Data: 2017-09-12 16:31:54

Responsabile tecnico palestre

Una società sportiva dilettantistica ha avviato l'attività di palestra nel 2012 indicando come responsabile tecnico un soggetto con laurea magistrale in scienze e tecniche dell'attività motoria. Nel mese di agosto 2017 ha presentato una SCIA di variazione del responsabile tecnico che è in possesso del diploma ISEF. Riterrei che non vada bene ma la normativa crea un po' di confusione. Il DPGR 42/2016 art. 17 prevede che "l'art. 16, comma 1 (responsabile tecnico con laurea magistrale in scienze motorie) non si applica alle palestre già operanti  ... il cui responsabile tecnico sia in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 16, comma 5 del DPGR 7/2007". Ma l'art. 16, comma 5 del DPGR 7/2007 a sua volta recita " la disposizione di cui al comma 4 non si applica alle palestre che siano già dotate di un responsabile tecnico in possesso di uno dei titoli previsti dal Reg. 2/1999 (diploma ISEF)".
Solo le palestre in attività prima del 2007 possono sostituire il responsabile tecnico con un soggetto con diploma ISEF? Questo vale anche in caso di subingresso?
Le palestre aperte dopo il 2007 possono sostiture il responsabile tecnico solo con un soggetto con laurea magistrale e non con diploma ISEF?
Il DPGR 42/2016 ammette anche la laurea quadriennale del vecchio ordinamento in scienze motorie, ma che tipo di laurea è? Non l'ISEF che è di tre anni.

riferimento id:41703

Data: 2017-09-13 20:56:08

Re:Responsabile tecnico palestre

Su un fatto hai ragione sicuramente, la normativa si presta per creare confusione interpretativa.

Ricapitolando ad usi di tutti:
la nuova normativa regionale (DPGR 42R/2016, art. 16, comma 1) prevede che in ogni palestra operi un responsabile tecnico in possesso di laurea specialistica / magistrale o del vecchio ordinamento (le vecchie lauree, al minimo, erano quadriennali – vedi d.lgs. n. 178/1998 ), cioè una laurea giunta dopo un corso di studio MAGGIORE di 3 anni.

Ai sensi del DM 509/1999 (vedi art. 8) le attuali laure si dividono in “lauree” e “lauree specialistiche”. Le prime hanno durata di 3 anni, le seconde di ulteriori 2 anni.

Ai sensi della legge 136/2002, il vecchio diploma ISEF è stato equiparato alla “laurea” della classe 33 di cui al DM 04/08/2000: SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE, con durata TRIENNALE.

Le disposizioni transitorie dello stesso DPGR 42R/2016 prevedono:
1 – [i]lo stesso regolamento si applica alle palestre aperte dopo l’entrata in vigore dello stesso[/i] (disposizione scontata, tutt’al più avrebbe dovuto essere specificato il contrario, le norme non si applicano che per il futuro)
2-  [i]L'articolo 16, comma 1, non si applica alle palestre già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il cui responsabile tecnico sia in possesso di uno dei titoli previsti dal all'articolo 16, comma 5, del DPGR 7R/2007[/i] (il comma 5 citato rimandava ai titoli del Reg. Regionale n. 2/99)

Il DPGR 7R/2007 riportava un regime transitorio analogo a quello appena visto. Anche il DPGR 7R/2007 preveda almeno una laurea specialistica all’interno della palestra ma con la possibilità di non adeguarsi per quelle strutture già dotate di un responsabile tecnico in possesso di uno dei titoli previsti dal regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 2 (vedi proprio l’art. 16, comma 5).

Quindi, nel 2012 vigeva già l’obbligo di un RT in possesso della laurea specialistica in scienze motorie. Non è ammissibile che un’interpretazione del tutto letterale faccia sì che una palestra avviata nel 2012 possa eludere quanto disposto dalla normativa del 2007 e da quella del 2016, agganciandosi alla normativa del 1999.

Inoltre, la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 16 del DPGR 42R/2016 non può che applicarsi a palestre già operanti all’entrata in vigore del DPGR 7R/2007, in pratica serve per dare continuità a situazioni che provengono da prima del 2007. Infatti, l'articolo 16, comma 5, del DPGR 7R/2007 disponeva: [i]La disposizione di cui al comma 4 [/i](sarebbe l’obbligo di adeguamento sulla laurea specialistica e altro) [i]non si applica alle palestre che siano già dotate di un responsabile tecnico in possesso di uno dei titoli previsti dal regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 2[/i]

riferimento id:41703

Data: 2017-09-21 06:48:03

Re:Responsabile tecnico palestre

Per le palestre aperte prima dell'entrata in vigore del DPGR 7R/2007: supponiamo che queste abbiano un responsabile tecnico diplomato ISEF, ad oggi lo possono cambiare con altro responsabile tecnico diplomato ISEF oppure deve necessariamente avere la laurea specialistica in scienze motorie?

riferimento id:41703

Data: 2017-09-21 12:35:53

Re:Responsabile tecnico palestre

Ragionevolezza vuole che se viene cambiato, sul quello si applicano le nuove disposizioni. Sicuramente è una questione che presenta dei margini interpretativi.

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