precedentemente impressa, non esprimendo sufficienti argomentazioni sul punto.
In tal senso, pertanto, il ricorso merita accoglimento con assorbimento delle censure non esaminate.
Le spese di lite, stante la novità e peculiarità della questione, possono essere compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.