Data: 2017-09-15 18:01:45

Ancora sul personale di polizia locale

Ho bisogno ancora di un tuo piccolo aiuto.
Nel quesito di qualche giorno fa ti avevo chiesto se una partita di calcio poteva essere annoverata nella casistica di iniziativa a carattere privato che rientra nella fattispecie per cui, in caso di richiesta di intervento della polizia locale, i costi del personale sono a carico dell'organizzatore dell'evento. La manifestazione ci rientra ma l'organizzatore deve fare ISTANZA per richiedere la prestazione (d'accordissimo). Ma ti chiedo ancora:
1) trattandosi della partita della prima squadra della città, non può essere ricondotto ad un evento che in qualche modo può essere sottintendere un interesse pubblico?
2) quindi dal 2017 in poi come si comportano le città che ospitano squadre del campionato o altro?
3) fermo restando che il privato deve richiedere appositamente l'intervento della polizia municipale, possiamo intendere che le iniziative private cui fa riferimento la norma, siano ad esempio feste organizzate davanti a locali privati o pubblici?
4) quale è il discrimine per considerare una iniziativa di carattere privato rispetto a una di carattere pubblico?
5) ci sono riferimenti giurisprudenziali in cui il concetto di interesse pubblico può essere interpretato in modo più "esteso" riconoscendo in esso il fatto che (ad esempio) anche una partita di calcio può essere un evento "che fa bene alla città"
Grazie infinite

riferimento id:41741

Data: 2017-09-16 04:25:52

Re:Ancora sul personale di polizia locale

1) trattandosi della partita della prima squadra della città, non può essere ricondotto ad un evento che in qualche modo può essere sottintendere un interesse pubblico?
[color=red]Se sottintende l'interesse pubblico, e quindi trascende dagli interessi privati dell'organizzatore, allora l'evento rientra negli interventi obbligatori dell'ente, senza oneri a carico dell'interessato
La norma introdotta nel DL 50/2017 fa seguito alle polemiche che da anni riguardano le spese "pubbliche" per gli eventi privati quali le partite di serie A che si sono acutizzate nel 2014 come puoi vedere da questi post:
https://www.google.it/search?q=costi+polizia+calcio+decreto&ei=n6S8Wbm4D4TWUa3dpMgN&start=20&sa=N&biw=1920&bih=950

La formulazione legislativa però, come detto nell'altra risposta
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=41636.msg80316#msg80316
non è delle più felici per poter applicare la norma senza la richiesta del privato.
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2) quindi dal 2017 in poi come si comportano le città che ospitano squadre del campionato o altro?
[color=red]La problematica rimane come leggi qui:
http://www.upel.va.it/wp-content/uploads/Spettacoli-pubblici.pdf
Dalle ricerche effettuate non ho trovato ancora materiale specifico sull'applicazione "d'ufficio" della norma
[/color]

3) fermo restando che il privato deve richiedere appositamente l'intervento della polizia municipale, possiamo intendere che le iniziative private cui fa riferimento la norma, siano ad esempio feste organizzate davanti a locali privati o pubblici?
[color=red]Anche quelle .... sono tutti gli eventi che hanno ripercussioni sulla viabilità (es. una festa di capodanno privata con 2000 ospiti!)[/color]

4) quale è il discrimine per considerare una iniziativa di carattere privato rispetto a una di carattere pubblico?
[color=red]Se l'organizzatore è il Comune (es. Santo patrono) allora non si pone il problema. Conta il soggetto organizzatore[/color]

5) ci sono riferimenti giurisprudenziali in cui il concetto di interesse pubblico può essere interpretato in modo più "esteso" riconoscendo in esso il fatto che (ad esempio) anche una partita di calcio può essere un evento "che fa bene alla città"
[color=red]Siamo nella ZONA GRIGIA dove con una buona motivazione si riesce a sostenere anche questo ... dipende dall'evento, impatto ecc...[/color]


**************
[b]D.L. 24/04/2017, n. 50
[/b]Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2017, n. 95, S.O.
3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. (Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.)

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