Il titolare di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di alimenti e bevande mediante autonegozio, attrezzato per la cottura di cibi regolarmente autorizzato dalla ASL, ha chiesto di poter esercitare l’ attività presso un’area di sosta di una stazione di servizio, previa autorizzazione allo stazionamento, peraltro già ottenuta, da parte del proprietario della stazione di servizio medesima. La risposta immediata è stata che in quel caso si configurerebbe l’esercizio di un’attività di commercio su area privata, incompatibile, quindi, con la tipologia di autorizzazione attualmente posseduta dall’interessato. A seguito di tale risposta l’interessato ci chiede se è possibile avviare la pratica per l’esercizio del commercio su area privata da esercitare sempre presso l’area di sosta e mediante l’autonegozio. Vorrei sapere in proposito se è compatibile l’esercizio del commercio su area privata in una struttura mobile che non è un locale commerciale, sebbene idoneo all’esercizio dell’attività sotto il profilo igienico-sanitario? Faccio presente in proposito che lo stesso autonegozio verrebbe utilizzato, chiaramente in momenti diversi, anche per il commercio itinerante e quindi non stazionerebbe in maniera fissa e continuativa presso l’area di sosta. Saluti.
riferimento id:4173
Il titolare di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di alimenti e bevande mediante autonegozio, attrezzato per la cottura di cibi regolarmente autorizzato dalla ASL, ha chiesto di poter esercitare l’ attività presso un’area di sosta di una stazione di servizio, previa autorizzazione allo stazionamento, peraltro già ottenuta, da parte del proprietario della stazione di servizio medesima. La risposta immediata è stata che in quel caso si configurerebbe l’esercizio di un’attività di commercio su area privata, incompatibile, quindi, con la tipologia di autorizzazione attualmente posseduta dall’interessato. A seguito di tale risposta l’interessato ci chiede se è possibile avviare la pratica per l’esercizio del commercio su area privata da esercitare sempre presso l’area di sosta e mediante l’autonegozio. Vorrei sapere in proposito se è compatibile l’esercizio del commercio su area privata in una struttura mobile che non è un locale commerciale, sebbene idoneo all’esercizio dell’attività sotto il profilo igienico-sanitario? Faccio presente in proposito che lo stesso autonegozio verrebbe utilizzato, chiaramente in momenti diversi, anche per il commercio itinerante e quindi non stazionerebbe in maniera fissa e continuativa presso l’area di sosta. Saluti.
[/quote]
Allora,
il commercio su aree pubbliche può svolgersi sia su aree pubbliche tecnicamente intese che su aree private gravate di servitù di uso pubblico.
Una stazione di servizio, in orario di apertura, è area privata soggetta a servitù di uso pubblico e come tale a mio avviso è area nella quale, teoricamente, può sostare un operatore commerciale itinerante per vendere temporaneamente i propri prodotti. Ovviamente ciò potrà avvenire se non vi sono ostacoli in termini di sicurezza e se, come mi dici, non vi sono collocazioni permanenti.
Scusa Simone se insisto... il titolare dell'autonegozio in questione intende sostare presso la stazione di servizio sei giorni la settimana su sette, per diverse ore sia la mattina che il pomeriggio. In questo caso non si configurebbe una forma di esercizio del commercio in sede fissa e non in forma itinerante. Faccio presente che il regolamento che disciplina il commercio su area pubblica nel mio Comune stabilisce, per il commercio in forma itinerante, che le soste in uno stesso posto non superino la durata di un'ora, inoltre le stesse devono essere effettuare a una distanza non inferiore a m.200 l'una dall'altra. Grazie dell'attenzione.
riferimento id:4173Ho dimenticato un punto interrogativo. In realtà la mia affermazione in riferimento al verificarsi, nel caso in questione, di una forma di commercio fisso e non itinerante voleva essere una domanda! Mi scuso e ringrazio per la pazienza.
riferimento id:4173
Scusa Simone se insisto... il titolare dell'autonegozio in questione intende sostare presso la stazione di servizio sei giorni la settimana su sette, per diverse ore sia la mattina che il pomeriggio. In questo caso non si configurebbe una forma di esercizio del commercio in sede fissa e non in forma itinerante. Faccio presente che il regolamento che disciplina il commercio su area pubblica nel mio Comune stabilisce, per il commercio in forma itinerante, che le soste in uno stesso posto non superino la durata di un'ora, inoltre le stesse devono essere effettuare a una distanza non inferiore a m.200 l'una dall'altra. Grazie dell'attenzione.
[/quote]
Ovviamente se il tuo regolamento prevede una simile limitazione DI FATTO la soluzione prospettata non sarà possibile. Inoltre la presenza continuativa nello stesso posto porrebbe un problema di occupazione di suolo pubblico (suolo privato con servitù di uso pubblico).
Ferma quindi la mia premessa generale nel caso concreto la soluzione sembra dunque negativa.
Gent.mo Dott. Chiarelli,
mi inserisco in questa discussione perché ho un problema simile!!! Nel Comune di Vieste (FG) è stato emanato nel 2002 un Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche che, in linea con le Legge Regionale n. 18/2001 ha stabilito che per gli itineranti le soste in uno stesso posto non superino la durata di un'ora e che le stesse devono essere effettuare a una distanza non inferiore a m. 500 l'una dall'altra, con l'obbligo di non far ritorno in un'area in cui si è già stati!
Ora, in un recente corso al quale abbiamo partecipato, ci è stato detto che tale normativa è ritenersi superata e che limiti del genere non possono essere imposti!! Ciò discenderebbe dal combinato disposto delle disposizioni generali di cui all'art. 1 del D.L. n. 1/2012 e dalla lettura del novellato art.3, comma 1, lett. d-bis) del D.L. n. 223/2006 che avrebbe soppresso il rispetto degli orari di apertura e di chiusura ecc. ecc.
Io non sono d'accordo su questo punto, perché anche se l'art. 3 parla genericamente di tutte le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (e quindi anche l'itinerante), è anche vero che a mio avviso quella di cui alla lett. d-bis) è un qualcosa che può essere attribuita solo agli esercizi commerciali e non anche al commercio itinerante!
Altrimenti che senso avrebbe se un itinerante potesse sostare liberamente, senza alcuna limitazione temporale, in uno stesso luogo! verrebbe a snaturarsi il senso dell'ITINERARE!!!!
Non so se sono riuscita a spiegarmi bene!
La ringrazio per l'aiuto che potrà darmi!
Saluti
Dott.ssa Sofia Ruggieri
Gent.mo Dott. Chiarelli,
mi inserisco in questa discussione perché ho un problema simile!!! Nel Comune di Vieste (FG) è stato emanato nel 2002 un Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche che, in linea con le Legge Regionale n. 18/2001 ha stabilito che per gli itineranti le soste in uno stesso posto non superino la durata di un'ora e che le stesse devono essere effettuare a una distanza non inferiore a m. 500 l'una dall'altra, con l'obbligo di non far ritorno in un'area in cui si è già stati!
Ora, in un recente corso al quale abbiamo partecipato, ci è stato detto che tale normativa è ritenersi superata e che limiti del genere non possono essere imposti!! Ciò discenderebbe dal combinato disposto delle disposizioni generali di cui all'art. 1 del D.L. n. 1/2012 e dalla lettura del novellato art.3, comma 1, lett. d-bis) del D.L. n. 223/2006 che avrebbe soppresso il rispetto degli orari di apertura e di chiusura ecc. ecc.
Io non sono d'accordo su questo punto, perché anche se l'art. 3 parla genericamente di tutte le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (e quindi anche l'itinerante), è anche vero che a mio avviso quella di cui alla lett. d-bis) è un qualcosa che può essere attribuita solo agli esercizi commerciali e non anche al commercio itinerante!
Altrimenti che senso avrebbe se un itinerante potesse sostare liberamente, senza alcuna limitazione temporale, in uno stesso luogo! verrebbe a snaturarsi il senso dell'ITINERARE!!!!
Non so se sono riuscita a spiegarmi bene!
La ringrazio per l'aiuto che potrà darmi!
Saluti
Dott.ssa Sofia Ruggieri
[/quote]
Ciao, a mio avviso la disposizione che prevede un limite orario massimo di permanenza ed un obbligo di spostamento a distanza ragionevole (500 metri lo sono) NON si pone in contrasto con le norme di liberalizzazione.
Essa NON ha una finalità di regolamentazione della concorrenza (infatti la distanza non è con altra attività ma con se stesso!!!).
Si tratta di una norma che vuole discriminare il commercio itinerante da quello su posteggio.
Come tale a mio avviso non deve ritenersi disapplicata dalle norme di liberalizzazione.
Personalmente ritengo molto difficile applicarla e vi sono molti modi per eluderla.
Es. Io mi trovo nel posto A, dopo 1 ora vado nel posto B a 500 metri per 2 minuti e torno subito nel posto A+1 metro (cioè non proprio in A ma ad un metro di distanza da A). Sicuramente ho rispettato la norma e così facendo posso rimanere tutto il giorno in un raggio di A +/-5 metri senza grossi problemi.
Per questo suggerisco di non mantenere una disposizione del genere.
Tuttavia se c'è va applicata!
salve , volevo chiedere se un autonegozio deve avere qualche tipo di autorizzazione riguardo alle bombole di gas
riferimento id:4173
salve , volevo chiedere se un autonegozio deve avere qualche tipo di autorizzazione riguardo alle bombole di gas
[/quote]
Esiste una specifica normativa sul commercio, trasporto e gestione delle BOMBOLE DI GPL:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=569.msg1126#msg1126
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6502.msg13252#msg13252
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3623.msg8142#msg8142
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3694.0
http://www.omniavis.com/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=20926&catid=7
http://www.omniavis.com/archivio/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=65&func=view&id=23853&view=flat&catid=291
Mi collegao a questo Topic dato che può essere di interesse generale il mio quesito.
Oltre i regolamenti comunali:
1.- quali altre norme possono vincolare il tempo di "sosta" in un medesimo posto di un'attività itinerante?
2.- in occasione delle feste paesane, quali norme regolano l'assegnazione dei posti per le medesime attività?
1.- quali altre norme possono vincolare il tempo di "sosta" in un medesimo posto di un'attività itinerante?
[/quote]
la recente normativa in tema di tutela della concorrenza (vedi d.lgs. 59/2010, DL 138/2011, DL 201/2011, DL 1/2012) tende a garantire, in estrema sintesi, pari condizioni concorrenziali a tutti gli operatori e prevede a possibilità di limitare l’esercizio d’impresa solo per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, con la precisazione, che ciò è consentito in caso di accertata lesione di interessi pubblici specificatamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute).
Stabilire aprioristicamente un orario di esercizio vecchia maniera non è legittimo ma limitare il tempo di sosta può essere una condizione che sta in piedi dato che:
-l’esercizio senza concessione si deve differenziare da quello in concessione. L’itinerante deve essere tale.
- se l’itinerante fi ferma per troppo tempo, nei fatti, crea le stesse condizioni di vendita di un posteggio ma senza che l’amministrazione abbia valutato la compatibilità di quel posteggio con la sicurezza urbana.
Puoi vedere il TAR Milano n. 141/2014.
2.- in occasione delle feste paesane, quali norme regolano l'assegnazione dei posti per le medesime attività?
[/quote]
Se la legge regionale non dispone niente, rammenta che la PA deve sempre comportarsi con imparzialità e ragionevolezza. Dato che si tratta di posteggi legati a concessioni temporanee rilasciate di volta in volta, farei una procedura basata su anzianità di esercizio impresa, magari ponderata con criteri di qualità e attinenza all’oggetto della manifestazione.