Data: 2017-09-07 11:15:03

Spese polizia locale per iniziative di carattere privato

L'art. 22, comm 3 bis del D.Lgs n. 50/2017 prevede che, a decorrere dal 2017, le spese in oggetto, sono poste interamente a carico del soggetto organizzatore dell'evento.

Una unione sportiva della zona, in possesso di autorizzazione per licenza d'uso dello stadio della città per la stagione 2017/2018 (rilasciata nel 2016), comunica alla Polizia Municipale, per i provvedimenti in tema di circolazione e viabilità, alcune date in cui si terranno delle gare di calcio.
Stante quanto sopra chiedo:
1) una partita di calcio, può essere considerata una iniziativa privata che incide sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'Ente e quindi la società tenuta a pagare le spese per il personale di polizia locale?
2) la norma non specifica che l'organizzatore debba richiedere l'intervento del personale di polizia locale, quindi si deduce che se organizza la partita e non comunica niente all'ente, non si verifica il presupposto?
3) una semplice comunicazione  circa lo svolgimento di una partita di calcio, può essere considerata una richiesta di personale per l'evento?
4) può, in casi del genere, il patrocinio del Comune superare l'interesse privato dell'evento?

Grazie

riferimento id:41636

Data: 2017-09-07 12:43:52

Re:Spese polizia locale per iniziative di carattere privato

1) una partita di calcio, può essere considerata una iniziativa privata che incide sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'Ente e quindi la società tenuta a pagare le spese per il personale di polizia locale?
[color=red]La partita di calcio può senz'altro rientrare fra le tipologie di evento soggette alla citata disciplina[/color]

2) la norma non specifica che l'organizzatore debba richiedere l'intervento del personale di polizia locale, quindi si deduce che se organizza la partita e non comunica niente all'ente, non si verifica il presupposto?
[color=red]Alcuni Comuni hanno iniziato a regolamentare la materia (o aggiornarla rispetto alla previgente disciplina) prevedendo comunque l'ISTANZA DI PARTE quale necessario presupposto (vedi allegato).
Sembra la tesi preferibile anche in relazione al richiamo dell'art. 168 TUEL ed all'uso delle parole "prestazioni pagate da terzi" e non solo a carico di terzi.
[/color]

3) una semplice comunicazione  circa lo svolgimento di una partita di calcio, può essere considerata una richiesta di personale per l'evento?
[color=red]No, se è una mera comunicazione non implica accettazione. CONSIGLIAMO di inviare una vostra proposta di assistenza con tanto di tariffario[/color]

4) può, in casi del genere, il patrocinio del Comune superare l'interesse privato dell'evento?
[color=red]Il regolamento potrà stabilire in casi in cui alcuni eventi siano esenti dal pagamento (vedi regolamento allegato)[/color]

*****************
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50
3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a [color=red][b]prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi [/b][/color]di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti. (73)

riferimento id:41636

Data: 2018-02-26 11:03:42

Re:Spese polizia locale per iniziative di carattere privato

SERVIZI A PAGAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE

Circolare Operativa 19 febbraio 2018, n. 205

https://buff.ly/2oq01QS

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