Data: 2017-09-09 08:28:30

rilascio contrassegno invalidi a bimbo cieco

Egregio Dottore, mi è giunta richiesta di rilascio contrassegno invalidi per un bimbo (purtroppo) cieco che non ha ancora compiuto i due anni (li compirà a fine anno).
Secondo lei posso rilasciare il contrassegno oppure per il fattto che è troppo piccolo non lo possso rilasciare?
Grazie

riferimento id:41656

Data: 2017-09-09 10:27:43

Re:rilascio contrassegno invalidi a bimbo cieco


Egregio Dottore, mi è giunta richiesta di rilascio contrassegno invalidi per un bimbo (purtroppo) cieco che non ha ancora compiuto i due anni (li compirà a fine anno).
Secondo lei posso rilasciare il contrassegno oppure per il fattto che è troppo piccolo non lo possso rilasciare?
Grazie
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La questione è stata a lungo dibattuta. Il codice non prevede limitazioni di età e quindi spetta alla CERTIFICAZIONE MEDICA valutare la circostanza.
C'è chi sostiene che sotto i 3 anni, non potendo comunque deambulare autonomamente il bimbo, non rientra nella casistica.
Altri ritengono che non vi siano limiti di età.

Se il certificato viene rilasciato ... tu DEVI rilasciare il contrassegno.

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D.Lgs. 30/04/1992, n. 285
Nuovo codice della strada.
Art. 188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide (1203)
In vigore dal 1 gennaio 1993
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 (1202) ad euro 338 (1202) .
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (1202) ad euro 169 (1202) .
(1202) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Infine, la misura dell'importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016.
(1203) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 328 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 188, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

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D.P.R. 16/12/1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Art. 381 Art. 188 Cod. Str. - Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide (646) (648)
1. Ai fini di cui all'art. 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5. (642)
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. (643)
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio. (644)
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. (645)
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute. (647)
(642) Comma modificato dall'art. 217, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.
(643) Comma così modificato dall'art. 217, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.
(644) Comma così modificato dall'art. 217, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.
(645) Comma modificato dall'art. 217, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 , sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 e, successivamente, così modificato dall'art. 25, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(646) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.
(647) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.
(648) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 362 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 381 sollevata in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 113 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e in relazione all'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

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Data: 2017-09-09 12:15:38

Re:rilascio contrassegno invalidi a bimbo cieco

Grazie Dottore.
Si effettivamente è stato rilasciato il ceritficato della Commissione medica che prevede che ricorrono le condizioni per il rilascio del contrassegno invalidi.
Ma lo stesso certificato prevede che però il bimbo debba essere sottoposto a nuova visita (quindi c'è revisione perchè pare che, fortunatamente, la cecità non sia assoluta ma che abbia gradazione 1/10) nel 2019.
Potrei eventualmente dire che posso rilasciare contrassegno dopo quella data? oppure è il caso di rilasciare il contrassegno nonostante il bimbo venga portato in braccio?

riferimento id:41656

Data: 2017-09-10 05:28:00

Re:rilascio contrassegno invalidi a bimbo cieco


Grazie Dottore.
Si effettivamente è stato rilasciato il ceritficato della Commissione medica che prevede che ricorrono le condizioni per il rilascio del contrassegno invalidi.
Ma lo stesso certificato prevede che però il bimbo debba essere sottoposto a nuova visita (quindi c'è revisione perchè pare che, fortunatamente, la cecità non sia assoluta ma che abbia gradazione 1/10) nel 2019.
Potrei eventualmente dire che posso rilasciare contrassegno dopo quella data? oppure è il caso di rilasciare il contrassegno nonostante il bimbo venga portato in braccio?
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IO RILASCEREI il contrassegno senza dubbio alcuno. Il certificato è rilasciato a tale scopo ... quindi non vi sono problemi.

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