Data: 2017-09-11 07:34:30

Validità documenti allegati alla pec

Buongiorno,
vorrei un chiarimento sui documenti inviati in allegato alla pec e non firmati digitalmente.
In particolare volevo sapere se sono validi i pdf firmati con firma olografa con allegato carta d'identità.
Oppure se sono validi soltanto quelli firmati digitalmente.
Grazie.
luciano.

riferimento id:41660

Data: 2017-09-11 14:30:04

Re:Validità documenti allegati alla pec


Buongiorno,
vorrei un chiarimento sui documenti inviati in allegato alla pec e non firmati digitalmente.
In particolare volevo sapere se sono validi i pdf firmati con firma olografa con allegato carta d'identità.
Oppure se sono validi soltanto quelli firmati digitalmente.
Grazie.
luciano.
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RISPOSTA SEMPLICE: sono validi in quanto presentati conformemente al dlgs 82/2005 art. 65.

RISPOSTA COMPLESSA: verificata la specialità del procedimento SUAP in caso di portale telematico restanno ferme le regole tecniche del DPR 160 e quindi modalità diverse rendono irricevibile l'istanza. Ciò però solo se il portale è pienamente conforme al dpr (cosa che oggi non si riscontra) ....

RISPOSTA PRATICA: ritieni validi i documenti

**************
Dlgs 82/2005
Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
(comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 221 del 2012)

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
[color=red][b]c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
[/b][/color]c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-bis. (abrogato)

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.
(comma introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 221 del 2012)

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. (abrogato)

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

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