Data: 2017-09-14 13:03:31

Lombardia – distributori di carburante chiusi

Ho i seguenti due casi:

1) Un distributore di carburante che, dopo aver chiesto la sospensione temporanea dell’attività per ristrutturazione, ha comunicato la riapertura. In verità però, non c’è stata un’effettiva riapertura dell’attività di vendita, ma evidentemente era stata inviata la comunicazione soltanto perché era in scadenza il periodo di sospensione;

2) Un altro distributore di carburante nel quale il gestore ha comunicato la cessazione dell’attività. Nessuna ulteriore richiesta di nuova attività per la gestione del distributore e neanche una richiesta di sospensione è stata inviata ed effettivamente il distributore appare chiuso.

Oltre a poter far comminare, a fronte di un sopralluogo da parte della Polizia Locale, delle sanzioni pecuniarie in riferimento all’art. 101 della Legge Regionale 6/2010, mi chiedo cosa possa fare il Comune per risolvere la questione.

Una ipotesi sarebbe quella di utilizzare l’art. 18 – comma 6 – della DGR X/6698 del 9/6/2017, per il quale potremmo intimare la riapertura entro un massimo di 60 giorni, pena la revoca dell'autorizzazione, anche se mi sembra non perfettamente attinente ai due casi.

Cosa consigliate?

Grazie ancora per la preziosa collaborazione.

riferimento id:41728

Data: 2017-09-14 14:27:22

Re:Lombardia – distributori di carburante chiusi


Ho i seguenti due casi:

1) Un distributore di carburante che, dopo aver chiesto la sospensione temporanea dell’attività per ristrutturazione, ha comunicato la riapertura. In verità però, non c’è stata un’effettiva riapertura dell’attività di vendita, ma evidentemente era stata inviata la comunicazione soltanto perché era in scadenza il periodo di sospensione;

2) Un altro distributore di carburante nel quale il gestore ha comunicato la cessazione dell’attività. Nessuna ulteriore richiesta di nuova attività per la gestione del distributore e neanche una richiesta di sospensione è stata inviata ed effettivamente il distributore appare chiuso.

Oltre a poter far comminare, a fronte di un sopralluogo da parte della Polizia Locale, delle sanzioni pecuniarie in riferimento all’art. 101 della Legge Regionale 6/2010, mi chiedo cosa possa fare il Comune per risolvere la questione.

Una ipotesi sarebbe quella di utilizzare l’art. 18 – comma 6 – della DGR X/6698 del 9/6/2017, per il quale potremmo intimare la riapertura entro un massimo di 60 giorni, pena la revoca dell'autorizzazione, anche se mi sembra non perfettamente attinente ai due casi.

Cosa consigliate?

Grazie ancora per la preziosa collaborazione.
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Senz'altro ci sono gli estremi, in entrambi i casi, di intimare la riapertura pena la decadenza ... ed autonomamente procedere con le eventuali sanzioni.

*******************
[b]Lombardia
L.R. 02/02/2010, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.[/b]
Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° febbraio 2010, n. 5, suppl. ord. 5 febbraio 2010, n. 3.
Art. 100
Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione.
1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di:
a) sospensione dell'esercizio dell'attività dell'impianto con modalità non conformi a quanto previsto dal provvedimento di cui all'articolo 95, comma 1, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune (203);
b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 91;
c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 94. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;
d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui all'articolo 85, comma 1, lettera l).
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiari di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.
3. Il comune può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi:
a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione;
b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità;
b-bis) esercizio dell'impianto in violazione degli obblighi di cui all'articolo 89-bis entro centottanta giorni dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 101, comma 4-ter. (204)
4. La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, si verifica nei seguenti casi:
a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 93;
d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale.
5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva di cui all'articolo 83.
(203) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera g), L.R. 8 luglio 2015, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(204) Lettera aggiunta dall'art. 14, comma 1, lettera b), numero 6), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

Art. 101
Sanzioni amministrative.
1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.
2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque:
a) installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato;
b) violi il divieto di cui all'articolo 91, comma 1;
c) eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.
3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto secondo le modalità previste dall'articolo 97.
4-bis. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque sospenda, senza giustificato motivo, l'erogazione, anche di un solo prodotto, per più di tre giorni senza la preventiva comunicazione motivata al Comune competente, fatto salvo l'esercizio del diritto di sciopero (205).
4-ter. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque non adempia agli obblighi di cui all'articolo 89-bis entro i termini stabiliti dallo stesso articolo. (206)
5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, è di competenza del comune ove è installato l'impianto (207).
6. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è regolato dalla L.R. n. 90/1983.
(205) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera bb), L.R. 22 novembre 2011, n. 19.
(207) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), L.R. 22 novembre 2011, n. 19.
(206) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera b), numero 7), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

**************

[b]DGR X/6698 del 9/6/2017[/b]
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/f9939e47-5b18-4ae1-9bfa-962ae4e5493e/Delibera+n+6698+del+9+giugno+2017+disposizioni+attuative+in+materia+di+distribuzione+carburanti.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f9939e47-5b18-4ae1-9bfa-962ae4e5493e

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