EQUO INDENNIZZO POLIZIA LOCALE - D.M. 4/9/2017 (modello richiesta)
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[b]MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 settembre 2017
Criteri e modalita' di rimborso delle spese sostenute dai comuni per
la corresponsione al personale della polizia locale dell'equo
indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di
servizio. (17A06256)
(GU n.211 del 9-9-2017)[/b]
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il comma 2-ter, dell'art. 7 del decreto-legge n. 14 del 20
febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile
2017 n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017) che dispone
testualmente: «Al personale della polizia locale si applicano gli
istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza
per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del
presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
vengono stabiliti i criteri e le modalita' di rimborso delle spese
sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici i cui al
presente comma.»;
Visto il successivo comma 2-quater del citato art. 7 del
decreto-legge n. 14 del 2017, che testualmente recita: «Ai fini degli
accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti
accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.;
Visto, altresi', il seguente comma 2-quinquies, sempre del
riportato art. 7 del decreto-legge n. 14 del 2017, che dispone: «Le
disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.»;
Visto, infine, l'ulteriore comma 2-sexies, sempre del riportato
art. 7 del decreto-legge n. 14 del 2017, che dispone: «Agli oneri
valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica
l'art. 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n.
196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si
provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'interno con le modalita' previste dal
comma 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»;
Ritenuto, necessario predisporre le procedure informatizzate,
nonche' fissare le modalita' per consentire ai comuni potenzialmente
beneficiari di formulare apposita richiesta per il rimborso,
dall'anno 2017, degli oneri sostenuti per l'equo indennizzo e le
spese di degenza per causa di servizio;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione degli stessi processi di acquisizione;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
nella seduta del 25 luglio 2017;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende:
1. Per «istituto dell'equo indennizzo», quanto previsto per la
perdita dell'integrita' fisica riconosciuta dipendente da causa di
servizio dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il cui
procedimento e' stato oggetto di un apposito Regolamento di
semplificazione, recepito dal decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461.
2. Per istituto del «rimborso delle spese di degenza per causa di
servizio», le spese per ricoveri in istituti sanitari pubblici o
privati convenzionati, conseguenti a ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico,
ovvero nello svolgimento di attivita' operative o addestrative,
riconosciute dipendenti da causa di servizio, con esclusione delle
cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie.
Art. 2
Enti destinatari della misura finanziaria
1. Ai sensi del comma 2-ter, dell'art. 7 del decreto-legge n. 14
del 20 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 18
aprile 2017 n. 48, sono legittimati alla richiesta del contributo
erariale i comuni che hanno sostenuto spese per il riconoscimento
dell'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di degenza per
causa di servizio al personale della polizia locale.
Art. 3
Quantificazione del contributo
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-ter,
del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 48 del 2017, le somme erogate dai comuni per
l'elargizione al personale della polizia locale dell'equo indennizzo
e delle spese di degenza per causa di servizio per eventi,
verificatisi dal 22 aprile 2017, sono rimborsate a ciascun comune
richiedente, sulla base delle certificazioni inviate dallo stesso con
le modalita' di cui all'art. 5, comma 1, e nella misura ivi
determinata.
2. Qualora per ciascuna annualita' l'importo complessivo da
rimborsare ai comuni sia superiore a 2.500.000 euro, importo
corrispondente agli oneri valutati dalla legge n. 48 del 2017, di
conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, a favore di ciascun
ente verra' corrisposto un acconto proporzionale. Il saldo spettante
a ciascun comune interessato sara' corrisposto a seguito
dell'integrazione delle risorse iscritte su apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'interno in conseguenza
dell'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dal comma
2-sexies dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, con
contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, con le modalita' previste dal
comma 12-bis dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009.
3. Ai fini del corretto accertamento contabile dei contributi
assegnati, l'entita' degli stessi sara' comunicata sul sito web
ufficiale della Direzione centrale della finanza locale.
Art. 4
Modello di certificazione
1. E' approvato il modello di cui all'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione
delle spese di cui all'art. 1.
2. I comuni devono compilare la richiesta - esclusivamente con
modalita' telematica - avvalendosi del modello di cui al comma 1, che
costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e
proprio, messo a disposizione dei comuni sul sito web istituzionale
della Direzione centrale della finanza locale di cui all'art. 5 del
presente decreto, sottoscrivendola, mediante apposizione di firma
digitale, rispettivamente, del responsabile del servizio finanziario
e del segretario comunale.
Art. 5
Modalita', termini e specifiche
1. Le richieste da parte dei comuni, secondo il modello di cui
all'art. 4, devono essere inviate al Ministero dell'interno -
Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalita'
telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (AREA
CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet
della stessa Direzione, alla pagina
http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify_entro le
ore 24,00 del 31 marzo di ogni anno, a pena di decadenza, con
riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.
2. L'accesso all'area e' consentito con le modalita' e le
credenziali gia' in uso a ciascun ente locale.
3. Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con
modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto
non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo
in esame.
4. E' data facolta' ai comuni che avessero necessita' di
rettificare il dato gia' trasmesso, di formulare, sempre
telematicamente ed entro il termine fissato dal precedente comma 1,
una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In tale
circostanza l'ente dovra' accedere sempre alla pagina web
http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify_alla
sezione «Richiesta di dati agli Enti» - funzione «Richieste aperte».
Art. 6
Monitoraggio delle domande di rimborso
1. Ai fini della salvaguardia dei saldi di finanza pubblica e del
contenimento della spesa entro i limiti indicati dall'art. 7, comma
2-ter del decreto-legge n. 14 del 2017, il Ministero dell'interno
effettua un'attivita' di monitoraggio della spesa ed esegue
verifiche, anche a campione, della documentazione relativa alla
liquidazione delle istanze accolte, presso i comuni che presentano un
andamento della spesa particolarmente elevato, anche avvalendosi,
mediante apposite convenzioni, dei servizi ispettivi di finanza
pubblica dell'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
2. Ove dal monitoraggio di cui al comma 1, si rilevassero spese non
ammissibili al rimborso, il Ministro dell'interno provvede al
recupero delle suddette somme, a valere sui trasferimenti a qualsiasi
titolo dovuti al comune interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 2017
Il Ministro dell'interno: Minniti
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan
Modello A
[color=red][b] Parte di provvedimento in formato grafico[/b][/color]