Buongiorno,
il titolare di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ha inviato al Suap del Comune, SCIA di ampliamento superficie da 50 mq a 170 mq. La superficie ampliata è costituita da aree scoperte sia private che demaniali. Alla luce della risoluzione Ministeriale n. 145811 del 14.08.2014 si evince che non costituisce ampliamento la somministrazione su aree esterne. Cosa ne pensate? Il titolare ha ricevuto verbale dai Carabinieri. Posso archiviare il verbale e rendere inammissibile la SCIA indicando come motivazioni quelle contenute nella precitata Risoluzione?
Grazie
Cristina P. Porio Iacono
Buongiorno,
il titolare di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ha inviato al Suap del Comune, SCIA di ampliamento superficie da 50 mq a 170 mq. La superficie ampliata è costituita da aree scoperte sia private che demaniali. Alla luce della risoluzione Ministeriale n. 145811 del 14.08.2014 si evince che non costituisce ampliamento la somministrazione su aree esterne. Cosa ne pensate? Il titolare ha ricevuto verbale dai Carabinieri. Posso archiviare il verbale e rendere inammissibile la SCIA indicando come motivazioni quelle contenute nella precitata Risoluzione?
Grazie
Cristina P. Porio Iacono
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Da sempre sosteniamo che l'ampliamento di superficie di somministrazione non rappresenti un adempimento obbligatorio (salva l'eventuale necessità di integrazione della notifica sanitaria se signifiactivo).
Ciò è quanto affermato nella citata risoluzione che si condivide:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/145811.pdf
Tuttavia la questione cambia oggi in quanto:
1) alcune leggi regionali hanno espressamente previsto tale adempimento
[b]2) il dlgs 222/2016 tabella A n. 67 lo prevede espressamente quale adempimento anche in caso di occupazione del suolo pubblico (con ciò di fatto realizzando un AGGRAVAMENTO DELLA PROCEDURA).[/b]
Quindi, nel tuo caso, se l'ampliamento è avvenuto prima dell'entrata in vigore del dlgs 222 o meglio del 30 giugno 2017 il problema non si pone (salvo che non vi sia una disciplina regionale restrittiva).
Se successivo si pone il problema della norma sopravvenuta anche se appare dubbia la sua capacità di introdurre una "complicazione" normativa e pertanto potrebbe interpretarsi nel senso che l'adempimento è dovuto solo se previsto dalla normativa di settore.
CONCRETAMENTE dichiarerei irricevibile la scia ed archivierei il verbale COMUNQUE in quanto un eventuale verbale sulla base del dlgs 222/2016 esporrere a un possibile contenzioso di difficile soluzione.
Preferibile la tesi della semplificazione.