Cassazione: FESTE PRIVATE senza autorizzazione o comunicazione
[color=red][b]Corte di Cassazione, I pen., sentenza n. 36228 del 21 luglio 2017[/b][/color]
[b]SENTENZA[/b]: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20170721/snpen@s10@a2017@n36228@tS.clean.pdf
Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato, trattandosi di un
trattenimento svoltosi in mancanza di un fine di lucro, non essendo tale finalità
contestata o comunque emersa; la sentenza impugnata va annullata senza rinvio
perché il fatto non sussiste.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 1970, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 68 T.U.L.P.S., precisando che le disposizioni
contenute nel citato articolo e nell'art. 666 del cod. pen., - i quali dispongono
che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico
occorre la licenza del questore - violano l'art. 17 della Costituzione nella parte in
cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell'esercizio di attività
imprenditoriale.
Mentre per questi ultimi può configurarsi un limite alla libertà di iniziativa
economica giustificabile ai sensi dell'art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in
quanto implicano esercizio della libertà di riunione, possono essere indetti senza
necessità della licenza del questore.
Dispone, infatti, l'art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto di
riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo
aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Il diritto di riunione è tutelato nei
confronti della generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle
attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo (Corte
cost. sent. n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono le
norme sopra citate.
Se, dunque, la riunione è indetta anche in luogo aperto al pubblico da
persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i
trattenimenti di cui parlano le disposizioni ex artt. 68 R.D. 18 giugno 1931, n.
773, e 666 cod. pen., nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre.
Diversamente è a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di
danza, di giuoco, di sport, ecc., è invece indetta in un pubblico locale da parte
del titolare nell'esercizio della sua attività imprenditoriale.
In tal caso non è il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensì
il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria
azienda e di svolgervi le attività lecite inerenti alla sua impresa.
Si è, cioè, non più nella sfera dei diritti dell'art. 17 della Costituzione, ma di
quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico
interesse.
In proposito va ricordato che con la precedente sentenza n. 142 del 1967, la
Corte costituzionale ha dichiarato che l'art. 68 del T.U.L.P.S., approvato con R.D.
18 giugno 1931 n. 773, è costituzionalmente illegittimo, nei confronti dell'art. 17
Cost., nella parte nella quale vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al
pubblico senza la licenza del questore.