Data: 2017-09-11 07:37:59

EQUO INDENNIZZO POLIZIA LOCALE - D.M. 4/9/2017 (modello richiesta)

EQUO INDENNIZZO POLIZIA LOCALE - D.M. 4/9/2017 (modello richiesta)

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[b]MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 settembre 2017
Criteri e modalita' di rimborso delle spese sostenute dai comuni  per
la  corresponsione  al  personale  della  polizia  locale  dell'equo
indennizzo e del  rimborso  delle  spese  di  degenza  per  causa  di
servizio. (17A06256)
(GU n.211 del 9-9-2017)[/b]

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                          di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto il comma 2-ter, dell'art. 7 del decreto-legge n.  14  del  20
febbraio 2017, convertito con modificazioni  dalla  legge  18  aprile
2017 n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017) che  dispone
testualmente: «Al personale della polizia  locale  si  applicano  gli
istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese  di  degenza
per causa di servizio. Agli oneri derivanti  dal  primo  periodo  del
presente  comma,  valutati  in  2.500.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
vengono stabiliti i criteri e le modalita' di  rimborso  delle  spese
sostenute dai comuni per la corresponsione  dei  benefici  i  cui  al
presente comma.»;
  Visto  il  successivo  comma  2-quater  del  citato  art.  7  del
decreto-legge n. 14 del 2017, che testualmente recita: «Ai fini degli
accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
ottobre  2001,  n.  461.  Le  commissioni  che  svolgono  i  predetti
accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.;
  Visto,  altresi',  il  seguente  comma  2-quinquies,  sempre  del
riportato art. 7 del decreto-legge n. 14 del 2017, che  dispone:  «Le
disposizioni di cui al comma 2-ter si  applicano  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.»;
  Visto, infine, l'ulteriore comma  2-sexies,  sempre  del  riportato
art. 7 del decreto-legge n. 14 del 2017,  che  dispone:  «Agli  oneri
valutati di cui al comma  2-ter  del  presente  articolo  si  applica
l'art. 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009,  n.
196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma  12,  si
provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno con le modalita'  previste  dal
comma  12-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.»;
  Ritenuto,  necessario  predisporre  le  procedure  informatizzate,
nonche' fissare le modalita' per consentire ai comuni  potenzialmente
beneficiari  di  formulare  apposita  richiesta  per  il  rimborso,
dall'anno 2017, degli oneri sostenuti  per  l'equo  indennizzo  e  le
spese di degenza per causa di servizio;
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure  amministrative  della  pubblica  amministrazione  che
prevedono,  tra  l'altro,  la  digitalizzazione  dei  documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione degli stessi processi di acquisizione;
  Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
nella seduta del 25 luglio 2017;

                              Decreta:

                              Art. 1

                            Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende:
  1. Per «istituto dell'equo  indennizzo»,  quanto  previsto  per  la
perdita dell'integrita' fisica riconosciuta dipendente  da  causa  di
servizio dall'art. 68 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  il  cui
procedimento  e'  stato  oggetto  di  un  apposito  Regolamento  di
semplificazione, recepito dal decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461.
  2. Per istituto del «rimborso delle spese di degenza per  causa  di
servizio», le spese per ricoveri  in  istituti  sanitari  pubblici  o
privati convenzionati,  conseguenti  a  ferite  o  lesioni  riportate
nell'espletamento di servizi  di  polizia  o  di  soccorso  pubblico,
ovvero nello  svolgimento  di  attivita'  operative  o  addestrative,
riconosciute dipendenti da causa di servizio,  con  esclusione  delle
cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie.
                              Art. 2

              Enti destinatari della misura finanziaria

  1. Ai sensi del comma 2-ter, dell'art. 7 del  decreto-legge  n.  14
del 20 febbraio 2017, convertito con  modificazioni  dalla  legge  18
aprile 2017 n. 48, sono legittimati  alla  richiesta  del  contributo
erariale i comuni che hanno sostenuto  spese  per  il  riconoscimento
dell'equo indennizzo e per il rimborso delle  spese  di  degenza  per
causa di servizio al personale della polizia locale.
                              Art. 3

                  Quantificazione del contributo

  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-ter,
del decreto-legge n. 14  del  2017,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  n.  48  del  2017,  le  somme  erogate  dai  comuni  per
l'elargizione al personale della polizia locale dell'equo  indennizzo
e  delle  spese  di  degenza  per  causa  di  servizio  per  eventi,
verificatisi dal 22 aprile 2017, sono  rimborsate  a  ciascun  comune
richiedente, sulla base delle certificazioni inviate dallo stesso con
le modalita'  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  e  nella  misura  ivi
determinata.
  2.  Qualora  per  ciascuna  annualita'  l'importo  complessivo  da
rimborsare  ai  comuni  sia  superiore  a  2.500.000  euro,  importo
corrispondente agli oneri valutati dalla legge n.  48  del  2017,  di
conversione del decreto-legge n. 14 del 2017,  a  favore  di  ciascun
ente verra' corrisposto un acconto proporzionale. Il saldo  spettante
a  ciascun  comune  interessato  sara'  corrisposto  a  seguito
dell'integrazione delle risorse iscritte su apposito  capitolo  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  in  conseguenza
dell'attivazione della clausola di salvaguardia  prevista  dal  comma
2-sexies dell'art. 7 del citato decreto-legge n.  14  del  2017,  con
contestuale riduzione degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, con le modalita' previste  dal
comma 12-bis dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009.
  3. Ai fini  del  corretto  accertamento  contabile  dei  contributi
assegnati, l'entita' degli  stessi  sara'  comunicata  sul  sito  web
ufficiale della Direzione centrale della finanza locale.
                              Art. 4

                      Modello di certificazione

  1. E' approvato il modello di cui all'allegato A,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto,  relativo  alla  comunicazione
delle spese di cui all'art. 1.
  2. I comuni devono  compilare  la  richiesta -  esclusivamente  con
modalita' telematica - avvalendosi del modello di cui al comma 1, che
costituisce solo la  rappresentazione  grafica  del  modello  vero  e
proprio, messo a disposizione dei comuni sul sito  web  istituzionale
della Direzione centrale della finanza locale di cui all'art.  5  del
presente decreto, sottoscrivendola,  mediante  apposizione  di  firma
digitale, rispettivamente, del responsabile del servizio  finanziario
e del segretario comunale.
                              Art. 5

                  Modalita', termini e specifiche

  1. Le richieste da parte dei comuni,  secondo  il  modello  di  cui
all'art.  4,  devono  essere  inviate  al  Ministero  dell'interno  -
Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalita'
telematica, tramite  il  Sistema  certificazioni  enti  locali  (AREA
CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal  sito  internet
della        stessa        Direzione,          alla          pagina
http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify_entro  le
ore 24,00 del 31 marzo  di  ogni  anno,  a  pena  di  decadenza,  con
riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.
  2.  L'accesso  all'area  e'  consentito  con  le  modalita'  e  le
credenziali gia' in uso a ciascun ente locale.
  3. Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con
modalita' e termini diversi da quelli previsti dal  presente  decreto
non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del  contributo
in esame.
  4.  E'  data  facolta'  ai  comuni  che  avessero  necessita'  di
rettificare  il  dato  gia'  trasmesso,  di  formulare,  sempre
telematicamente ed entro il termine fissato dal precedente  comma  1,
una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In  tale
circostanza  l'ente  dovra'  accedere  sempre  alla  pagina  web
http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify_alla
sezione «Richiesta di dati agli Enti» - funzione «Richieste aperte».
                              Art. 6

              Monitoraggio delle domande di rimborso

  1. Ai fini della salvaguardia dei saldi di finanza pubblica  e  del
contenimento della spesa entro i limiti indicati dall'art.  7,  comma
2-ter del decreto-legge n. 14 del  2017,  il  Ministero  dell'interno
effettua  un'attivita'  di  monitoraggio  della  spesa  ed  esegue
verifiche, anche  a  campione,  della  documentazione  relativa  alla
liquidazione delle istanze accolte, presso i comuni che presentano un
andamento della spesa  particolarmente  elevato,  anche  avvalendosi,
mediante apposite  convenzioni,  dei  servizi  ispettivi  di  finanza
pubblica dell'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato.
  2. Ove dal monitoraggio di cui al comma 1, si rilevassero spese non
ammissibili  al  rimborso,  il  Ministro  dell'interno  provvede  al
recupero delle suddette somme, a valere sui trasferimenti a qualsiasi
titolo dovuti al comune interessato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 settembre 2017

                                    Il Ministro dell'interno: Minniti

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan
                                                            Modello A

[color=red][b]              Parte di provvedimento in formato grafico[/b][/color]

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