Data: 2017-09-12 14:16:44

Commercio on line di auto nuove e usate: Obbligo tenuta registri

Buonasera a tutti, da circa nove mesi ho presentato la S.C.I.A per l'inizio di una attività finalizzata al commercio on line di auto nuove ed usate. Oggi mi sono visto arrivare un controllo da parte della polizia municipale, la quale sostiene che sto svolgendo l'attività in maniera abusiva. In effetti al comandante della polizia locale è stato comunicato dall'ufficio S.U.A.P. che  non ho ancora effettuato la vidimazione dei registri di carico e scarico.
Mi sapete dire se è obbligatorio la tenuta dei registri per il commercio on line? Ed eventualmente, qual è la normativa di riferimento.
Grazie anticipatamente per la vostra attenzione.

riferimento id:41697

Data: 2017-09-12 15:50:49

Re:Commercio on line di auto nuove e usate: Obbligo tenuta registri


Buonasera a tutti, da circa nove mesi ho presentato la S.C.I.A per l'inizio di una attività finalizzata al commercio on line di auto nuove ed usate. Oggi mi sono visto arrivare un controllo da parte della polizia municipale, la quale sostiene che sto svolgendo l'attività in maniera abusiva. In effetti al comandante della polizia locale è stato comunicato dall'ufficio S.U.A.P. che  non ho ancora effettuato la vidimazione dei registri di carico e scarico.
Mi sapete dire se è obbligatorio la tenuta dei registri per il commercio on line? Ed eventualmente, qual è la normativa di riferimento.
Grazie anticipatamente per la vostra attenzione.
[/quote]

Il Ministero dell'Interno ha precisato che deve intendersi abrogato il REGISTRO delle cose usate, quindi viene meno sia l'obbligo di vidimazione che quello di tenuta ed annotazione.
Ecco il riferimento:

**************************
L'art. 126 è stato abrogato con decorrenza 11 dicembre 2016, dall'art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

[b]Il MININTERNO ha precisato che deve intendersi abrogato anche l'obbligo di tenere il registro delle operazioni compiute giornamente previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S.[/b]

[b]Parere Prot 557 PAS/U/003342/12020.A1 del 2 marzo 2017[/b]

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=39412.msg75562&utm_content=buffercdb0f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#msg75562

riferimento id:41697

Data: 2017-09-13 08:48:17

Re:Commercio on line di auto nuove e usate: Obbligo tenuta registri

Grazie infinite...

riferimento id:41697

Data: 2017-09-21 15:27:03

Re:Commercio on line di auto nuove e usate: Obbligo tenuta registri

Premesso che ritengo un grave errore quello del legislatore che ha abrogato il 126 tulps e ricordato che il parere del ministero non appare definitivo ma più un modo per prendere tempo, nel caso in cui lei dovesse (non credo) anche ritirare auto usate a fini demolizione,  in tal caso  dovrà munirsi dello specifico registro per autodemolitori vidimato dalla Questura.


riferimento id:41697

Data: 2018-03-07 08:05:16

Re:Commercio on line di auto nuove e usate: Obbligo tenuta registri

[color=red][b]Il REGISTRO delle cose antiche/usate è IN VIGORE - Consiglio di Stato 2/3/2018 [/b][/color]

[img width=300 height=225]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28870052_2058573434354128_8022498758585724586_n.jpg?oh=ccca5061d702616c970caee6829381cf&oe=5B05C27D[/img]

APPROFONDIMENTO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43931.0

riferimento id:41697

Data: 2018-03-07 18:25:08

Re:Commercio on line di auto nuove e usate: Obbligo tenuta registri

Come dissi a suo tempo era stato un grave errore abrogare il 126 tulps, soprattutto in quel modo così disorganico.
La dichiarazione ex art.126 non era poi un adempimento così gravoso visto che veniva peraltro da tempo “immersa”  come autocertificazione nella scia di vicinato. Forse chi ha proposto quell’abrogazione del 126 (passata inosservata ai più nella sua reale portata) puntava proprio all’effetto (non dichiarato espressamente) di considerare abrogato implicitamente il 128 e quindi i suoi adempimenti (registro, identificazione clienti e divieto alienazione per 10 gg).
Fatto sta che il ministero, nell’ormai noto parere del marzo 2017, non circolarizzato ma ormai noto a molti, aveva ritenuto abrogato implicitamente anche il 128 ma era evidente, come scrissi, che era più un prendere tempo. Peccato che nel frattempo sia passato un altro anno per una cosa che si poteva chiarire già da molto prima. Ora speriamo che il parere venga recepito da tutti senza inutili ostruzionismi che porterebbero solo acqua al mulino di chi aveva voluto quella norma ed i suoi effetti. Meglio ancora sarebbe una rapida modifica al 128 per ribadire che gli oneri ivi previsti, rafforzati per gli oggetti che rientrano nel codice dei beni culturali, valgono ancora per chi non è più soggetto alla disciplina del 126 (e di conseguenza non è soggetto ai requisiti soggettivi tulps) ma solo a quelli  in materia di commercio.

riferimento id:41697
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it