per un edificio in rovina in evidente stato di abbandono si vuole contestare art 677 c.p depenalizzato a seguito dell'entrata in vigore del d lgs 507/1993. La sanzione amministrativa pecunaria naturalmente sarà applicata secondo i dettami della legge 689/1991. Il dirigente tecnico provvederà a emettere ordinanza di ripristino stato dei luoghi. E' corretta tale procedura?
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per un edificio in rovina in evidente stato di abbandono si vuole contestare art 677 c.p depenalizzato a seguito dell'entrata in vigore del d lgs 507/1993. La sanzione amministrativa pecunaria naturalmente sarà applicata secondo i dettami della legge 689/1991. Il dirigente tecnico provvederà a emettere ordinanza di ripristino stato dei luoghi. E' corretta tale procedura?
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Occorre distinguere il procedimento sanzionatorio pecuniario, rivolto al proprietario o detentore ad altro titolo e che verrà svolto ai sensi della L. 689/1981 (contestazione, scritti, oblazione, ordinanza) e che riguarda solo la sanzione pecuniaria.
PARALLELAMENTE ed a prescindere potrà/dovrà essere intimato il ripristino dello stato dei luoghi e, se vi è pericolo per l'incolumità, valutarne eventuali provvedimenti sindacali anche in danno.
Riporto un po' di giurisprudenza sulla casistica del 677 per comprenderne il campo di applicazione e le eventuali esimenti (che valgono anche dopo la depenalizzazione)
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Trib. Cassino, 20-05-2016
L'obbligo giuridico del proprietario di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni di un edificio, la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 677 c.p., è del tutto indipendente dalla causa che ha determinato il pericolo. Ne deriva che è irrilevante l'origine del pericolo stesso e, tanto meno, la sua attribuibilità all'obbligato o la sua derivazione da caso fortuito o da forza maggiore, quale addirittura un terremoto.
Cass. pen. Sez. I, 14-04-2015, n. 34096 (rv. 264694)
Ai fini della configurabilità dell' elemento soggettivo nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, previsto dall'art. 677 cod. pen., è necessaria una volontà cosciente e libera, cui è condizionata l'imputabilità anche in riferimento al reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 42 cod. pen., e che è esclusa dalla oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente da colpa.
Cass. pen. Sez. I, 17-02-2012, n. 25221 (rv. 253097)
In tema di omissione dei lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, è, sufficiente, per andare esenti da responsabilità, intervenire sugli effetti anziché sulla causa della rovina, prevenendo la specifica situazione di pericolo indicata dalla norma incriminatrice con opere provvisorie ed urgenti oppure interdicendo, ove ciò sia possibile, l'accesso o il transito nelle zone pericolanti. (Nella specie, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata l'omissione dei lavori in base al solo dato meramente formale del mancato rilascio del certificato di eliminato pericolo da parte di professionista abilitato). (Annulla con rinvio, Trib.. Napoli, 26/10/2010)
https://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-677-codice-penale-omissione-di-lavori-in-edifici-o-costruzioni-che-minacciano-rovina