La Legge Regionale n.9 del 14 agosto 2017, nel modificare la L.R. 14/2006 sull'agriturismo, stabilisce (art. 2bis comma 3) che le attività multifuzionali comprensive di quelle agrituristiche sono attivabili presso gli sportelli unici delle attività agricole comunali, o , in assenza, presso gli uffici tecnici competenti.
Successivamente (modifiche all'art.6) stabilisce che i PUA per la realizzazione/ rifunzionalizzazione di edifici per attività agrituristiche rientrano nei procedimenti di cui al DPR 160/2010.
1) Cosa sono questi sportelli unici delle attività agricole comunali? Possono combaciare con i Suap?
2) I Pua effettivamente rientreranno nei compiti del Suap?
1) Cosa sono questi sportelli unici delle attività agricole comunali? Possono combaciare con i Suap?
[color=red]DEVONO combaciare con il SUAP .... la dizione del legislatore regionale appare bizzarra tenuto conto che siamo sicuramente nel campo di applicazione del DPR 160/2010 e che pertanto la materia è di competenza esclusiva statale.
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2) I Pua effettivamente rientreranno nei compiti del Suap?
[color=red]Sì, siamo al limite della competenza (in quanto atti al confine fra la pianificazione e l'autorizzazione) ma possono rientrare nella disciplina del dpr 160.
IN OGNI CASO il legislatore regionale può prevedere competenze ulteriori per i SUAP rispetto a quelle del dpr 160 (NON INFERIORI)[/color]
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Legge Regionale n.9 del 14 agosto 2017
76. Alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: “Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale”;
b) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, in armonia con la legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura mediante la promozione delle attività agricole multifunzionali e di quella agrituristica cosi come identificate dall’articolo 2 della presente legge e di forme idonee di turismo rurale cosi come identificato dall’articolo 3 della presente legge; individua in tali attività gli strumenti prioritari per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali”;
2) al comma 2 dopo la parola: “attività” è inserita la seguente:
“multifunzionali”;
c) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Definizione delle attività aziendali);
2) al comma 1 le parole da: “e complementarietà” fino a: “rurale” sono sostituite dalle seguenti: “rispetto alle attività agricole di cui alla lettera a) così come indicato dall’articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo). Le attività agrituristiche sono ricomprese tra le attività agricole aziendali. Per attività agricole aziendali si intendono:
a) le attività agricole denominate “tradizionali” quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l’itticoltura e la silvicoltura come specificato all’articolo 2135 del c.c. e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, eseguite anche con le moderne tecniche disponibili;
b) le attività connesse con le attività agricole tradizionali denominate “multifunzionali” come specificato dall’articolo 2135 del c.c. e dal d.lgs. 228/2001 comprensive di quella agrituristica”;
3) al comma 2 le parole: “dell’attività” sono sostituite dalle seguenti:
“delle attività multifunzionali e”;
4) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
“3 bis. Le attività di cui al comma 3 lettera d) sono da considerare connesse con l’attività agricola tradizionale, solo qualora realizzino obiettivamente la connessione con l’attività agricola tradizionale e le risorse agricole aziendali nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico, ambientale e culturale. Le stesse attività sono considerate servizi integrati e accessori all’attività agrituristica e non possono dare luogo ad autonomo corrispettivo economico. Allo scopo di svolgere i servizi integrati e accessori può essere dedicato sino al dieci per cento della superficie agricola aziendale (SAT) e in ogni caso sino ad un massimo di ettari uno. Rientrano nei servizi integrati e accessori le piscine”;
d) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
“Art. 2 bis
(Modalità di attuazione delle attività multifunzionali)
1. Le attività multifunzionali devono essere svolte in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali e queste ultime devono essere prevalenti su quelle multifunzionali. Le modalità della connessione e la relativa prevalenza dove non è individuata da specifica normativa è stabilita in base alle ore lavoro individuate da atto della direzione regionale competente in materia agricoltura. In attesa dell'atto di individuazione delle tabelle o in caso di attività non tabellata vigono le condizioni previste all' articolo 2135 del codice civile.
2. Ai fini delle attività multifunzionali, previa approvazione di un PUA ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche è consentita prioritariamente sia la rifunzionalizzazione degli edifici o parte di essi presenti all' interno dell'azienda agricola, anche attraverso la demolizione e ricostruzione e accorpamento delle volumetrie, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sia la nuova realizzazione di annessi agricoli ad esclusione di quelli destinati ad ospitare attività agrituristiche comunque disciplinati dall’articolo 15. Gli immobili destinati alle attività multifunzionali non mutano la loro destinazione d’uso.
3. Le attività multifunzionali comprensive di quelle agrituristiche sono attivabili presso gli sportelli unici delle attività agricole comunali comunque denominati o, in assenza di essi, presso l’ufficio tecnico comunale competente. Ai fini dell’inizio attività, le attività agrituristiche e tutte le attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico, quando non specificatamente disciplinate da altra normativa, sono attivabili mediante la presentazione di una SCIA. In ogni caso l’inizio attività per tutte le attività multifunzionali e agrituristiche può essere approvato ad esito di un PUA di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999, all'interno di una procedura di autorizzazione unica redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Indipendentemente dalla procedura originaria che ha permesso l’inizio dell’attività, in ragione degli obiettivi di semplificazione amministrativa, le variazioni di natura tecnica e/o amministrativa alle predette attività sono attuabili con le procedure e i procedimenti propri, relativi alla natura delle variazioni stesse.
4. Qualora l’inizio attività o le sue variazioni non derivino da autorizzazione unica i comuni possono attivare la commissione agraria anche per le attività agrituristiche oltre che in sede di verifica dell’inizio attività presentato, anche su istanza del soggetto proponente, in sede di esame preliminare del progetto preordinato alla presentazione dell’inizio attività o sue variazioni medesime.
5. Presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura a fini conoscitivi, promozionali e di controllo, è istituito, in sezioni distinte, l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività multifunzionali di cui una specificatamente dedicata all’attività agrituristica cosi come previsto all’articolo 17. La Direzione regionale cura l’iscrizione all’elenco e l’aggiornamento dei dati.
6. Gli uffici comunali competenti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la verifica dell’inizio attività, comunicano alla direzione regionale competente in materia di agricoltura gli elementi necessari per effettuare l’iscrizione del soggetto abilitato nell’elenco o l’aggiornamento dello stesso. I comuni, inoltre, ai fini dell’iscrizione all’elenco, su richiesta della direzione regionale competente in materia di agricoltura inviano alla stessa i pertinenti dati a loro disposizione relativamente alle attività multifunzionali già in esercizio.
7. Entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento di attuazione ed integrazione della presente disposizione, nel quale sono:
a) individuate le singole attività multifunzionali oltre a quelle di agricoltura sociale, fattorie didattiche, agriasilo e agrinido, pescaturismo e ittiturismo e le attività di gestione diretta con finalità economica degli istituti previsti dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche;
b) i requisiti delle singole attività multifunzionali comprensive anche delle modalità di presentazione dell'inizio attività e delle modalità della connessione e della relativa prevalenza;
c) i criteri e le modalità della definizione delle tabelle ore lavoro.
8. ln assenza del regolamento di cui al comma 7 o in caso di singole attività multifunzionali individuate dal regolamento stesso, le attività multifunzionali sono in ogni caso attivabili sulla base della normativa vigente”;
e) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“b) l’adozione dei regolamenti di cui agli articoli 2 bis e 9”;
2) alla lettera c) del comma 1 le parole: “di cui all'articolo 17” sono soppresse;
3) alla lettera g) del comma 1 dopo la parola: “convenzionale” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 2 bis e”;
4) la lettera i) del comma 1 è abrogata;
f) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“a) l’inizio attività e le sue variazioni e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell’elenco anche avvalendosi della commissione agraria di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999”;
2) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:
“b bis) la valutazione e l’approvazione dei PUA, richiesto ai fini della presente legge, preordinati alla realizzazione degli edifici per le attività multifunzionali nonché alla rifunzionalizzazione degli edifici destinati alle attività multifunzionali e agrituristiche, redatti in conformità all’articolo 57 della l.r. 38/1999 anche all’interno dei procedimenti di cui al d.p.r. 160/2010”;
g) le lettere f) e g) dell’articolo 9 sono abrogate;
h) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l’attività agricola tradizionale, che rimane prevalente”;
2) al comma 2 dopo la parola “agricola” è inserita la seguente:
“tradizionale” e le parole “di cui all’articolo 18 un diagramma con il dettaglio” sono sostituite dalle seguenti: “o del PUA un quadro esplicativo”;
3) il comma 9 è abrogato;
4) al comma 10 le parole “e complementarietà” sono soppresse;
i) il comma 1 bis dell’articolo 15 resta abrogato.
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