Data: 2017-09-12 13:15:47

cronotachigrafo

un autoveicolo ad uso speciale adibito a spettacolo viaggiante con mcpc 7500 che traina una roulotte rientra nella definizione di trasporto non commerciale di merce e dunque nella deroga dall'obbligo di installazione del cronotachigrafo ( come asserisce la Corte di Giustizia Europea con sentenza 3 ottobre 2013) oppure no??? :-\

riferimento id:41695

Data: 2017-09-12 16:04:15

Re:cronotachigrafo


un autoveicolo ad uso speciale adibito a spettacolo viaggiante con mcpc 7500 che traina una roulotte rientra nella definizione di trasporto non commerciale di merce e dunque nella deroga dall'obbligo di installazione del cronotachigrafo ( come asserisce la Corte di Giustizia Europea con sentenza 3 ottobre 2013) oppure no??? :-\
[/quote]

La questione è controversa come leggi qui:
ALLEGATO 6

5-08265 Bergamini: Disciplina della circolazione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti pongono alcune questioni relative ai veicoli destinati a spettacoli viaggianti e, in particolare: divieto di circolazione in autostrada, esenzione dell'obbligo del cronotachigrafo, modalità di effettuazione della revisione periodica e chiedono di valutare l'opportunità di adottare una specifica regolamentazione per i veicoli adibiti esclusivamente a spettacoli viaggianti e dei mezzi in loro dotazione, in linea con le disposizioni in vigore in altri Paesi europei.
  In merito, evidenzio che il divieto di circolazione in autostrada previsto dall'articolo 175, comma 7, lettera a), del vigente Codice della strada (CdS), riguarda veicoli rimorchiati non considerati rimorchi, tra i quali rientrano taluni carri utilizzati per spettacoli viaggianti; in particolare, per il veicolo non considerato rimorchio l'articolo 63, comma 2, del CdS, fornisce le seguenti definizioni: veicolo in avaria, veicolo mancante di organi essenziali, veicolo in rimozione forzata ai sensi dell'articolo 159 del CdS. Inoltre, l'articolo 63, comma 3, prevede che il MIT possa autorizzare, per speciali esigenze, il traino di veicoli non considerati rimorchi.
  Ai sensi del citato articolo 175, comma 7, lettera a), sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali non possono essere trainati i veicoli non considerati rimorchi, tranne che per avaria o rimozione forzata, nel qual caso il traino è autorizzato ai sensi dell'articolo 175, commi 11 e 12, e solo da parte di particolari soggetti. Il divieto di traino non vale sulle strade extraurbane secondarie e locali né sulle strade urbane.
  Il suddetto regime deriva direttamente da quello sancito dal precedente CdS (decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959) e dal relativo Regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959). In particolare, l'articolo 34, commi 2 e 3, del vecchio Codice consentiva il traino di veicoli che non fossero rimorchi solo se in avaria o privi di organi essenziali, e solo a particolari condizioni; mentre l'articolo 559, comma 1, lettera d), del vecchio Regolamento escludeva dal transito autostradale i veicoli trainati, ad eccezione dei rimorchi e dei veicoli soccorsi per avaria. Il nuovo Codice ha mantenuto il divieto, estendendolo anche alle strade extraurbane principali. Pertanto, l'eventuale circolazione in autostrada dei carri carovana come veicoli rimorchiati non immatricolati è da ritenersi avvenuta in difformità dalle vigenti disposizioni normative.
  I carri carovana, dei quali presumibilmente trattasi, sono stati costruiti ante 1980 e non sono stati immatricolati quali rimorchi in vigenza delle specifiche disposizioni recate dalle circolari MCTC n. 173/59, n. 81/79, n. 42/86, n. 164/86, n. 157/89 e n. 147/90, probabilmente per difetto dei requisiti all'epoca richiesti.
  Al momento i carri carovana, non considerati rimorchi, sono autorizzati a circolare di anno in anno, con speciali permessi (Mod. DGM 243/245), che non sostituiscono
Pag. 67
la carta di circolazione. Infatti, tale modello equivale ad un foglio di via provvisorio, valido un anno e rinnovabile, e riporta gli estremi del veicolo non considerato rimorchio ed è associato a una targa provvisoria (articolo 99, comma 1, CdS), ma non consente il transito in autostrada.
  La naturale soluzione della questione sollevata coinciderebbe con la regolarizzazione dei carri carovana attraverso la loro immatricolazione ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del CdS: il possesso della carta di circolazione e la presenza della targa consentirebbero il transito sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Inoltre, con l'immatricolazione si approderebbe anche ad una regolarizzazione di tali veicoli sotto il profilo fiscale e assicurativo; tale procedura è però subordinata all'accertamento dei carri in argomento e dei loro requisiti di idoneità alla circolazione, a norma dell'articolo 75 del CdS.
  Quanto, poi, all'esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione e uso dell'apparecchio di controllo previsto dal Regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni, rimane in vigore il DM 20 giugno 2007 che già contempla tra le esenzioni i veicoli indicati all'articolo 13, paragrafo 1, lettera j) del Regolamento (CE) n. 561/2006, cioè i «veicoli speciali che trasportano materiali per circhi o parchi di divertimento».
  In merito alle revisioni (articolo 80, CdS), con DM 13 ottobre 2011 il MIT ha provveduto al recepimento della Direttiva 2010/48/UE che adegua al progresso tecnico la precedente Direttiva 2009/40/CE concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi. Stante la valenza di tale Direttiva, e tenuto conto dei contenuti innovativi presenti nella stessa, già con circolare prot. 67492 del 10 agosto 2010 era stato ritenuto opportuno darne ampia pubblicizzazione, al fine di rendere edotti gli operatori del settore su alcuni aspetti importanti in relazione ai quali si proponeva un tempestivo adeguamento. Un elemento saliente del nuovo testo è contenuto nell'articolo 1 della direttiva, dove si dispone l'integrale modifica e sostituzione dell'allegato II alla direttiva 2009/40/CE intitolato Elementi da controllare obbligatoriamente. Nel nuovo allegato, al punto 4 (Requisiti minimi d'ispezione) si rileva un diverso approccio della direttiva rispetto alla precedente, in quanto introduce tra Elementi da controllare e Causa del difetto, la voce Metodo (ispezione), che costituisce uno degli gli aspetti innovativi della Direttiva. In particolare, nell'ambito dell'ispezione degli elementi di cui al punto 5 Assi, ruote pneumatici e sospensioni, sotto la dicitura Metodo, in più punti (Assi-Fuselli-Cuscinetti delle ruote-Ruote-Pneumatici-Molle e stabilizzatori-Ammortizzatori-Tubi di torsione-Attacchi sospensioni), è scritto: esame visivo con il veicolo sopra una fossa di ispezione o su un ponte sollevatore... .... Medesima indicazione si rileva inoltre al punto 6 Telaio ed elementi fissati al telaio.
  Inoltre, in relazione agli elementi di cui al punto 2 Sterzo, sotto la dicitura Metodo, al punto 2.1.1 (Stato dello sterzo) è riportato: con il veicolo sopra una fossa di ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote staccate dal suolo o a contatto con piastre mobili, ruotare il volante da una estremità all'altra. Esame visivo della scatola dello sterzo.
  Da quanto sopra si desume l'obbligo, per chi esegue la revisione, di verificare dal basso lo stato delle componenti del veicolo prima dette, prevedendo l'utilizzazione di fossa di ispezione o ponte sollevatore senza possibilità di deroga alcuna.
  Pertanto, in assenza di tale ausilio di ispezione, non è possibile effettuare revisioni dei veicoli utilizzati per spettacoli viaggianti presso il luogo di installazione delle attrazioni.
  Nell'ambito, poi, della formulazione della più recente Direttiva 2014/45/UE concernente le revisioni, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dai competenti uffici del MIT, è stata prevista la facoltà di deroga della revisione per veicoli destinati a circhi e spettacoli viaggianti, fatte salve
Pag. 68
prescrizioni che riguardano sostanzialmente la velocità massima di 40 km/h che detti veicoli debbono rispettare.
  La materia in esame potrebbe pertanto trovare soluzione per la categoria in occasione del recepimento di detta Direttiva, che dovrà avvenire entro maggio 2017, fermo restando che non si potrà comunque derogare alla condizione prevista dalla norma comunitaria relativamente alla velocità massima raggiungibile dai veicoli in argomento.
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2016/03/31/09/allegato.htm#

riferimento id:41695

Data: 2017-09-13 05:57:08

Re:cronotachigrafo

Grazie per la puntuale risposta.
Quindi, ricapitolando, considerato che maggio 2017 è ormai trascorso senza alcuna sostanziale variazione e che il DM 20 giugno 2007 contempla tra le esenzioni i veicoli indicati all'articolo 13, paragrafo 1, lettera j) del Regolamento (CE) n. 561/2006, cioè i «veicoli speciali che trasportano materiali per circhi o parchi di divertimento», visto che  nel mio caso il veicolo motrice è "adibito a spettacolo viaggiante" posso ritenerlo esentato dall'obbligo di installazione del tachigrafo...è corretto?

riferimento id:41695
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it