per l'avvio di attività di somministrazione, come titolo di disponibilità dei locali, viene citato un preliminare di contratto di comodato a tempo indeterminato.
Si chiede:
il preliminare ha una scadenza, anche se non indicata nello stesso?
Il comodato per locali ad uso non abitativo può avere durata indeterminata o deve applicarsi analogicamente l'articolo 1573 c.c. dettato in tema di locazione, il quale stabilisce che la locazione di immobili debba avere una durata massima trentennale (rappresenterebbe il termine massimo per il quale può essere attribuito un diritto personale di godimento su di un bene immobile (TETI).
per l'avvio di attività di somministrazione, come titolo di disponibilità dei locali, viene citato un preliminare di contratto di comodato a tempo indeterminato.
Si chiede:
il preliminare ha una scadenza, anche se non indicata nello stesso?
Il comodato per locali ad uso non abitativo può avere durata indeterminata o deve applicarsi analogicamente l'articolo 1573 c.c. dettato in tema di locazione, il quale stabilisce che la locazione di immobili debba avere una durata massima trentennale (rappresenterebbe il termine massimo per il quale può essere attribuito un diritto personale di godimento su di un bene immobile (TETI).
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REGOLA GENERALE: il titolo di godimento del bene è questione civilistica e non amministrativa. La mancanza, insufficienta, scadenza dello stesso NON incide sulla procedura amministrativa (autorizzazione o scia) e non è sindacabile dall'ufficio.
ECCEZIONI: i casi espressamente indicati dal legislatore da interpretare restrittivamente come norme eccezionali.
CASO CONCRETO: nel caso della Regione Sardegna la Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=24071) dispone all'art. 31 la DECADENZA dal titolo per la somministrazione "quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali" (analoga disposizione esiste per la Regione Lombardia mentre manca nel dlgs 114 e nella maggior parte delle altre norme regionali).
Tale disposizione NON TRATTA della giuridica disponibilità dei locali, bensì della sola EFFETTIVA DISPONIBILITA', quindi del possesso. Il possesso, nel nostro ordinamento, può anche essere sine titulo o con titolo viziato.
QUINDI, CONCRETAMENTE, non spetta a te valutare il contratto che sta alla base della scia nè se sia idoneo o meno (nel merito è idoneo). La mancata indicazione della durata rende operante la clausola sulla durata massima (30 anni), comunque derogabile dalle parti con successivo espresso atto.
Ah ok, quindi che se la vedano loro.
Il comune non interviene neanche nel caso di verificare che il dichiarante sia l'unico proprietario dell'immobile? Nello specifico abbiamo un contratto di comodato dove viene indicato un comodatario proprietario. Dopo che l'attività era stata avviata, n ufficio si è presentata una terza persona la quale afferma di essere anch'essa proprietaria e di non aver dato alcun consenso
Ah ok, quindi che se la vedano loro.
Il comune non interviene neanche nel caso di verificare che il dichiarante sia l'unico proprietario dell'immobile? Nello specifico abbiamo un contratto di comodato dove viene indicato un comodatario proprietario. Dopo che l'attività era stata avviata, n ufficio si è presentata una terza persona la quale afferma di essere anch'essa proprietaria e di non aver dato alcun consenso
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SE LA VEDANO tutti e tre davanti al giudice civile.
Pensa in che guaio ti vai a mettere nel fare le funzioni di giudice civile andando a valutare chi è giuridicamente il proprietario, se vi è stata usucapione, se il contratto è valido, annullabile, nullo ecc.... Quel che conta è un titolo astrattamente idoneo ed il POSSESSO ... se Tizio la mattina si presenza ed apre il bandone A TE NON TE NE FREGA NIENTE a quale titolo lo fa ... per impedirglielo il proprietario dovrà fargli causa e far intervenire, tramite il giudice, l'ufficiale giudiziario .... a questo punto Tizio non potrà più aprire il bandone e dopo 1 anno decade ....